Art. 10 Misure straordinarie per accelerare l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale e per lo svolgimento delle indagini sui terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura 1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i Presidenti della regioni subentrano relativamente al territorio di competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e le regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e nella titolarita' delle relative contabilita' speciali. I commissari straordinari attualmente in carica completano le operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 2. Al Presidente della regione non e' dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente della regione il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina un commissario ad acta, al quale spettano i poteri indicati nel presente articolo fino all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione della causa di impedimento. (( 2-bis. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, in tutti i casi di cessazione anticipata, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della regione, questi cessa anche dalle funzioni commissariali eventualmente conferitegli con specifici provvedimenti legislativi. Qualora normative di settore o lo statuto della regione non prevedano apposite modalita' di sostituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, e' nominato un commissario che subentra nell'esercizio delle funzioni commissariali fino all'insediamento del nuovo Presidente. Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli incarichi commissariali, conferiti ai sensi di specifici provvedimenti legislativi, per i quali e' gia' intervenuta l'anticipata cessazione dalla carica di Presidente della regione. 2-ter. Per l'espletamento delle attivita' previste nel presente articolo, il Presidente della regione puo' delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente della regione e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica. Il soggetto attuatore, se dipendente di societa' a totale capitale pubblico o di societa' dalle stesse controllate, anche in deroga ai contratti collettivi nazionali di lavoro delle societa' di appartenenza, e' collocato in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianita' di servizio dalla data del provvedimento di conferimento dell'incarico e per tutto il periodo di svolgimento dello stesso. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) 3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine finale del 30 aprile 2014, sono ultimati entro trenta giorni dall'effettivo subentro. 4. Per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, il Presidente della regione puo' avvalersi, oltre che delle strutture e degli uffici regionali, degli uffici tecnici e amministrativi dei comuni, dei provveditorati interregionali alle opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi di bonifica e delle autorita' di distretto, (( nonche' delle strutture commissariali gia' esistenti, non oltre il 30 giugno 2015, e delle societa' a totale capitale pubblico o delle societa' dalle stesse controllate. )) Le relative spese sono ricomprese nell'ambito degli incentivi per la progettazione di cui all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, il Presidente della regione e' titolare dei procedimenti di approvazione e autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione e di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e cura tutte le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche, necessari alla realizzazione degli interventi, nel rispetto degli obblighi internazionali e di quelli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. 6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 5 sostituisce tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro provvedimento abilitativo necessario per l'esecuzione dell'intervento, comporta dichiarazione di pubblica utilita' e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale, fatti salvi i pareri e gli atti di assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale l'autorita' procedente provvede comunque alla conclusione del procedimento, limitatamente agli interventi individuati negli accordi di programma di cui al comma 1. (( Per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi, i termini di legge previsti dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni, sono ridotti alla meta'. )) 7. Ai fini delle attivita' di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale vigenti, l'Ispettorato di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e' trasformato in una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, pertanto, l'Ispettorato e' soppresso. Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture anche vigilate» a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 2009, n. 140» sono sostituite dalle seguenti: «una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato generale». (( 7-bis. I comuni possono rivolgersi ai soggetti conduttori di aziende agricole con fondi al di sopra di 1.000 metri di altitudine per l'esecuzione di opere minori di pubblica utilita' nelle aree attigue al fondo, come piccole manutenzioni stradali, servizi di spalatura della neve o regimazione delle acque superficiali, previa apposita convenzione per ciascun intervento da pubblicare nell'albo pretorio comunale e a condizione che siano utilizzate le attrezzature private per l'esecuzione dei lavori. 8. Al fine di conseguire un risparmio di spesa, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, dopo le parole: «due supplenti» sono aggiunte le seguenti: «con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Uno dei componenti effettivi e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero». 8-bis. Entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono nominati i nuovi componenti del collegio dei revisori dei conti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) ai sensi della disciplina di cui al comma 8. )) 9. Fermo restando il termine del 31 dicembre 2014, stabilito dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali o regionali entro il 30 giugno 2014 sono completati entro il 31 dicembre 2015. I Presidenti delle regioni provvedono, con cadenza almeno trimestrale, ad aggiornare i dati relativi allo stato di avanzamento degli interventi secondo modalita' di inserimento in un sistema on line specificate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. 10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, dopo le parole: «di cui all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)». 