Art. 10 
 
               Graduatorie, Soglia di punteggio minimo 
                      e Valutazione delle prove 
 
  1. Nell'ambito dei posti disponibili per le immatricolazioni,  sono
ammessi ai corsi di laurea  e  di  laurea  magistrale,  di  cui  agli
articoli 2, 4, 5 e 6 i candidati comunitari e non comunitari  di  cui
all'art. 26  della  legge  n.  189/2002  nonche',  nell'ambito  della
relativa riserva di  posti,  i  candidati  non  comunitari  residenti
all'estero, secondo l'ordine decrescente  del  punteggio  conseguito.
Sono ammessi ai corsi i candidati appartenenti a  tutte  le  predette
categorie e che abbiano ottenuto nel test un punteggio minimo pari  a
venti (20) punti. 
  2. I posti  eventualmente  non  utilizzati  nella  graduatoria  dei
cittadini extracomunitari residenti all'estero,  verranno  utilizzati
per lo scorrimento della graduatoria dei cittadini comunitari  e  non
comunitari di cui all'art. 26  della  legge  189  del  2002,  qualora
previsto nei successivi specifici decreti di programmazione. 
  3. Per la valutazione delle prove di cui agli articoli 2, 4, 5, 6 e
7 sono attribuiti al massimo 90 punti e si tiene conto  dei  seguenti
criteri: 
    a) 1,5 punti per ogni risposta esatta; 
    b) meno 0,4 punti per ogni risposta sbagliata; 
    c) 0 punti per ogni risposta non data; 
  4. Per i corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6  il  Cineca,  sulla
base del punteggio, calcolato  ai  sensi  del  comma  3,  redige  una
graduatoria unica nazionale per i candidati  comunitari  e  stranieri
residenti in Italia, di cui all'art.  26  della  legge  n.  189/2002,
secondo le procedure di cui all'allegato  2.  La  graduatoria  per  i
candidati  stranieri   residenti   all'estero   e'   definita   dalle
Universita'. Per i corsi di cui all'art. 7 le Universita', sulla base
del punteggio ottenuto nel test, calcolato  ai  sensi  del  comma  3,
redigono due distinte graduatorie, una per i candidati  comunitari  e
stranieri residenti in Italia, di cui  all'art.  26  della  legge  n.
189/2002, e l'altra per i candidati stranieri residenti all'estero. 
  5. In caso di parita' di punteggio si applicano i seguenti criteri: 
    per i corsi di laurea magistrale in medicina  e  chirurgia  e  in
odontoiatria e protesi  dentaria  e  per  i  corsi  di  laurea  delle
professioni sanitarie, prevale in  ordine  decrescente  il  punteggio
ottenuto dal candidato nella soluzione, rispettivamente, dei  quesiti
relativi agli argomenti di  ragionamento  logico,  cultura  generale,
biologia, chimica, fisica e matematica; 
    per il corso di laurea magistrale in medicina veterinaria prevale
in ordine decrescente  il  punteggio  ottenuto  dal  candidato  nella
soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi  agli  argomenti  di
chimica, ragionamento logico, cultura generale,  biologia,  fisica  e
matematica; 
    per i corsi di laurea  e  di  laurea  magistrale  a  ciclo  unico
direttamente finalizzati alla formazione di  architetto,  prevale  in
ordine  decrescente  il  punteggio  ottenuto  dal   candidato   nella
soluzione, rispettivamente, dei quesiti relativi  agli  argomenti  di
ragionamento   logico,   cultura   generale,   storia,   disegno    e
rappresentazione, fisica e matematica. 
  In caso di ulteriore parita', prevale il candidato  anagraficamente
piu' giovane. 
  6. Fatto salvo quanto previsto dall'allegato 2, la graduatoria  dei
corsi di cui agli articoli 2, 4, 5 e 6 si  chiude  alla  data  del  1
ottobre 2014. La condizione di idoneo non vincitore si riferisce alla
sola procedura selettiva  in  atto:  da  essa  non  scaturisce  alcun
diritto in relazione all'accesso al  corso  di  laurea  e  di  laurea
magistrale in anni successivi a quello in  cui  si  e'  sostenuta  la
prova.