Art. 10 Principi generali per le autorizzazioni ai trasferimenti intracomunitari 1. Per la successiva esportazione verso destinatari situati in Stati terzi di materiali trasferiti dal territorio nazionale con autorizzazioni di trasferimento intracomunitario e' richiesto il consenso dell'Autorita' nazionale - UAMA. 2. Sono fatte salve le condizioni o limitazioni disposte per il rilascio di singole autorizzazioni.