11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri puo' avvalersi di apposita struttura di missione, alle cui attivita' si fara' fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (( 11-bis. All'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, le parole: «entro il 22 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 22 dicembre 2015». )) 12. Al decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i novanta giorni successivi all'emanazione del decreto medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «da svolgere, secondo l'ordine di priorita' definito nei medesimi decreti, (( entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione )) nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di rischio piu' elevate, e entro (( i successivi duecentodieci )) per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio piu' elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.»; b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di cui al comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui al comma 6.»; c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e' inserito il seguente: «5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita priorita' assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta.» (( 12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 61, dopo il comma 6-sexies e' aggiunto il seguente: 6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' disciplinata l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle attivita' illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano. )) 13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (( 13-bis. All'articolo 1, comma 347, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «, Genova e La Spezia» sono soppresse e le parole: «20 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «14 milioni di euro». 13-ter. Per gli interventi di ricostruzione conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, dal 25 al 26 dicembre 2013, dal 4 al 5 e dal 16 al 20 gennaio 2014, nel territorio della regione Liguria, e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro per l'anno 2014. 13-quater. Ai maggiori oneri di cui al comma 13-ter, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sui risparmi di spesa di cui al comma 13-bis. ))
Riferimenti normativi Si riporta il testo dell'art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010).", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, S.O.: "240. Le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con delibera del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, a valere sulle disponibilita' del Fondo infrastrutture e del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, di cui all' art. 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, sono destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico individuate dalla direzione generale competente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti le autorita' di bacino di cui all' art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, nonche' all' art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, e il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate anche tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che definisce, altresi', la quota di cofinanziamento regionale a valere sull'assegnazione di risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all' art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, che ciascun programma attuativo regionale destina a interventi di risanamento ambientale.". Si riporta il testo dell'art. 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014)." pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O.: "Comma 111 In vigore dal 1 gennaio 2014 111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle contabilita' speciali relative al dissesto idrogeologico, non impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo complessivo di 600 milioni di euro, nonche' le risorse finalizzate allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio 2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversita' e che integrino gli obiettivi della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tal fine, entro il 1° marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare verifica la compatibilita' degli accordi di programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di massimizzare la celerita' degli interventi in relazione alle situazioni di massimo rischio per l'incolumita' delle persone e, se del caso, propone alle regioni le integrazioni e gli aggiornamenti necessari. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle contabilita' speciali concernenti gli interventi contro il dissesto idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi gia' avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico, fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le finalita' della norma. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di programma, unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016. All'art. 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni».". Si riporta il testo dell'art. 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O.: "Art. 92. Corrispettivi, incentivi per la progettazione e fondi a disposizione delle stazioni appaltanti In vigore dal 25 giugno 2014 (omissis) 5. Una somma non superiore al due per cento dell'importo posto a base di gara di un'opera o di un lavoro, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, a valere direttamente sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro, con le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata e assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite massimo del due per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione tiene conto delle responsabilita' professionali connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non puo' superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie. I soggetti di cui all'art. 32, comma 1, lettere b) e c), possono adottare con proprio provvedimento analoghi criteri.". Si riporta il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288, S.O.: "Art. 16 Quadri economici (art. 17, D.P.R. n. 554/1999) 1. I quadri economici degli interventi sono predisposti con progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione al quale sono riferiti e con le necessarie variazioni in relazione alla specifica tipologia e categoria dell'intervento stesso e prevedono la seguente articolazione del costo complessivo: a.1) lavori a misura, a corpo, in economia; a.2) oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta; b) somme a disposizione della stazione appaltante per: 1 - lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura; 2 - rilievi, accertamenti e indagini; 3 - allacciamenti ai pubblici servizi; 4 - imprevisti; 5 - acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi; 6 - accantonamento di cui all'art. 133, commi 3 e 4, del codice; 7 - spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita' preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilita', l'importo relativo all'incentivo di cui all'art. 92, comma 5, del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente; 8 - spese per attivita' tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione; 9 - eventuali spese per commissioni giudicatrici; 10 - spese per pubblicita' e, ove previsto, per opere artistiche; 11 - spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici; 12 - I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge. 2. (abrogato)". Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante "Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2009, n. 302, come modificato dalla presente legge: "Art. 17 Interventi urgenti nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale 1. In considerazione delle particolari ragioni di urgenza connesse alla necessita' di intervenire nelle situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e al fine di salvaguardare la sicurezza delle infrastrutture e il patrimonio ambientale e culturale, in sede di prima applicazione dei piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a piu' elevato rischio idrogeologico e comunque non oltre i cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, ed i presidenti delle regioni o delle province autonome interessate, possono essere nominati commissari straordinari delegati, ai sensi dell'art. 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, con riferimento agli interventi da effettuare nelle aree settentrionale, centrale e meridionale del territorio nazionale, come individuate ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, le regioni o province autonome interessate, si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, decorsi i quali il decreto di nomina puo' comunque essere adottato. I commissari attuano gli interventi, provvedono alle opportune azioni di indirizzo e di supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti pubblici e privati interessati e, se del caso, emanano gli atti e i provvedimenti e curano tutte le attivita' di competenza delle amministrazioni pubbliche necessarie alla realizzazione degli interventi, nel rispetto delle disposizioni comunitarie, avvalendosi, ove necessario, dei poteri di sostituzione e di deroga di cui al citato art. 20, comma 4, del citato decreto-legge n. 185 del 2008 e le disposizioni dei provvedimenti gia' emanati in attuazione del presente articolo per garantire l'efficace espletamento dell'incarico dei commissari. Si applicano il medesimo art. 20, comma 9, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 185 del 2008. Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente e mantiene il trattamento economico in godimento. Il posto corrispondente nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza viene reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo. Possono essere nominati commissari anche i presidenti o gli assessori all'ambiente delle regioni interessate; in tal caso non si applica l'art. 20, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. I soggetti di cui i commissari possono avvalersi per le attivita' di progettazione degli interventi, per le procedure di affidamento dei lavori, per le attivita' di direzione dei lavori e di collaudo, nonche' per ogni altra attivita' di carattere tecnico-amministrativo connessa alla progettazione, all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi inclusi servizi e forniture, sono stabiliti dai decreti di nomina di cui al primo periodo del presente comma; al personale degli enti di cui i Commissari si avvalgono non sono dovuti compensi, salvo il rimborso delle spese. Ciascun commissario presenta al Parlamento, annualmente e al termine dell'incarico, una relazione sulla propria attivita'. 2. L'attivita' di coordinamento delle fasi relative alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonche' quella di verifica, fatte salve le competenze attribuite dalla legge alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, sono curate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che vi provvede sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Dipartimento della protezione civile per i profili di competenza, con una direzione generale individuata dai regolamenti di organizzazione del Ministero nel rispetto della dotazione organica vigente che subentra nelle funzioni gia' esercitate dall'Ispettorato generale. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in euro 660.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione, a decorrere dall'anno 2010, di euro 230.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall'art. 5-bis, comma 5, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, di euro 320.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall' art. 8, comma 11, della legge 23 marzo 2001, n. 93, di euro 100.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall' art. 5, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, e di euro 10.000 dell'autorizzazione di spesa recata dall' art. 6, comma 1, della citata legge n. 179 del 2002. 2-bis. Per interventi urgenti concernenti i territori delle regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana colpiti dagli eventi meteorici eccezionali dell'ultima decade di dicembre 2009 e dei primi giorni del mese di gennaio 2010, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 gennaio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2010, al Fondo per la protezione civile, di cui all' art. 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' assegnato, per l'anno 2010, dal CIPE a valere sulle risorse di cui all' art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l'importo di 100 milioni di euro, previa riprogrammazione degli interventi gia' deliberati, ai fini della compatibilita' degli effetti sui saldi previsti a legislazione vigente. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all' art. 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che sono corrispondentemente ridotte di pari importo per l'anno 2010, intendendosi conseguentemente ridotte di pari importo le risorse disponibili, gia' preordinate, con delibera CIPE del 6 novembre 2009, al finanziamento degli interventi di risanamento ambientale. 2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. 2-quater. All' art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, dopo il comma 5-bis e' inserito il seguente: «5-ter. In relazione ad una dichiarazione dello stato di emergenza, i soggetti interessati da eventi eccezionali e imprevedibili che subiscono danni riconducibili all'evento, compresi quelli relativi alle abitazioni e agli immobili sedi di attivita' produttive, possono fruire della sospensione o del differimento, per un periodo fino a sei mesi, dei termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. La sospensione ovvero il differimento dei termini per gli adempimenti e per i versamenti tributari e contributivi sono disposti con legge, che deve assicurare piena corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria, e disciplinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri nonche', per quanto attiene ai versamenti contributivi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il diritto e' riconosciuto, esclusivamente in favore dei predetti soggetti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La sospensione non si applica in ogni caso agli adempimenti e ai versamenti da porre in essere in qualita' di sostituti d'imposta, salvi i casi nei quali i danni impediscono l'ordinaria effettuazione degli adempimenti. In ogni caso le ritenute effettuate sono versate. Gli adempimenti di cui al presente comma scaduti nel periodo di sospensione sono effettuati entro il mese successivo alla data di scadenza della sospensione; i versamenti sono effettuati a decorrere dallo stesso mese in un numero massimo di ventiquattro rate di pari importo».". Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137." e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O. Il decreto del Presidente della repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 agosto 2001, n. 189, S.O. Si riporta il testo dell'art. 17, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, recante "Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di termini.", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150, come modificato dalla presente legge: "Art. 17. Enti pubblici: economie, controlli, Corte dei conti In vigore dal 25 giugno 2014 1. All'art. 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel secondo periodo le parole «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009»; b) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino.». 2. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole «30 giugno 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2009» e le parole da «su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione» fino a «Ministri interessati» sono sostituite dalle seguenti: «su proposta del Ministro o dei Ministri interessati, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, il Ministro per la semplificazione normativa, il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e il Ministro dell'economia e delle finanze». 3. (abrogato) 4. Nelle more della definizione degli obiettivi di risparmio di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile in maniera lineare, una quota delle risorse disponibili delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, individuate ai sensi dell'art. 60, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai fini dell'invarianza degli effetti sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione. 4-bis. Gli schemi dei provvedimenti di cui al comma 4 sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Decorsi inutilmente i termini per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. 5. (abrogato) 6. All'art. 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono aggiunte le seguenti lettere: «h) la riduzione del numero degli uffici dirigenziali esistenti presso gli enti con corrispondente riduzione degli organici del personale dirigenziale e non dirigenziale ed il contenimento delle spese relative alla logistica ed al funzionamento; i) la riduzione da parte delle amministrazioni vigilanti del numero dei propri uffici dirigenziali con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche del personale dirigenziale e non dirigenziale nonche' il contenimento della spesa per la logistica ed il funzionamento.». 7. (abrogato) 8. Le economie conseguite dagli enti pubblici che non ricevono contributi a carico dello Stato, inclusi nell'elenco adottato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ad eccezione delle Autorita' amministrative indipendenti, sono rese indisponibili fino a diversa determinazione del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con i Ministri interessati. 9. (abrogato) 10. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, e per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti, non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso, per il personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, commi 519 e 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'art. 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale percentuale puo' essere innalzata fino al 50 per cento dei posti messi a concorso per i comuni che, allo scopo di assicurare un efficace esercizio delle funzioni e di tutti i servizi generali comunali in ambiti territoriali adeguati, si costituiscono in un'unione ai sensi dell' art. 32 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fino al raggiungimento di ventimila abitanti. 11. Nel triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno nonche' dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono altresi' bandire concorsi pubblici per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 10 del presente articolo nonche' dal personale di cui all'art. 3, comma 94, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 12. Per il triennio 2010-2012, le amministrazioni di cui al comma 10, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni e di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, il personale in possesso dei requisiti di anzianita' previsti dal comma 10 del presente articolo maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneita' ove non gia' svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie hanno efficacia non oltre il 31 dicembre 2012. 13. Per il triennio 2010-2012 le amministrazioni di cui al comma 10 possono destinare il 40 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica, per le assunzioni dei vincitori delle procedure concorsuali bandite ai sensi dei commi 10 e 11 14.(soppresso) 15. Il termine per procedere alle stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2007, di cui all'art. 1, comma 526 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 16. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'art. 1, comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009. 17. Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, commi 3, 5 e 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010. 18. Il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui all'art. 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010. 19. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, e' prorogata fino al 31 dicembre 2010 20. All'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le parole: «due membri», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «tre membri». 21. All'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Ai fini delle deliberazioni dell'Autorita', in caso di parita' di voti, prevale quello del presidente». 22. L'art. 2, comma 602, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' abrogato. 22-bis. Ai fini della riduzione del costo di funzionamento degli organi sociali delle societa' controllate, direttamente o indirettamente, da un singolo ente locale, affidatarie di servizi pubblici o di attivita' strumentali, puo' essere disposta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la revoca anticipata degli organi amministrativi e di controllo e degli organismi di vigilanza in carica, a seguito dell'adozione di delibere assembleari finalizzate alla riduzione del numero dei componenti o dei loro emolumenti. 22-ter. La revoca disposta ai sensi del comma 22-bis integra gli estremi della giusta causa di cui all'art. 2383, terzo comma, del codice civile e non comporta, pertanto, il diritto dei componenti revocati al risarcimento di cui alla medesima disposizione. 23. All'art. 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente: «1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale»; b) al comma 2 dopo le parole: «mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica» sono aggiunte le seguenti: «o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale»; c) al comma 3 e' soppresso il secondo periodo; d) il comma 5 e' abrogato. Gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto; e) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali. 5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.». 24. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni introdotte dal comma 23, lettera a), pari a 14,1 milioni di euro per l'anno 2009 e a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, si provvede, quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2009, mediante l'utilizzo delle disponibilita' in conto residui iscritte nel capitolo 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all' art. 3, comma 133, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione, quanto ai restanti 9,1 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all' art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e, quanto a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 25. L' art. 64, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si interpreta nel senso che il piano programmatico si intende perfezionato con l'acquisizione dei pareri previsti dalla medesima disposizione e all'eventuale recepimento dei relativi contenuti si provvede con i regolamenti attuativi dello stesso. Il termine di cui all' art. 64, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 112 del 2008 si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti di cui al medesimo articolo. 26. All'art. 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, penultimo periodo, dopo le parole «somministrazione di lavoro» sono aggiunte le seguenti «ed il lavoro accessorio di cui alla lettera d), del comma 1, dell'art. 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni»; b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Al fine di combattere gli abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di apposite istruzioni fornite con Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, le amministrazioni redigono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un analitico rapporto informativo sulle tipologie di lavoro flessibile utilizzate da trasmettere, entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai nuclei di valutazione o ai servizi di controllo interno di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonche' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che redige una relazione annuale al Parlamento. Al dirigente responsabile di irregolarita' nell'utilizzo del lavoro flessibile non puo' essere erogata la retribuzione di risultato.»; c) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le amministrazioni pubbliche comunicano, nell'ambito del rapporto di cui al precedente comma 3, anche le informazioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.»; d) dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Le disposizioni previste dall'art. 5, commi 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 si applicano esclusivamente al personale reclutato secondo le procedure di cui all'art. 35, comma 1, lettera b), del presente decreto». (120) 27. All'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni previste dall'art. 36, comma 3, del presente decreto.». 28. All'art. 65, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale, dopo la lettera c) e' inserita la seguente: «c-bis) ovvero quando l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'art. 16-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.». 29. Dopo l'art. 57 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' inserito il seguente: «Art. 57-bis (Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni). - 1. Al fine di assicurare la trasparenza delle attivita' istituzionali e' istituito l'indice degli indirizzi delle amministrazioni pubbliche, nel quale sono indicati la struttura organizzativa, l'elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo, gli indirizzi di posta elettronica da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le amministrazioni e fra le amministrazioni ed i cittadini. 2. Per la realizzazione e la gestione dell'indice si applicano le regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 ottobre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 272 del 21 novembre 2000. La realizzazione e la gestione dell'indice e' affidato al CNIPA. 3. Le amministrazioni aggiornano gli indirizzi ed i contenuti dell'indice con cadenza almeno semestrale, salvo diversa indicazione del CNIPA. La mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell'indice e del loro aggiornamento e' valutata ai fini della responsabilita' dirigenziale e dell'attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili.». 30. All'art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo la lettera f), sono inserite le seguenti: «f-bis) atti e contratti di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; f-ter) atti e contratti concernenti studi e consulenze di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;» 30-bis. Dopo il comma 1 dell' art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «1-bis. Per i controlli previsti dalle lettere f-bis) e f-ter) del comma 1 e' competente in ogni caso la sezione centrale del controllo di legittimita'» 30-ter. Le procure della Corte dei conti possono iniziare l'attivita' istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Le procure della Corte dei conti esercitano l'azione per il risarcimento del danno all'immagine nei soli casi e nei modi previsti dall'art. 7 della legge 27 marzo 2001, n. 97 . A tale ultimo fine, il decorso del termine di prescrizione di cui al comma 2 dell'art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' sospeso fino alla conclusione del procedimento penale. Qualunque atto istruttorio o processuale posto in essere in violazione delle disposizioni di cui al presente comma, salvo che sia stata gia' pronunciata sentenza anche non definitiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e' nullo e la relativa nullita' puo' essere fatta valere in ogni momento, da chiunque vi abbia interesse, innanzi alla competente sezione giurisdizionale della Corte dei conti, che decide nel termine perentorio di trenta giorni dal deposito della richiesta. 30-quater. All' art. 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In ogni caso e' esclusa la gravita' della colpa quando il fatto dannoso tragga origine dall'emanazione di un atto vistato e registrato in sede di controllo preventivo di legittimita', limitatamente ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo.»; b) al comma 1-bis, dopo le parole: «dall'amministrazione» sono inserite le seguenti: «di appartenenza, o da altra amministrazione,». 30-quinquies. ll' art. 10-bis, comma 10, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo le parole: «procedura civile,» sono inserite le seguenti: «non puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e». 31. Al fine di garantire la coerenza nell'unitaria attivita' svolta dalla Corte dei conti per le funzioni che ad essa spettano in materia di coordinamento della finanza pubblica, anche in relazione al federalismo fiscale, il Presidente della Corte medesima puo' disporre che le sezioni riunite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo nonche' sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza. Tutte le sezioni regionali di controllo si conformano alle pronunce di orientamento generale adottate dalle sezioni riunite. 32. All'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 46, e' aggiunto il seguente comma: «46-bis. