Art. 10 
 
 
                          Principi generali 
 
  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  2,  comma  2,  del
Codice, ai fini della trasmissione di documenti informatici  soggetti
alla   registrazione   di   protocollo   e   destinati    ad    altra
amministrazione, adottano i  formati  e  le  modalita'  definiti  nel
presente titolo. 
  2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  2,  comma  2,  del
Codice  realizzano  nei  propri  sistemi  di  protocollo  informatico
funzionalita' interoperative con i  requisiti  di  accessibilita'  al
sistema di gestione informatica di cui all'art. 60 del testo unico.