Art. 10 
 
  (Misure urgenti per il potenziamento delle politiche di coesione) 
 
  1. Nel quadro delle attribuzioni del Presidente del  Consiglio  dei
ministri o del Ministro delegato per la politica di coesione  di  cui
all'articolo 7, comma 26, del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122,  e
al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, al fine  di  assicurare
il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo  119,  comma  5,
della  Costituzione  e   rafforzare   l'azione   di   programmazione,
coordinamento, sorveglianza e sostegno della politica di coesione, e'
istituita  l'Agenzia  per  la  coesione  territoriale,   di   seguito
denominata "Agenzia", sottoposta alla vigilanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. Le funzioni  relative
alla politica di  coesione  sono  ripartite  tra  la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri e l'Agenzia secondo le disposizioni di cui  ai
seguenti commi. 
  2. Ferme restando le competenze delle amministrazioni  titolari  di
programmi e delle relative autorita' di gestione, la  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, in particolare: 
    a)  nell'attivita'  istruttoria   cura   il   raccordo   con   le
amministrazioni  statali  e  regionali  competenti  ai   fini   della
predisposizione di proposte di programmazione economica e finanziaria
e di  destinazione  territoriale  delle  risorse  della  politica  di
coesione europea e nazionale di natura finanziaria e non  finanziaria
miranti  ad  accrescere  la  coesione  territoriale,  anche  ai  fini
dell'adozione degli atti di indirizzo e  di  programmazione  relativi
all'impiego dei fondi a finalita'  strutturale  dell'Unione  Europea,
nonche' all'impiego del Fondo  per  lo  sviluppo  e  la  coesione  da
realizzare in forma integrata con le risorse europee per lo  sviluppo
regionale; 
    b) promuove e coordina i programmi e  gli  interventi  finanziati
dai fondi strutturali,  i  programmi  finanziati  dal  Fondo  per  lo
sviluppo e la coesione, nonche' le  attivita'  di  valutazione  delle
politiche di coesione; 
    c) raccoglie ed elabora, in collaborazione con le amministrazioni
statali e regionali competenti, informazioni e  dati  sull'attuazione
dei programmi operativi dei fondi a finalita' strutturale dell'Unione
europea, nonche' sull'attuazione del  Fondo  per  lo  sviluppo  e  la
coesione, anche ai fini dell'adozione delle misure  di  accelerazione
degli interventi necessari ai sensi dell'articolo  3,  comma  3,  del
decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88; 
    d) supporta il Presidente o il Ministro delegato nei rapporti con
le istituzioni dell'Unione europea relativi alla fase di  definizione
delle politiche di  sviluppo  regionale  e  di  verifica  della  loro
realizzazione,   predisponendo,   ove   necessario,    proposte    di
riprogrammazione; 
    e) raccoglie ed elabora informazioni, dati e analisi  in  materia
di sviluppo regionale; 
    f) cura l'istruttoria relativa all'esercizio dei  poteri  di  cui
all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del  2011,  al
fine di assicurare l'efficace utilizzo delle risorse per la  politica
di coesione. 
  3. L'Agenzia, tenuto conto degli obiettivi definiti dagli  atti  di
indirizzo e programmazione relativi ai fondi strutturali europei e al
Fondo per lo sviluppo e la coesione: 
    a)  opera  in  raccordo  con  le  amministrazioni  competenti  il
monitoraggio sistematico e continuo dei programmi operativi  e  degli
interventi della politica di coesione,  anche  attraverso  specifiche
attivita' di verifica, ferme restando  le  funzioni  di  controllo  e
monitoraggio attribuite alla Ragioneria generale dello Stato; 
    b) esercita funzioni di sostegno e  di  assistenza  tecnica  alle
amministrazioni che gestiscono  programmi  europei  o  nazionali  con
obiettivi di rafforzamento della coesione territoriale sia attraverso
apposite iniziative di formazione del personale delle amministrazioni
interessate, che con l'intervento di specifiche strutture di sostegno
per l'accelerazione e  la  realizzazione  dei  programmi,  anche  con
riferimento alle procedure relative alla stesura e gestione di  bandi
pubblici; 
    c) puo' assumere le funzioni dirette di autorita' di gestione  di
programmi, anche per la conduzione di specifici progetti a  carattere
sperimentale; 
    d) da' esecuzione alle determinazioni  adottate  ai  sensi  degli
articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo n. 88 del 2011. 
  4. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  delegato,  di  concerto  con   il   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, da adottare entro il 1° marzo 2014, e' approvato  lo
statuto   dell'Agenzia.   Lo   statuto   disciplina   l'articolazione
dell'Agenzia, la composizione, le competenze e le modalita' di nomina
degli organi di direzione e del collegio dei revisori,  stabilisce  i
principi e le modalita' di adozione dei  regolamenti  e  degli  altri
atti generali che disciplinano l'organizzazione  e  il  funzionamento
dell'Agenzia,  prevedendo  altresi'  forme  di  rappresentanza  delle
amministrazioni,  anche  territoriali,   coinvolte   nei   programmi.
