Art. 10 
 
                 Criteri di precedenza e turnazioni 
                    per le prestazioni ordinarie 
 
  1. L'accesso dei  soggetti  di  cui  all'art.  3  alle  prestazioni
ordinarie di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  a),  punti  1  e  2,
subordinato  alla  sottoscrizione  dell'accordo  sindacale   di   cui
all'art.  8,  avviene  nel  rispetto   dei   compiti   del   comitato
amministratore previsti  dall'art.  5,  nonche'  secondo  criteri  di
precedenza  e  turnazione  e  nel  rispetto   del   principio   della
proporzionalita' delle erogazioni rispetto ai contributi versati. 
  2. Le domande di accesso  alle  prestazioni  di  cui  al  comma  1,
formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati agli
articoli 6 e 8, sono prese in esame dal  comitato  amministratore  su
base  trimestrale,  deliberando  gli  interventi   secondo   l'ordine
cronologico di presentazione  delle  domande  e  tenuto  conto  delle
disponibilita' del Fondo. Dette  domande,  fermi  restando  i  limiti
previsti dal successivo art. 11,  comma  7,  non  possono  riguardare
interventi di volta in volta superiori ai dodici mesi. 
  3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1,
lettera  a),  punto  1,  l'intervento  e'  determinato,  per  ciascun
trimestre di riferimento, in misura non superiore  all'ammontare  dei
contributi  ordinari  dovuti  da  ciascuna  impresa   nel   trimestre
precedente, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione. 
  4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1,
lettera a), punto 2,  ovvero  nei  casi  di  ricorso  congiunto  alle
prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera  a),  punti  1  e  2,
l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in
misura non superiore a 1,4 volte l'ammontare dei contributi  ordinari
versati dall'impresa richiedente  nel  trimestre  precedente,  tenuto
conto degli oneri di gestione e amministrazione. 
  5. Nei casi in cui la misura dell'intervento  ordinario,  ai  sensi
dell'art. 11, risulti superiore ai limiti individuati  ai  precedenti
commi 3 e 4 la differenza di erogazione resta a carico del datore  di
lavoro. 
  6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui  all'art.  6,
comma 1, lettera a), punti 1 e 2, da parte  dello  stesso  datore  di
lavoro,   possono   essere   prese    in    esame    subordinatamente
all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di  lavoro
aventi titolo di precedenza. 
  7. Le imprese di cui all'art. 3 ammesse alle prestazioni  ordinarie
di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2,  e  che  abbiano
conseguito gli  obiettivi  prefissati  con  l'intervento  del  Fondo,
possono essere chiamate a provvedere,  prima  di  poter  accedere  ad
ulteriori forme  di  intervento,  al  rimborso,  totale  o  parziale,
dell'importo delle prestazioni fruite tramite finanziamenti  ottenuti
dagli appositi  Fondi  nazionali  o  comunitari,  mediante  un  piano
modulato di restituzione.