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 62, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le regioni di cui al comma 46 sono autorizzate, ove sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari, a ristrutturare le operazioni derivate in essere. La predetta ristrutturazione, finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilita' delle posizioni finanziarie, si svolge con il supporto dell'advisor finanziario previsto nell'ambito del piano di rientro di cui all'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa autorizzazione e sotto la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze.». 33. Fermo restando quanto previsto dall'art. 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato ad utilizzare la parte dell'avanzo di amministrazione derivante da trasferimenti correnti statali, ad esclusione dei fondi a destinazione vincolata, per far fronte a spese di investimento e per la ricerca, finalizzate anche alla sicurezza. 34. Entro il 31 luglio 2009, l'ENAC comunica l'entita' delle risorse individuate ai sensi del comma 33 relative all'anno 2008 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua, con proprio decreto gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. 34-bis. Al fine di incentivare l'adeguamento delle infrastrutture di sistemi aeroportuali nazionali e comunque con traffico superiore a otto milioni di passeggeri annui, nonche' quelli aventi strutture con sedimi in regioni diverse, nel caso in cui gli investimenti si fondino sull'utilizzo di capitali di mercato del gestore, l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e' autorizzato a stipulare contratti di programma in deroga alla normativa vigente in materia, introducendo sistemi di tariffazione pluriennale che, tenendo conto dei livelli e degli standard europei, siano orientati ai costi delle infrastrutture e dei servizi, a obiettivi di efficienza e a criteri di adeguata remunerazione degli investimenti e dei capitali, con modalita' di aggiornamento valide per l'intera durata del rapporto. In tali casi il contratto e' approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di programma, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e puo' graduare le modifiche tariffarie, prorogando il rapporto in essere, per gli anni necessari ad un riequilibrio del piano economico-finanziario della societa' di gestione. 35. Gli interventi di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono sostituiti, nel limite delle risorse non utilizzate e allo scopo finalizzate, con interventi per la prosecuzione delle misure di cui all'art. 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, anche con riferimento agli oneri relativi all'utilizzo delle infrastrutture. A tal fine, le risorse accertate disponibili sono riassegnate ai pertinenti capitoli di bilancio. 35-bis. Per il personale delle Agenzie fiscali il periodo di tirocinio e' prorogato fino al 31 dicembre 2009. 35-ter. Al fine di assicurare l'operativita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'eccezionale impegno connesso all'emergenza sismica nella regione Abruzzo, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 8 milioni di euro per la manutenzione, l'acquisto di mezzi e la relativa gestione, in particolare per le colonne mobili regionali. In ragione della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 aprile 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2009, gli acquisti sono effettuati anche in deroga alle procedure previste dal codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 35-quater. Agli oneri derivanti dal comma 35-ter, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali, di cui all' art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 35-quinquies. Al fine di riconoscere la piena valorizzazione dell'attivita' di soccorso pubblico prestata dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dall'anno 2010, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro annui da destinare alla speciale indennita' operativa per il servizio di soccorso tecnico urgente, espletato all'esterno, di cui all' art. 4, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 35-sexies. In relazione alla straordinaria necessita' di risorse umane da impiegare in Abruzzo per le esigenze legate all'emergenza sismica e alla successiva fase di ricostruzione e al fine di mantenere, nel contempo, la piena operativita' del sistema del soccorso pubblico e della prevenzione degli incendi su tutto il territorio nazionale, e' autorizzata l'assunzione straordinaria, dal 31 ottobre 2009, di un contingente di vigili del fuoco nei limiti delle risorse di cui al comma 35-septies, da effettuare nell'ambito delle graduatorie di cui al comma 4 dell'art. 23 del presente decreto e, ove le stesse non fossero capienti, nell'ambito della graduatoria degli idonei formata ai sensi dell' art. 1, commi 519 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 35-septies. Per le finalita' di cui al comma 35-sexies, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2009 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010, a valere sulle risorse riferite alle amministrazioni statali di cui all' art. 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. 35-octies. Atteso il progressivo ampliamento delle attribuzioni dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all' art. 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare un piu' efficace e qualificato esercizio delle funzioni demandate all'organo di revisione interno, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate al funzionamento degli organi collegiali, il collegio dei revisori dei conti dell'ISPRA e' nominato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed e' formato da tre componenti effettivi e due supplenti con comprovata esperienza in materia contabile amministrativa. Uno dei componenti effettivi e' designato dal Ministro dell'economia e delle finanze tra i dirigenti del medesimo Ministero. 35-novies. Il comma 11 dell' art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: «11. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, le pubbliche amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono, a decorrere dal compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni del personale dipendente, nell'esercizio dei poteri di cui all' art. 5 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale, anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici. Con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno, della difesa e degli affari esteri, sono definiti gli specifici criteri e le modalita' applicative dei principi della disposizione di cui al presente comma relativamente al personale dei comparti sicurezza, difesa ed esteri, tenendo conto delle rispettive peculiarita' ordinamentali. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei confronti dei soggetti che abbiano beneficiato dell' art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai magistrati, ai professori universitari e ai dirigenti medici responsabili di struttura complessa». 35-decies. Restano ferme tutte le cessazioni dal servizio per effetto della risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro a causa del compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni, decise dalle amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in applicazione dell' art. 