L'Agenzia  dispone  di  una  dotazione  organica  di  200  unita'  di
personale e gode di autonomia organizzativa, contabile e di bilancio.
Sono  organi  dell'Agenzia:  il  direttore  generale;   il   comitato
direttivo; il collegio dei revisori dei conti. La  partecipazione  al
Comitato  direttivo  dell'Agenzia  non  comporta  alcuna   forma   di
compenso.  L'Agenzia  assicura   lo   svolgimento   delle   attivita'
strumentali  e  di  controllo  interno  nell'ambito   delle   risorse
disponibili o per il tramite della  struttura  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri senza oneri aggiuntivi. Il rapporto di  lavoro
presso l'Agenzia e' regolato dal contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro  per  il  comparto  Ministeri.  Con  contestuale  decreto  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
delegato, e' nominato il direttore generale scelto  tra  personalita'
di comprovata esperienza nella materia delle politiche  di  coesione,
con trattamento economico non superiore a quello massimo previsto per
i Capi dipartimento del segretariato generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri. Per quanto non previsto dallo statuto e dalle
disposizioni del presente articolo, si applicano le previsioni di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 
  5. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta  del  Ministro  delegato,  di  concerto   con   i   Ministri
dell'economia e delle  finanze,  dello  sviluppo  economico,  per  la
pubblica  amministrazione,  sono  trasferite  alla   Presidenza   del
Consiglio dei ministri  e  all'Agenzia,  sulla  base  delle  funzioni
rispettivamente attribuite, le unita'  di  personale  di  ruolo  e  i
rapporti di lavoro a tempo determinato per la  loro  residua  durata,
nonche' le risorse finanziarie e strumentali del Dipartimento per  lo
sviluppo  e  la  coesione  economica  del  Ministero  dello  sviluppo
economico (di seguito Dipartimento), ad eccezione di quelle afferenti
alla  Direzione  generale  per   l'incentivazione   delle   attivita'
imprenditoriali. E' fatto salvo il diritto di opzione, da  esercitare
entro  30  giorni   dalla   conversione   in   legge   del   presente
decreto-legge. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono
conseguentemente  ridotte  le  dotazioni   organiche,   le   relative
strutture  e  le  risorse  finanziarie  e  strumentali  del  medesimo
ministero.  I  dipendenti   trasferiti   mantengono   l'inquadramento
previdenziale  di   provenienza.   Al   personale   dell'Agenzia   e'
riconosciuto il trattamento economico complessivo gia'  in  godimento
alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  senza  che  da
cio' derivino, sotto qualsiasi forma, ulteriori oneri per il bilancio
dello Stato. Il personale trasferito eccedente il contingente di  cui
al comma 4 e' inquadrato in sovrannumero  nei  ruoli  dell'Agenzia  e
gradualmente riassorbito in relazione alle cessazioni in  servizio  a
qualunque titolo. Al fine di consentire il piu' efficace  svolgimento
dei compiti di cui al comma 2, anche in relazione ai rapporti con  le
istituzioni nazionali  ed  europee,  con  il  medesimo  decreto  sono
stabilite le procedure selettive per l'assegnazione  alla  Presidenza
del Consiglio  dei  ministri  di  un  numero  massimo  di  50  unita'
nell'ambito del personale  oggetto  di  trasferimento  ai  sensi  del
presente comma, e, comunque, per  un  onere  non  superiore  ad  euro
1.100.000 annuo, con conseguente  aumento  della  relativa  dotazione
organica della Presidenza. Le 50 unita' di personale  assegnate  alla
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  sono  organizzate  in  una
struttura dedicata disciplinata ai sensi dell'articolo  7,  comma  3,
del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.  303.  Nelle  more  della
definizione dell'assetto organizzativo dell'Agenzia e delle strutture
del Ministero dello sviluppo  economico,  gli  incarichi  di  livello
dirigenziale  conferiti  ai  sensi  dell'articolo  19   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito del Dipartimento  sono
mantenuti fino alla naturale scadenza e comunque  fino  all'effettiva
operativita' dell'Agenzia e, relativamente ai  contratti  di  cui  ai
commi 5-bis e 6 dell'articolo 19 del  decreto  legislativo  30  marzo
2001 n. 165, anche in deroga ai contingenti indicati dalla  normativa
vigente, previa indisponibilita' della medesima quota utilizzabile  a
valere sulla dotazione organica dei  dirigenti  del  Ministero  dello
sviluppo economico. 
