Art. 10 
 
 
              Proroga di termini in materia ambientale 
 
  1. Il termine di cui all'articolo  6,  comma  1,  lettera  p),  del
decreto  legislativo  13  gennaio   2003,   n.   36,   e   successive
modificazioni, come da ultimo prorogato dall'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º febbraio 2013, n. 11,  e'  prorogato  al  31  dicembre
2014. 
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio  2013,  n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º  febbraio  2013,  n.
11, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30
giugno 2014». 
  3. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 gennaio  2012,  n.
2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,  n.  28,
le parole «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle parole «30  giugno
2014». 
  (( 3-bis. Al primo periodo del comma  3-bis  dell'articolo  11  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n.  125,  le  parole:  «Nei  dieci  mesi
successivi alla data del  1°  ottobre  2013»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Fino al 31 dicembre 2014». 
  3-ter. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge  26  aprile
2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  giugno
2013, n. 71, le parole: «fino al 31 dicembre  2013»  sono  sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2014». 
  3-quater. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 1 dell'art. 6 del
          decreto legislativo 13  gennaio  2003,  n.  36  (Attuazione
          della direttiva  1999/31/CE  relativa  alle  discariche  di
          rifiuti): 
              «Art. 6. Rifiuti non ammessi in discarica. 
              1. Non sono ammessi in discarica i seguenti rifiuti: 
              (Omissis). 
              p) rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) >  13.
          000 kJ/kg a partire dal 31 dicembre 2010 (2)  ad  eccezione
          dei   rifiuti   provenienti   dalla   frantumazione   degli
          autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi per  i  quali
          sono  autorizzate  discariche  monodedicate   che   possono
          continuare  ad   operare   nei   limiti   delle   capacita'
          autorizzate alla data di entrata in vigore della  legge  di
          conversione del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225». 
              Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art. 1 del
          decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1  (Disposizioni  urgenti
          per  il  superamento  di  situazioni  di  criticita'  nella
          gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni  di  inquinamento
          ambientale), convertito, con modificazioni, dalla legge  1°
          febbraio 2013, n. 11: 
              «2. Il termine di cui all'art. 6, comma 1, lettera  p),
          del  decreto  legislativo  13  gennaio  2003,  n.   36,   e
          successive  modificazioni,   come   da   ultimo   prorogato
          dall'art. 13, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre  2011,
          n. 216,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  24
          febbraio 2012, n. 14, e' differito al 31 dicembre 2013». 
              Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del  citato
          decreto-legge n. 1 del 2013, come modificato dalla presente
          legge: 
              «1. Il termine di cui al comma 2-ter dell'art.  11  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge  26  febbraio  2010,  n.  25,  e
          successive modificazioni, e' differito al 30 giugno 2014. A
          partire dalla scadenza del termine di cui al primo  periodo
          si  applicano  le  disposizioni  dell'art.  14,  comma  27,
          lettera f),  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni». 
              Si riporta  il  testo  del  comma  3  dell'art.  1  del
          decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2 (Misure straordinarie e
          urgenti   in   materia   ambientale),    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  24  marzo  2012,  n.  28,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «3. Il  termine  di  cui  all'art.  10,  comma  5,  del
          decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.  195,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26  febbraio  2010,  n.  26,  e'
          differito al 30 giugno 2014». 
              Si riporta il testo del comma 3-bis  dell'art.  11  del
          citato decreto-legge n. 101 del 2013, come modificato dalla
          presente legge: 
              «3-bis.  Fino  al  31  dicembre  2014   continuano   ad
          applicarsi gli adempimenti  e  gli  obblighi  di  cui  agli
          articoli 188, 189, 190 e  193  del  decreto  legislativo  3
          aprile 2006, n. 152, nel testo  previgente  alle  modifiche
          apportate dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n.  205,
          nonche' le relative sanzioni.  Durante  detto  periodo,  le
          sanzioni relative al SISTRI di cui agli articoli 260-bis  e
          260-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  e
          successive modificazioni, non si applicano. Con il  decreto
          di cui al comma 4, il Ministro dell'ambiente e della tutela
          del  territorio  e  del  mare  provvede  alla  modifica   e
          all'integrazione della disciplina degli adempimenti  citati
          e delle sanzioni relativi  al  SISTRI,  anche  al  fine  di
          assicurare il coordinamento con l'art. 188-ter del  decreto
          legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  come  modificato  dal
          comma 1 del presente articolo». 
              Si riporta il testo del comma  1  dell'art.  3-bis  del
          citato decreto-legge n. 43 del 2013: come modificato  dalla
          presente legge: 
              «1. In deroga al divieto di proroga o  rinnovo  di  cui
          all'art. 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio  2012,  n.
          59, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12  luglio
          2012, n. 100, atteso il permanere di  gravi  condizioni  di
          emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessita'
          e  urgenza  di  evitare  il  verificarsi  di  soluzioni  di
          continuita'   nell'ultimazione   dei    lavori    necessari
          all'adeguamento alla vigente normativa dell'Unione  europea
          di alcuni impianti di depurazione delle acque presenti  nel
          territorio della regione Puglia, fino al 31 dicembre  2014,
          continuano a produrre effetti le  disposizioni  di  cui  al
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  13
          gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del
          19 gennaio 2012, e  quelle  necessarie  all'attuazione  del
          medesimo decreto».