Art. 10 
 
 
         Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali 
 
  1. Al  primo  comma  dell'articolo  261-quater  del  codice  penale
militare di pace approvato con regio decreto  20  febbraio  1941,  n.
303, introdotto dal comma  1,  lettera  c),  dell'articolo  2121  del
codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, le parole: «, compreso quello sulla riabilitazione
militare,» sono soppresse. 
  2. All'articolo 1, primo comma, della legge 30  dicembre  1950,  n.
1120, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,  considerato  in
ragione dell'ottanta per cento». 
  3. All'articolo 3, primo comma, della legge 12 giugno 1955, n. 512,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, considerati in ragione
dell'ottanta per cento». 
  4. Agli articoli 1, secondo comma, e 2, terzo comma, della legge 30
novembre 1961, n.  1326,  ovunque  ricorrono,  le  parole:  «,  quale
risulta integrato dall'articolo 10 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19» sono soppresse. 
  5. All'articolo 51, comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «art. 3  della  legge
28 febbraio 2000, n. 42» sono sostituite  dalle  seguenti:  «articolo
2161 del citato codice,». 
  6. All'articolo 8, comma 5, primo periodo, della legge 1°  febbraio
1989, n. 53, dopo la parola: «privati», sono  inserite  le  seguenti:
«non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e». 
  7. All'articolo 59 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  199,
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: 
  «4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano  anche
per l'attribuzione della qualifica  di  luogotenente  al  maresciallo
aiutante.». 
  8. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388: 
  a) alla rubrica, le parole: «delle Forze armate,» sono soppresse; 
  b) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'Arma
dei carabinieri si applica l'articolo 546 del codice dell'ordinamento
militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.». 
  9. All'articolo 13 del decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.  69,
dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
  «4-bis. L'avanzamento e' il complesso delle procedure  autoritative
e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal  presente
decreto legislativo, necessarie per la progressione di  carriera  del
personale militare.  In  materia  di  avanzamento,  gli  obblighi  di
partecipazione procedimentale e di motivazione sono  assolti  secondo
le modalita' previste dal presente decreto legislativo.». 
  10. All'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n.  86,  le
parole: «alla legge 19 maggio 1986, n.  224»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «al Codice dell'ordinamento militare  emanato  con  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66». 
  11. In relazione a quanto  disposto  dagli  articoli  4,  comma  1,
lettera ll), 9, comma 1, lettera s), numeri 3), 4) e  7),  e  lettera
u), numero 1.1), nonche' dal comma  7  del  presente  articolo,  sono
comunque fatti salvi gli effetti giuridici e i provvedimenti adottati
in attuazione dell'articolo 2186 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 261-quater  del  codice
          penale militare di pace  approvato  con  regio  decreto  20
          febbraio  1941,  n.  303,  come  modificato  dal   presente
          decreto: 
              «Art. 261-quater (Giudizio davanti alla Corte  militare
          di Appello). - Il  giudizio  d'appello  e'  regolato  dalle
          norme del codice di procedura  penale;  sulla  impugnazione
          dei provvedimenti del  giudice  per  l'udienza  preliminare
          decide  la  Corte  militare  di  appello,  in   camera   di
          consiglio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, primo  comma,  della
          legge 30 dicembre 1950, n. 1120  (Elevazione  della  misura
          del contributo dovuto alla «Cassa ufficiali» della  Guardia
          di finanza e modificazione delle disposizioni relative alla
          corresponsione dell'indennita' supplementare agli ufficiali
          del corpo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31  gennaio
          1951, n. 25, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1. - La ritenuta a favore della «Cassa ufficiali»
          della Guardia di finanza, cui sono soggetti -  per  effetto
          delle disposizioni in vigore  -  gli  ufficiali  del  Corpo
          durante la permanenza  nelle  posizioni  per  le  quali  e'
          obbligatoria il versamento  del  contributo,  e'  stabilita
          nella misura del 2 per  cento  sullo  stipendio,  intero  o
          ridotto,   che   percepiscono,   considerato   in   ragione
          dell'ottanta per cento.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, primo  comma,  della
          legge  12  giugno  1955,   n.   512   (Modificazioni   alle
          disposizioni riguardanti il «Fondo previdenza sottufficiali
          ed appuntati» della Guardia di finanza),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1955, n. 148, come  modificato