  6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e  5  pari  ad  euro  1.450.000
annui a decorrere dall'anno 2014 si provvede mediante  corrispondente
riduzione  delle  proiezioni,  per  gli  anni  2014  e  2015,   dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto  a  1.450.000  euro
per l'anno 2014 l'accantonamento relativo al Ministero  degli  affari
esteri e quanto a 950.000 euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2015,
l'accantonamento    relativo    al     Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e a 500.000  euro annui a  decorrere
dall'anno 2015, l'accantonamento relativo al Ministero  degli  affari
esteri. 
  7. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. 
  8. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui  all'articolo  61,
comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e le  relative  risorse
finanziarie sono trasferite allo stato di  previsione  del  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze.  Con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro  delegato  per  la  politica  di
coesione territoriale,  sono  definite  le  procedure  di  spesa,  le
modalita'  di   gestione   delle   risorse   e   la   rendicontazione
dell'utilizzo  delle  risorse  in  attuazione  dei  programmi   delle
delibere CIPE. 
  9. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro delegato, si provvede alla riorganizzazione del
Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici,
di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto  legislativo  5  dicembre
1997, n. 430., anche ai fini di individuare le funzioni da trasferire
alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  10. Fino alla effettiva operativita'  dell'Agenzia,  come  definita
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma
4, il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la  coesione  economica
assicura la continuita' della  gestione  amministrativa,  nonche'  la
tempestiva ed efficace attuazione  degli  adempimenti  connessi  alla
fine  del  ciclo  di  programmazione  2007-2013  e  all'avvio   della
programmazione 2014-2020. 
  11. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza  del
Consiglio dei ministri, dei Ministeri e  dell'Agenzia  preposte,  per
quanto  di  competenza,  a  funzioni  di   coordinamento,   gestione,
monitoraggio e controllo  degli  interventi  cofinanziati  dai  Fondi
strutturali europei anche per il periodo  2014-2020,  e'  autorizzata
l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale nel
numero massimo di 120  unita'  altamente  qualificate,  eventualmente
anche oltre i contingenti organici previsti dalla normativa  vigente,
per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico,  appartenente
all'Area  terza.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
ministri, su proposta del Ministro per la  coesione  territoriale  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro
per la pubblica amministrazione, sono definiti criteri e modalita' di
attuazione della presente disposizione, ivi compresa la selezione del
personale mediante la  Scuola  nazionale  dell'Amministrazione  e  la
ripartizione del personale tra  le  amministrazioni  interessate.  Il
personale di cui al presente comma svolge esclusivamente le  funzioni
per le quali  e'  stato  assunto  e  non  puo'  essere  destinato  ad
attivita' diverse da quelle direttamente riferibili  all'impiego  dei
Fondi  strutturali  europei  e  al  monitoraggio   degli   interventi
cofinanziati dai Fondi europei. 
  12. Agli oneri derivanti dal  comma  11,  pari  ad  euro  5.520.000
annui, si  provvede,  per  il  periodo  di  validita'  dei  programmi
2014-2020,  per  euro  4.195.680  annui  a   carico   delle   risorse
finanziarie dell'asse di assistenza tecnica previsto nell'ambito  dei
programmi  operativi  cofinanziati  dai  Fondi  strutturali   europei
2014-2020 a titolarita' delle Amministrazioni presso cui il  predetto
personale viene assegnato, nonche' a carico delle risorse finanziarie
del Programma operativo Governance ed assistenza  tecnica  2014-2020,
per euro 1.324.320 annui, mediante le  disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione  per  l'attuazione  delle  politiche  comunitarie  di   cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. 
  13. Sulla base di specifica comunicazione  del  Dipartimento  della
funzione   pubblica    sull'assegnazione    dei    funzionari    alle
Amministrazioni di cui al comma  11,  il  Ministero  dell'economia  e
delle  finanze  provvede  a  versare,  annualmente,  all'entrata  del
bilancio dello Stato le risorse di  cui  al  comma  12  del  presente
articolo,  imputandole,  per  la  parte  di  pertinenza  dei  singoli
programmi operativi, nelle more  della  rendicontazione  comunitaria,
alle disponibilita' di tesoreria del Fondo di rotazione di  cui  alla
legge 16 aprile 1987, n. 183. Per le finalita' di  cui  al  comma  11
sono iscritte corrispondenti risorse sui  pertinenti  capitoli  degli
stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate. Il
Fondo di rotazione si rivale delle risorse anticipate  ai  sensi  del
presente  comma  sui  corrispondenti  rimborsi  disposti  dall'Unione
europea a fronte delle spese rendicontate. 
  14. A decorrere dall'esercizio 2021, al relativo onere si  provvede
mediante la programmazione di  indisponibilita'  di  posti  a  valere
sulle facolta' assunzionali delle Amministrazioni di cui al comma 11,
previa autorizzazione e verifica della Presidenza del  Consiglio  dei
ministri  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato.