Art. 10 Norme contro il segreto delle importazioni agroalimentari 1. Gli uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera rendono accessibili a tutti gli organi di controllo e alle amministrazioni interessate alla materia le informazioni a propria disposizione concernenti l'origine degli oli di oliva vergini e delle olive. L'accesso ai documenti di cui al presente articolo non comporta il rischio di disvelamenti distorsivi per la concorrenza e per il funzionamento del mercato. 2. Fatte salve le ipotesi in cui sussiste segreto istruttorio, per le quali e' necessaria l'autorizzazione della competente autorita' giudiziaria, le autorita' di cui al comma 1 rendono disponibili le informazioni detenute attraverso la creazione di collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche gestiti da altre autorita' pubbliche.