(Regolamento-art. 10)
                             Articolo 10 
 
                    Definizione degli interventi 
 
  1. Ai fini delle presenti norme tecniche si intendono per: 
  a) "interventi  di  manutenzione  ordinaria",  quelli  edilizi  che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture  degli  edifici  necessarie  ad  integrare  o  mantenere  in
efficienza gli impianti tecnologici esistenti; 
  b) "interventi  di  manutenzione  straordinaria",  le  opere  e  le
modifiche  necessarie  per  rinnovare  e   sostituire   parti   anche
strutturali degli edifici, nonche'  per  realizzare  ed  integrare  i
servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che  non  alterino  i
volumi  e  le  superfici  delle  singole  unita'  immobiliari  e  non
comportino modifiche delle destinazioni di uso; 
  c) "interventi di restauro e di risanamento  conservativo",  quelli
edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la
funzionalita' mediante un  insieme  sistematico  di  opere  che,  nel
rispetto   degli   elementi   tipologici,   formali   e   strutturali
dell'organismo stesso, ne  consentano  destinazioni  d'uso  con  essi
compatibili.  Tali  interventi  comprendono  il  consolidamento,   il
ripristino e il rinnovo  degli  elementi  costitutivi  dell'edificio,
l'inserimento degli elementi accessori  e  degli  impianti  richiesti
dalle  esigenze  dell'uso,  l'eliminazione  degli  elementi  estranei
all'organismo edilizio; 
  d)  "interventi  di  ristrutturazione  edilizia",  gli   interventi
rivolti a trasformare  gli  organismi  edilizi  mediante  un  insieme
sistematico di opere che realizzano un organismo edilizio in tutto  o
in parte diverso  dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
ripristino  o  la  sostituzione  di   alcuni   elementi   costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento  di  nuovi
elementi   ed   impianti.    Nell'ambito    degli    interventi    di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi  anche  quelli  consistenti
nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un  fabbricato
identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime  e  caratteristiche
dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica; 
  e) "interventi di  nuova  costruzione",  quelli  di  trasformazione
edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle  categorie
definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 
  - la costruzione di nuovi edifici fuori terra o  interrati,  ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente; 
  - gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati
da soggetti diversi dal Comune; 
  - la realizzazione di  infrastrutture  e  di  impianti,  anche  per
pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di
suolo inedificato; 
  -   l'installazione   di   torri   e    tralicci    per    impianti
radio-ricetrasmittenti   e   di   ripetitori   per   i   servizi   di
telecomunicazione; 
  - l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati,  e  di
strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili,
imbarcazioni, che  siano  utilizzati  come  abitazioni,  ambienti  di
lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e siano  diretti  a
soddisfare esigenze durature nel tempo; 
  -  gli  interventi  pertinenziali  che  le  norme  tecniche   degli
strumenti urbanistici, in relazione alla  zonizzazione  e  al  pregio
ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino  come  interventi
di nuova costruzione, ovvero che comportino la  realizzazione  di  un
volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; 
  - la realizzazione di  depositi  di  merci  o  di  materiali  e  di
impianti  per  attivita'   produttive   all'aperto   ove   comportino
l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente  del
suolo inedificato; 
  f) "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli  rivolti  a
sostituire  l'esistente  tessuto  urbanistico  -edilizio  con   altro
diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche
con la modificazione del disegno dei lotti,  degli  isolati  e  della
rete stradale.