          dal presente decreto: 
              «Art. 3. - Il contributo a favore  del  Fondo  previsto
          dalle disposizioni in vigore e' elevato dall'uno al due per
          cento dell'importo  lordo  dello  stipendio  o  della  paga
          nominali, considerati in ragione dell'ottanta per cento.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, secondo comma e
          2, terzo comma, della  legge  30  novembre  1961,  n.  1326
          (Modificazioni alle disposizioni sulla  Cassa  ufficiali  e
          sul Fondo di  previdenza  per  sottufficiali,  appuntati  e
          finanzieri della  Guardia  di  finanza),  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  28  dicembre  1961,   n.   320,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              Gli ufficiali anzidetti  sono  tenuti  a  versare  alla
          Cassa il contributo stabilito dall'art. 1  della  legge  30
          dicembre 1950, n. 1120. 
              Art. 2. - (Omissis). 
              I sottufficiali e  i  militari  di  truppa  di  cui  al
          precedente  comma  sono  tenuti  a  versare  al  Fondo   il
          contributo stabilito dall'art.  3  della  legge  12  giugno
          1955, n. 512.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  51,  comma  6,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi),  pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta  Ufficiale  31  dicembre  1986,   n.   302,   come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 51. - 1-5. (Omissis). 
              6. Le indennita' e  le  maggiorazioni  di  retribuzione
          spettanti    ai    lavoratori    tenuti    per    contratto
          all'espletamento  delle  attivita'  lavorative  in   luoghi
          sempre  variabili  e  diversi,  anche  se  corrisposte  con
          carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di
          volo previste dalla legge o  dal  contratto  collettivo,  i
          premi agli ufficiali piloti dell'Esercito  italiano,  della
          Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'art.
          1803 del codice dell'ordinamento  militare,  i  premi  agli
          ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di  cui
          all'art. 2161 del citato codice, nonche' le  indennita'  di
          cui  all'art.  133  del  decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono  a  formare
          il  reddito  nella  misura  del  50  per  cento  del   loro
          ammontare. Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze,  di
          concerto con il Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza
          sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori
          e condizioni di applicabilita' della presente disposizione. 
              7-9. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, della legge
          1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme  sullo  stato
          giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati
          e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
          disposizioni relative alla Polizia di Stato,  alla  Polizia
          penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), pubblicato
          nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale   21
          febbraio 1989, n. 43, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 8. - 1-4. (Omissis). 
              5. Fermo il disposto del  comma  2,  l'aspettativa  per
          motivi privati non puo' eccedere il periodo continuativo di
          un anno. L'interessato che sia gia'  stato  in  aspettativa
          per motivi  privati  non  puo'  avere  durata  inferiore  a
          quattro mesi e non puo' esservi ricollocato  se  non  siano
          trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. 
              6-13. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 59,  comma  4-bis,  del
          decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.  199  (Attuazione
          dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di
          nuovo inquadramento  del  personale  non  direttivo  e  non
          dirigente del Corpo della Guardia di  finanza),  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio
          1995, n. 122, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 59 (Avanzamento del personale dei ruoli ispettori
          e  sovrintendenti  in  particolari  situazioni).   -   1-4.
          (Omissis). 
              4-bis. Le disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2  si
          applicano  anche  per  l'attribuzione  della  qualifica  di
          luogotenente al maresciallo aiutante.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  63  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato   -   legge
          finanziaria 2001),  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 29  dicembre  2000,  n.  302,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 63 (Vettovagliamento e  approvvigionamento  della
          Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. (Omissis). 
