Art. 10 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Il responsabile dei Servizi gia' istituiti alla data di  entrata
in vigore del presente decreto  presenta  entro  sessanta  giorni  la
richiesta di cui all'art. 7, comma 1. 
  2. Alla scadenza delle abilitazioni rilasciate ai sensi del decreto
del Ministro dell'interno 2 aprile 1981, dopo la  verifica  da  parte
del servizio sanitario del Corpo nazionale dei vigili del  fuoco  del
possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali del personale, si
procede come di seguito specificato: 
    a) per il personale che presta servizio presso  un'infrastruttura
di cui al Capo I si procede al rilascio della nuova abilitazione  nel
rispetto delle disposizioni di cui al presente decreto; 
    b) al personale che presta servizio presso una infrastruttura  di
cui al Capo II e' consentito lo svolgimento dell'attivita' di addetto
antincendio in ogni infrastruttura ivi indicata, fatto  salvo  quanto
previsto all'art. 9, comma 1, lettera a), numero 3). 
  3. Alle abilitazioni rilasciate ai sensi del decreto  del  Ministro
dell'interno 2 aprile  1981  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art. 6, comma 4 e all'art. 9, comma 3. 
  4. L'attestato di frequenza  di  corsi  di  formazione  finalizzati
all'abilitazione del  personale  soccorritore  per  aeroporti  e  per
eliporti di ogni  categoria  antincendio,  gia'  autorizzati  con  le
modalita' di cui alla previgente normativa alla data  di  entrata  in
vigore  del  presente  decreto,  esonera   l'aspirante   soccorritore
aeroportuale dal possesso dei requisiti formativi di cui all'art.  6,
comma 1, lettere b) e c). 
  5.  I  decreti  ministeriali  emanati  ai  sensi  della   normativa
previgente  per  le   assistenze   antincendio   delle   elisuperfici
mantengono la validita'. Per i procedimenti in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto finalizzati all'emanazione  di
decreti istitutivi di assistenze antincendio  nelle  elisuperfici  si
applicano le disposizioni previste dall'art. 8. 
  6. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore  del
presente decreto finalizzati al  conseguimento  dell'abilitazione  di
addetto antincendio per gli aeroporti di aviazione generale,  per  le
aviosuperfici e per le  elisuperfici  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'art. 9.