Art. 10 
 
 
                        Diniego d'iscrizione 
 
  1. Prima  della  formale  adozione  di  un  provvedimento  negativo
d'iscrizione o di annotazione per mancanza dei requisiti previsti dal
presente capo, il consiglio dell'ordine o del collegio  professionale
competente comunica tempestivamente al  legale  rappresentante  della
societa' professionale i motivi  che  ostano  all'accoglimento  della
domanda. Entro il termine  di  dieci  giorni  dal  ricevimento  della
comunicazione, la societa'  istante  ha  diritto  di  presentare  per
iscritto le sue osservazioni, eventualmente corredate  da  documenti.
Dell'eventuale mancato accoglimento  di  tali  osservazioni  e'  data
ragione nella lettera di comunicazione di cui al comma 2 del presente
articolo. 
  2. La lettera di diniego e'  comunicata  al  legale  rappresentante
della societa' ed e' impugnabile secondo le disposizioni dei  singoli
ordinamenti professionali. E' comunque fatta salva  la  possibilita',
prevista dalle leggi vigenti, di ricorrere all'autorita' giudiziaria.