Art. 10 
 
 
            Modifiche alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 
 
  1. All'articolo 5, della legge  24  febbraio  1992,  n.  225,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) il comma 1, e' sostituito dal seguente: 
      "1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera c), ovvero nella loro imminenza, il Consiglio  dei  ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua
delega, di un Ministro con portafoglio o del Sottosegretario di Stato
alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del  Consiglio,
formulata anche su richiesta del Presidente della regione interessata
e comunque  acquisitane  l'intesa,  delibera  lo  stato  d'emergenza,
fissandone la durata e determinandone l'estensione  territoriale  con
specifico riferimento alla natura e alla qualita'  degli  eventi.  La
delibera  individua  le  risorse  finanziarie  destinate   ai   primi
interventi di soccorso e di assistenza nelle more della  ricognizione
in ordine agli effettivi ed indispensabili fabbisogni  da  parte  del
Commissario delegato e autorizza la spesa nell'ambito dell'  apposito
stanziamento sul Fondo di protezione  civile  destinato  allo  scopo,
individuando  nell'ambito  dello  stanziamento   complessivo   quelle
finalizzate alle attivita' previste dalla lettera a) del comma 2. Ove
il Capo del Dipartimento della protezione  civile  verifichi  che  le
risorse finalizzate alla attivita' di cui alla lett. a) del comma  2,
risultino o siano in procinto  di  risultare  insufficienti  rispetto
agli interventi da porre  in  essere,  presenta  tempestivamente  una
relazione motivata al Consiglio  dei  Ministri,  per  la  conseguente
determinazione  in  ordine  alla  necessita'  di  integrazione  delle
risorse medesime. La revoca dello stato d'emergenza  per  venir  meno
dei relativi presupposti e' deliberata nel rispetto  della  procedura
dettata per la delibera dello stato d'emergenza."; 
    b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: 
      "1-bis. La durata della dichiarazione dello stato di  emergenza
non puo' superare i 180 giorni prorogabile per non piu' di  ulteriori
180 giorni."; 
    c) al comma 2, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: 
      "Fermo restando quanto previsto al comma 1, con le ordinanze si
dispone, nel limite delle risorse disponibili, in ordine: 
        a) all'organizzazione ed  all'effettuazione  dei  servizi  di
soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; 
        b) al ripristino della funzionalita' dei servizi  pubblici  e
delle infrastrutture  di  reti  strategiche,  entro  i  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili; 
        c) alla realizzazione di interventi, anche  strutturali,  per
la riduzione del rischio residuo  strettamente  connesso  all'evento,
entro i limiti  delle  risorse  finanziarie  disponibili  e  comunque
finalizzate prioritariamente alla tutela  della  pubblica  e  privata
incolumita'; 
        d) alla ricognizione dei fabbisogni per il  ripristino  delle
strutture e delle infrastrutture, pubbliche e  private,  danneggiate,
nonche' dei danni subiti dalle attivita' economiche e produttive, dai
beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre  in  essere  sulla
base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; 
        e) all'avvio  dell'attuazione  delle  prime  misure  per  far
fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera d), entro  i  limiti
delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive  dettate
con  delibera  del  Consiglio  dei  ministri,  sentita   la   Regione
interessata."; 
    d) al comma 5-quinquies le parole da "del Fondo Nazionale" a  "n.
196." sono sostituite dalle seguenti: "del  Fondo  per  le  emergenze
nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Protezione  civile.  Per  il  finanziamento  delle
prime esigenze del suddetto  Fondo  e'  autorizzata  la  spesa  di  5
milioni di euro per  l'anno  2013.  Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione delle risorse del  Fondo  nazionale
di  protezione  civile  di  cui  all'articolo   6,   comma   1,   del
decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, come determinate dalla  tabella  C
della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228.  A  decorrere   dall'anno
finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le  emergenze  nazionali
e' determinata annualmente, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lett.
d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Sul conto finanziario della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, al termine  di  ciascun  anno,
dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle
risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".". 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  3. All'articolo 42, del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
    "1-bis. I Commissari delegati di cui all'articolo 5, della  legge
24 febbraio 1992,  n.  225,  svolgono  direttamente  le  funzioni  di
responsabili per la prevenzione della corruzione di cui  all'articolo
1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e di responsabili per
la trasparenza di cui all' articolo 43 del presente decreto.". 
  4. All'articolo 1 del  decreto-legge  30  novembre  2005,  n.  245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21,  e
successive modificazioni, e' abrogato il comma 8.