Art. 10 Obblighi di comunicazione relativi alle societa' assoggettate a revisione diverse dagli enti di interesse pubblico 1. Le societa' assoggettate a revisione diverse dagli enti di interesse pubblico, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico, nonche', qualora non adottata contestualmente, quella relativa al conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra societa' di revisione legale, trasmettono alla RGS, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione: a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata o il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra societa' di revisione legale; b) parere dell'organo di controllo; c) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico. 2. Il revisore legale o la societa' di revisione, nel caso di dimissioni, trasmettono alla RGS una copia delle stesse entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione. Entro il medesimo termine, trasmettono alla RGS copia delle osservazioni formulate alla societa' assoggettata a revisione nei casi di revoca e di risoluzione consensuale. 3. L'organo di controllo della societa' assoggettata a revisione vigila in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal presente articolo. Nel caso rilevi l'omissione della comunicazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione alla RGS. 4. Il Ragioniere Generale dello Stato, con determina, disciplina le modalita', anche telematiche, concernenti le comunicazioni previste dal presente articolo.