(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
 
                             (Dirigenza) 
 
    1. I dirigenti dell'Agenzia, ai sensi del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165: 
      a)  curano  l'attuazione  degli  indirizzi,  dei  piani  e  dei
programmi generali predisposti dal Direttore,  adottando  i  relativi
atti e provvedimenti amministrativi e di gestione  ed  esercitando  i
relativi poteri di spesa; 
      b) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore; 
      c) dirigono, controllano e coordinano l'attivita' degli  uffici
che  da  essi  dipendono  e   dei   responsabili   dei   procedimenti
amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; 
      d) provvedono alla  gestione  del  personale  e  delle  risorse
finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici; 
      e) effettuano la valutazione del personale assegnato ai  propri
uffici, nel rispetto del principio di merito ai sensi della normativa
vigente.