(Accordo-art. 10)
                             ARTICOLO 10 
 
                      COMMISSIONE DI ATTUAZIONE 
 
  Viene istituita una  Commissione  di  Attuazione  composta  da  due
rappresentanti  debitamente  autorizzati  da   ciascuna   Parte   (la
Commissione di Attuazione). La Commissione  di  Attuazione  vigilera'
sul rispetto del presente Accordo, lavorera'  con  l'Investitore  del
Progetto per concordare un Protocollo da stipulare con  le  Parti  al
fine di istituire una serie di standard coerenti e  uniformi  di  cui
all'articolo 8, da applicare a tutto il Progetto, e  adottera'  tutte
le altre azioni che,  con  il  consenso  dei  suoi  membri,  riterra'
necessarie  per  facilitare  l'attuazione   del   presente   Accordo.
L'Investitore del Progetto ha il diritto di nominare  un  osservatore
della Commissione di Attuazione, che puo' partecipare alle riunioni e
alle altre attivita' nella Commissione di Attuazione. La  Commissione
di Attuazione sana' solo un organo consultivo e non aura'  il  potere
di prendere decisioni definitive e vincolanti per conto delle  Parti,
anche in relazione alla risoluzione delle controversie nel quadro del
presente Accordo.