Art. 10 Riserva di esame parlamentare 1. Ciascuna Camera, qualora abbia iniziato l'esame di progetti o di atti di cui all'articolo 6, comma 1, puo' chiedere al Governo, informandone contestualmente l'altra Camera, di apporre in sede di Consiglio dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare sul progetto o atto in corso di esame. In tal caso il Governo puo' procedere alle attivita' di propria competenza per la formazione dei relativi atti dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3 del presente articolo. 2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui all'articolo 6, comma 1, il Governo puo' apporre, in sede di Consiglio dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o piu' parti di esso. In tal caso il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione, affinche' su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei comunica alle Camere di aver apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dell'Unione europea. Decorso il termine di trenta giorni dalla predetta comunicazione, il Governo puo' procedere alle attivita' dirette alla formazione dei relativi atti dell'Unione europea anche in mancanza della pronuncia parlamentare.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea si veda nelle note all'articolo 3.