Art. 10 
 
         Competenze delle Regioni e delle Province autonome 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo e nel rispetto
del principio di sussidiarieta', le disposizioni del presente decreto
si applicano ai territori per  i  quali  le  Regioni  o  le  Province
autonome  non  abbiano  ancora  adottato  propri   provvedimenti   di
applicazione della direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 16 dicembre 2002, e comunque fino alla data di entrata
in vigore dei predetti provvedimenti, fermo restando quanto  previsto
dal presente articolo. 
  2.  Al  fine  di  garantire  un'applicazione  omogenea  sull'intero
territorio  nazionale  dei  principi  fondamentali  della   direttiva
2002/91/CE e del  decreto  legislativo,  le  Regioni  e  le  Province
autonome provvedono affinche' sia assicurata  la  coerenza  dei  loro
provvedimenti con i contenuti del presente decreto, assumendoli  come
riferimento minimo inderogabile. 
  3. Nel disciplinare la materia, le Regioni e le Province  autonome,
tenendo conto delle peculiarita' del territorio, del parco edilizio e
impiantistico   esistente,   delle   valutazioni   tecnico-economiche
concernenti i costi di costruzione e di gestione degli edifici, delle
specificita'  ambientali,  del  contesto  socio-economico  e  di   un
corretto rapporto costi-benefici per i cittadini, possono: 
    a) individuare le  modalita'  piu'  opportune  per  garantire  il
corretto esercizio degli impianti termici  e  piu'  efficaci  per  lo
svolgimento delle previste attivita'  di  controllo,  accertamento  e
ispezione, anche: 
      1) ampliando il campo  delle  potenze  degli  impianti  su  cui
eseguire gli interventi di controllo e le ispezioni, con  particolare
attenzione agli impianti a combustibile solido; 
      2) fissando requisiti minimi  di  efficienza  energetica  degli
impianti  termici,  migliorativi  rispetto  a  quelli  previsti   dal
presente decreto; 
      3) differenziando le modalita' e la cadenza della  trasmissione
dei rapporti di efficienza energetica di cui all'articolo 8, comma 5; 
    b) istituire un sistema di accreditamento degli organismi  e  dei
soggetti cui  affidare  le  attivita'  di  ispezione  sugli  impianti
termici e di certificazione  energetica  degli  edifici,  promuovendo
programmi per la  loro  qualificazione  e  formazione  professionale,
tenendo conto dei requisiti minimi previsti dal  presente  decreto  e
nel  rispetto  delle  norme  comunitarie   in   materia   di   libera
circolazione dei servizi; 
    c) assicurare la copertura dei costi necessari per  l'adeguamento
e la gestione del catasto degli impianti  termici,  nonche'  per  gli
accertamenti e  le  ispezioni  sugli  impianti  stessi,  mediante  la
corresponsione di un  contributo  da  parte  dei  responsabili  degli
impianti, da articolare in base alla potenza degli impianti,  secondo
modalita' uniformi su tutto il territorio regionale. 
  4.  Le  Regioni  e  le  Province  autonome,  in  attuazione   delle
disposizioni di cui all'articolo 9, provvedono a: 
    a) istituire un  catasto  territoriale  degli  impianti  termici,
anche in collaborazione  con  gli  Enti  locali  e  accessibile  agli
stessi, stabilendo contestualmente gli obblighi di  cui  all'articolo
9, comma  3,  del  decreto  legislativo,  per  i  responsabili  degli
impianti e per i distributori di combustibile; 
    b) predisporre e gestire il catasto territoriale  degli  impianti
termici e quello relativo agli attestati di  prestazione  energetica,
favorendo la loro interconnessione; 
    c) promuovere programmi per  la  qualificazione  e  aggiornamento
professionale dei soggetti cui affidare  le  attivita'  di  ispezione
sugli impianti termici nonche' avviare programmi di verifica  annuale
della conformita' dei rapporti di ispezione; 
    d) promuovere campagne di informazione  e  sensibilizzazione  dei
cittadini. 
  1. Ai fini di cui al comma 2, le Regioni e le Province autonome che
alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  abbiano  gia'
provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE  in  materia  di
esercizio, conduzione,  controllo,  manutenzione  e  ispezione  degli
impianti termici, provvedono ad  adeguare  le  disposizioni  adottate
alle previsioni del presente decreto. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta l'art. 17 del citato  decreto  legislativo
          n. 192 del 2005: 
              "Art. 17. Clausola di cedevolezza. 
              1. In relazione a quanto disposto dall'art. 117, quinto
          comma, della Costituzione, e fatto  salvo  quanto  previsto
          dall'art. 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n.  11,
          per le norme afferenti a materie  di  competenza  esclusiva
          delle regioni e province autonome, le  norme  del  presente
          decreto  e  dei  decreti  ministeriali  applicativi   nelle
          materie di legislazione concorrente  si  applicano  per  le
          regioni  e  province  autonome  che  non   abbiano   ancora
          provveduto al recepimento della direttiva  2002/91/CE  fino
          alla  data  di  entrata  in  vigore  della   normativa   di
          attuazione  adottata  da  ciascuna  regione   e   provincia
          autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni
          e le province autonome sono tenute al rispetto dei  vincoli
          derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dei   principi
          fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa
          direttiva 2002/91/CE.". 
              - Si riporta l'art. 9,  comma  3,  del  citato  decreto
          legislativo n. 192 del 2005: 
              "Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali. 
              (Omissis). 
              3. Le regioni e le province autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano,  allo  scopo   di   facilitare   e   omogeneizzare
          territorialmente l'impegno degli enti o organismi  preposti
          agli accertamenti e alle ispezioni sugli  edifici  e  sugli
          impianti, nonche' per adempiere in modo piu' efficace  agli
          obblighi  previsti  al  comma  2,  possono  promuovere   la
          realizzazione di programmi informatici per la  costituzione
          dei catasti degli impianti  di  climatizzazione  presso  le
          autorita' competenti, senza nuovi o maggiori oneri per  gli
          enti    interessati.    In    questo    caso,    stabilendo
          contestualmente l'obbligo per i soggetti di cui all'art. 7,
          comma  1,   di   comunicare   ai   Comuni   le   principali
          caratteristiche  del  proprio  impianto  e  le   successive
          modifiche significative e per i soggetti di cui all'art. 17
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
          1999,  n.  551,  di  comunicare  le  informazioni  relative
          all'ubicazione e alla titolarita' degli impianti.".