Art. 10 
 
Incompatibilita' tra le cariche  direttive  nelle  aziende  sanitarie
  locali, le cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati
  e lo svolgimento di attivita' professionali 
 
  1. Gli incarichi  di  direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore  amministrativo  nelle  aziende  sanitarie  locali  di  una
medesima regione sono incompatibili: 
    a) con gli incarichi o le cariche  in  enti  di  diritto  privato
regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale; 
    b)  con  lo  svolgimento  in  proprio,  da  parte  del   soggetto
incaricato, di attivita'  professionale,  se  questa  e'  regolata  o
finanziata dal servizio sanitario regionale. 
  2. L'incompatibilita' sussiste altresi' allorche' gli incarichi, le
cariche  e   le   attivita'   professionali   indicate   nel presente
articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine
entro il secondo grado.