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge 4 marzo 2009, n. 15, nonche' i preavvisi che le amministrazioni hanno disposto prima della medesima data in ragione del compimento dell'anzianita' massima contributiva di quaranta anni e le conseguenti cessazioni dal servizio che ne derivano. 35-undecies. I contributi alle imprese di autotrasporto per l'acquisto di mezzi pesanti di ultima generazione, pari a complessivi 70 milioni di euro, previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono fruiti mediante credito d'imposta, da utilizzare in compensazione ai sensi dell' art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, salvo che i destinatari non facciano espressa dichiarazione di voler fruire del contributo diretto. A tal fine, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, nei limiti delle risorse disponibili, al versamento delle somme occorrenti all'Agenzia delle entrate, fornendo all'Agenzia medesima le necessarie istruzioni, comprendenti gli elenchi, da trasmettere in via telematica, dei beneficiari e gli importi dei contributi unitari da utilizzare in compensazione. 35-duodecies. Il credito d'imposta di cui al comma 35-undecies non e' rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR, e successive modificazioni. ". Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, recante "Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2010, n. 77, come modificato dalla presente legge: Art. 9 Coordinamento con le disposizioni della parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni In vigore dal 25 giugno 2014 1. Le autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 attuano le disposizioni del presente decreto coerentemente con quanto stabilito alla parte terza, sezioni I e II, del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di migliorare l'efficacia e lo scambio delle informazioni, tenendo conto, in particolare degli obiettivi ambientali di cui allo stesso decreto legislativo n. 152 del 2006. 1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui all'art. 7 comma 3, lettera a) del presente decreto sono sottoposti alla verifica di assoggettabilita' alla valutazione ambientale strategica (VAS), di cui all'art. 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica. 2. Ai fini dell'applicazione dell'art. 77, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2006, per alluvioni estreme si intendono le alluvioni di cui all'art. 6, comma 2, lettera a), nonche' le alluvioni eccezionali, non prevedibili ma di impatto equivalente alle precedenti. 3. Le misure di cui al comma 1 garantiscono, in particolare, che: a) le prime mappe della pericolosita' e del rischio di alluvioni di cui all'art. 6 ed i successivi riesami di cui all'art. 12 siano predisposti in modo che le informazioni in essi contenute siano coerenti con le informazioni, comunque correlate, presentate a norma dell'art. 63, comma 7, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006. Essi sono coordinati e possono essere integrati nei riesami dei piani di gestione di cui all'art. 117 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006; b) l'elaborazione dei primi piani di gestione di cui agli articoli 7 e 8 ed i successivi riesami di cui all'art. 12 siano effettuati in coordinamento con i riesami dei piani di gestione dei bacini idrografici di cui all'art. 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e possano essere integrati nei medesimi; c) la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati di cui all'art. 10, sia coordinata, quando opportuno, con la partecipazione attiva di tutti soggetti interessati prevista all'art. 66, comma 7, del decreto legislativo n. 152 del 2006.". Si riporta il testo dell'art. 7, del citato decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, come modificato dalla presente legge: "Art. 7 Piani di gestione del rischio di alluvioni In vigore dal 17 aprile 2010 1. I piani di gestione del rischio di alluvioni, di seguito piani di gestione, riguardano tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni, in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvione e il sistema di allertamento nazionale e tengono conto delle caratteristiche del bacino idrografico o del sottobacino interessato. I piani di gestione possono anche comprendere la promozione di pratiche sostenibili di uso del suolo, il miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonche' l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale. 2. Nei piani di gestione di cui al comma 1, sono definiti gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni per le zone di cui all'art. 5, comma 1, e per quelle di cui all'art. 11, evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attivita' economiche e sociali, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosita'. 3. Sulla base delle mappe di cui all'art. 6: a) le autorita' di bacino distrettuali di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 152 del 2006 predispongono, secondo le modalita' e gli obiettivi definiti ai commi 2 e 4, piani di gestione, coordinati a livello di distretto idrografico, per le zone di cui all'art. 5, comma 1, e le zone considerate ai sensi dell'art. 11, comma 1. Detti piani sono predisposti nell'ambito delle attivita' di pianificazione di bacino di cui agli articoli 65, 66, 67, 68 del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi gli strumenti di pianificazione gia' predisposti nell'ambito della pianificazione di bacino in attuazione della normativa previgente; b) le regioni, in coordinamento tra loro, nonche' con il Dipartimento nazionale della protezione civile, predispongono, ai sensi della normativa vigente e secondo quanto stabilito al comma 5, la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004, con particolare riferimento al governo delle piene. 4. I piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi definiti a norma del comma 2, nonche' gli elementi indicati all'allegato I, parte A. I piani di gestione tengono conto di aspetti quali: a) la portata della piena e l'estensione dell'inondazione; b) le vie di deflusso delle acque e le zone con capacita' di espansione naturale delle piene; c) gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006; d) la gestione del suolo e delle acque; e) la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio; f) l'uso del territorio; g) la conservazione della natura; h) la navigazione e le infrastrutture portuali; i) i costi e i benefici; l) le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce. 5. Per la parte di cui al comma 3, lettera b), i piani di gestione contengono una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'art. 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' della normativa previgente e tengono conto degli aspetti relativi alle attivita' di: a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri funzionali; b) presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e provinciali; c) regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione; d) supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell'art. 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della normativa previgente. 