              2.  Le  modalita'  di   fornitura   del   servizio   di
          vettovagliamento a favore dei  militari  e  del  personale,
          anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia  e  del
          Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  ai  quali  le  norme
          vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di  cui  al
          comma 1 sono stabilite sulla base delle  procedure  di  cui
          all'art.  59  con  decreto  del  Ministro  competente   per
          l'amministrazione di appartenenza da adottare  di  concerto
          con  il  Ministro  del  tesoro,  del   bilancio   e   della
          programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno
          con  riferimento  all'anno  successivo.  Con  il   medesimo
          decreto sono determinati il valore in denaro delle  razioni
          viveri e del miglioramento vitto, nonche'  la  composizione
          dei generi di conforto. All'Arma dei carabinieri si applica
          l'art. 546 del codice  dell'ordinamento  militare,  emanato
          con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
              3-6. Omissis.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13,  comma  4-bis,  del
          decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.  69  (Riordino  del
          reclutamento,  dello  stato  giuridico  e  dell'avanzamento
          degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma
          dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n.  78),  pubblicato
          nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26  marzo
          2001, n. 71, come inserito dal presente decreto: 
              «Art. 13 (Modalita' di avanzamento). - 1-4. (Omissis). 
              4-bis. L'avanzamento e' il  complesso  delle  procedure
          autoritative  e  delle  operazioni  tecnico-amministrative,
          disciplinate dal presente decreto  legislativo,  necessarie
          per la progressione di carriera del personale militare.  In
          materia di  avanzamento,  gli  obblighi  di  partecipazione
          procedimentale e di motivazione  sono  assolti  secondo  le
          modalita' previste dal presente decreto legislativo.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge
          29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di  personale
          delle Forze armate e delle Forze  di  polizia),  pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  2  aprile  2001,  n.  77,  come
          modificato dal presente decreto: 
              «Art. 1 (Indennita'  di  trasferimento).  -  1.  1.  Al
          personale volontario coniugato e al personale  in  servizio
          permanente delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  ad
          ordinamento militare e civile e  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti  di
          complemento  in  ferma  dodecennale  di   cui   al   Codice
          dell'ordinamento militare emanato con  decreto  legislativo
          15 marzo 2010,  n.  66,  e,  fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 28, comma 1, del decreto  legislativo  19  maggio
          2000, n.  139,  al  personale  appartenente  alla  carriera
          prefettizia,  trasferiti  d'autorita'  ad  altra  sede   di
          servizio  sita  in  un  comune   diverso   da   quello   di
          provenienza, compete una indennita' mensile pari  a  trenta
          diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi
          di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento  per  i
          secondi dodici mesi. 
              2-4. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2186 del citato decreto
          legislativo n. 66 del 2010: 
              «Art. 2186 (Validita' ed efficacia degli atti  emanati.
          Salvaguardia dei  diritti  quesiti).  -  1.  Alla  data  di
          entrata in vigore del presente codice e del regolamento: 
              a) restano validi gli atti e i provvedimenti emanati; 
              b) sono fatti salvi  i  diritti  acquisiti  sulla  base
          della normativa antecedente; 
              c) le disposizioni del presente  codice  e  quelle  del
          regolamento,  in  relazione  al  trattamento  economico   e
          previdenziale  del  personale  del  comparto  sicurezza   e
          difesa, non possono produrre  effetti  peggiorativi  ovvero
          disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla  normativa
          vigente alla data della loro entrata in vigore. 
              2.  I  decreti  Ministeriali  non   regolamentari,   le
          direttive, le istruzioni, le circolari,  le  determinazioni
          generali del Ministero della difesa, dello  Stato  maggiore
          della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli
          Stati  maggiori  di  Forza  armata,  del  Comando  generale
          dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del  Corpo
          della Guardia  di  finanza,  emanati  in  attuazione  della
          precedente  normativa  abrogata,   continuano   a   trovare
          applicazione, in quanto compatibili con il presente  codice
          ed il regolamento, fino alla loro sostituzione.».