Art. 10 (Mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni fiscali) 1. Al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza, efficientamento energetico di immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione scolastica, nonche' costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, per la programmazione triennale 2013-2015, le Regioni interessate possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione e della ricerca e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a stipulare appositi mutui trentennali, con oneri di ammortamento a carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, la Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa, la Cassa Depositi e Prestiti, e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. A tal fine sono stanziati contributi pluriennali per euro 40 milioni annui per la durata dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2015. Le modalita' di attuazione della presente disposizione e del successivo comma 2 sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 2. I pagamenti di cui al comma 1 effettuati dalle Regioni, finanziati con l'attivazione dei mutui di cui al medesimo comma, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno delle Regioni per l'importo annualmente erogato dagli Istituti di credito. 3. Al fine di promuovere iniziative di sostegno alle istituzioni scolastiche, alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e alle universita', fermo restando quanto gia' previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla medesima lettera i-octies), dopo le parole: "successive modificazioni" sono inserite le seguenti: ", nonche' a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle universita'", e dopo le parole "edilizia scolastica" sono inserite le seguenti: "e universitaria". Le disposizioni del presente comma si applicano a partire dall'anno di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.