Art. 10 Criteri di precedenza e turnazioni per le prestazioni ordinarie 1. L'accesso dei soggetti di cui all'art. 3 alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, subordinato alla sottoscrizione dell'accordo sindacale di cui all'art. 8, avviene nel rispetto dei compiti del comitato amministratore previsti dall'art. 5, nonche' secondo criteri di precedenza e turnazione e nel rispetto del principio della proporzionalita' delle erogazioni rispetto ai contributi versati. 2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui al comma 1, formulate nel rispetto delle procedure e dei criteri individuati agli articoli 6 e 8, sono prese in esame dal comitato amministratore su base trimestrale, deliberando gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Dette domande, fermi restando i limiti previsti dal successivo art. 11, comma 7, non possono riguardare interventi di volta in volta superiori ai dodici mesi. 3. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), punto 1, l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore all'ammontare dei contributi ordinari dovuti da ciascuna impresa nel trimestre precedente, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione. 4. Nei casi di ricorso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), punto 2, ovvero nei casi di ricorso congiunto alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, l'intervento e' determinato, per ciascun trimestre di riferimento, in misura non superiore a 1,4 volte l'ammontare dei contributi ordinari versati dall'impresa richiedente nel trimestre precedente, tenuto conto degli oneri di gestione e amministrazione. 5. Nei casi in cui la misura dell'intervento ordinario, ai sensi dell'art. 11, risulti superiore ai limiti individuati ai precedenti commi 3 e 4 la differenza di erogazione resta a carico del datore di lavoro. 6. Nuove richieste di accesso alle prestazioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, da parte dello stesso datore di lavoro, possono essere prese in esame subordinatamente all'accoglimento delle eventuali richieste di altri datori di lavoro aventi titolo di precedenza. 7. Le imprese di cui all'art. 3 ammesse alle prestazioni ordinarie di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), punti 1 e 2, e che abbiano conseguito gli obiettivi prefissati con l'intervento del Fondo, possono essere chiamate a provvedere, prima di poter accedere ad ulteriori forme di intervento, al rimborso, totale o parziale, dell'importo delle prestazioni fruite tramite finanziamenti ottenuti dagli appositi Fondi nazionali o comunitari, mediante un piano modulato di restituzione.