6. Gli enti territorialmente interessati si conformano alle disposizioni dei piani di gestione di cui al presente articolo: a) rispettandone le prescrizioni nel settore urbanistico, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'art. 65 del decreto legislativo n. 152 del 2006; b) predisponendo o adeguando, nella loro veste di organi di protezione civile, per quanto di competenza, i piani urgenti di emergenza di cui all'art. 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, facendo salvi i piani urgenti di emergenza gia' predisposti ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267. 7. I piani di gestione di cui al presente articolo non includono misure che, per la loro portata e il loro impatto, possano incrementare il rischio di alluvione a monte o a valle di altri paesi afferenti lo stesso bacino idrografico o sottobacino, a meno che tali misure non siano coordinate e non sia stata trovata una soluzione concordata tra gli Stati interessati ai sensi dell'art. 8. 8. I piani di gestione di cui al presente articolo, sono ultimati e pubblicati entro il 22 dicembre 2015. 9. I piani di gestione di cui al presente articolo non sono predisposti qualora vengano adottate le misure transitorie di cui all'art. 11, comma 3.". Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, recante "Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate." pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2013, n. 289, come modificato dalla presente legge: "Art. 1 Interventi urgenti per garantire la sicurezza agroalimentare in Campania In vigore dal 25 giugno 2014 1. Il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, l'Istituto superiore di sanita' e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale in Campania svolgono, secondo gli indirizzi comuni e le priorita' definite con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indagini tecniche per la mappatura, anche mediante strumenti di telerilevamento, dei terreni della Regione Campania destinati all'agricoltura, al fine di accertare l'eventuale esistenza di effetti contaminanti a causa di sversamenti e smaltimenti abusivi anche mediante combustione. Le indagini di cui al presente comma sono svolte unitamente alla verifica e alla ricognizione dei dati in materia gia' in possesso degli enti competenti. I risultati delle indagini tecniche per la mappatura dei terreni e i relativi aggiornamenti sono pubblicati nei siti internet istituzionali dei Ministeri competenti e della regione Campania. 1-bis. Al fine di integrare il quadro complessivo delle contaminazioni esistenti nella regione Campania, l'Istituto superiore di sanita' analizza e pubblica i dati dello studio epidemiologico "Sentieri" relativo ai siti di interesse nazionale campani effettuato dal 2003 al 2009 e aggiorna lo studio per le medesime aree, stabilendo potenziamenti degli studi epidemiologici, in particolare in merito ai registri delle malformazioni congenite e ai registri dei tumori, e fornendo dettagli in merito alla sommatoria dei rischi, con particolare riferimento ai casi di superamento dei valori stabiliti per le polveri sottili. Tali attivita' sono svolte con il supporto dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Campania secondo gli indirizzi comuni e le priorita' definiti con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 2. Nello svolgimento delle attivita' di rispettiva competenza, gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi del Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo delle capitanerie di porto, dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti alimentari, dell'Istituto superiore di sanita', dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, dell'Agenzia per l'Italia digitale, dell'Istituto geografico militare, di organismi scientifici ed enti di ricerca pubblici competenti in materia e anche delle strutture e degli organismi della Regione Campania. In particolare, l'Istituto nazionale di economia agraria, nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, conduce un'analisi sulle prospettive di vendita dei prodotti agroalimentari delle aree individuate come prioritarie dalla direttiva di cui al comma 1, verificando le principali dinamiche del rapporto tra la qualita' effettiva dei prodotti agroalimentari e la qualita' percepita dal consumatore ed elaborando un modello che individui le caratteristiche che il consumatore apprezza nella scelta di un prodotto agroalimentare. Il Nucleo operativo ecologico dei Carabinieri, il Corpo forestale dello Stato, il Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, il Comando carabinieri per la tutela della salute assicurano, per le finalita' di cui al presente articolo, agli enti di cui al comma 1 l'accesso ai terreni in proprieta', nel possesso o comunque nella disponibilita' di soggetti privati. 3. Le amministrazioni centrali e locali sono tenute a fornire agli istituti e all'agenzia di cui al comma 1 i dati e gli elementi conoscitivi nella loro disponibilita'. 4. I titolari di diritti di proprieta' e di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini dirette di cui al presente articolo sono obbligati a consentire l'accesso ai terreni stessi. Ai suddetti soggetti deve essere comunque preventivamente notificata la richiesta di accesso ai terreni. Nel caso sia comunque impossibile, per causa imputabile ai soggetti di cui al primo periodo, l'accesso ai terreni, questi sono indicati tra i terreni di cui al comma 6, primo periodo. Per tali terreni, la revoca dell'indicazione puo' essere disposta con decreto dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute, solo dopo che sia stato consentito l'accesso, se dalle risultanze delle indagini sia dimostrata l'idoneita' di tali fondi alla produzione agroalimentare. Con decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute puo' essere disposta, su istanza dei soggetti interessati, la revoca dell'indicazione tra i terreni di cui al comma 6, qualora sia stata posta in essere la bonifica o sia stata rimossa la causa di indicazione per provate e documentate motivazioni. 5. Entro sessanta giorni dall'adozione della direttiva di cui al comma 1, gli enti di cui al medesimo comma 1 presentano ai Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute una relazione con i risultati delle indagini svolte e delle metodologie usate, contenente anche una proposta sui possibili interventi di bonifica, sui tempi e sui costi relativi ai terreni e alle acque di falda indicati come prioritari dalla medesima direttiva. Entro trenta giorni dalla presentazione della relazione di cui al primo periodo e tenendo conto dei risultati della medesima, con ulteriore direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della regione Campania, possono essere indicati altri terreni della regione Campania, destinati all'agricoltura o utilizzati ad uso agricolo, anche temporaneo, negli ultimi venti anni, da sottoporre alle indagini tecniche ai sensi del presente articolo. In tal caso, nei successivi novanta giorni, gli enti di cui al comma 1 presentano con le medesime modalita' di cui al primo periodo una relazione riguardante i restanti terreni oggetto dell'indagine. 6. Entro i quindici giorni successivi alla presentazione dei risultati delle indagini rispettivamente di cui al primo e al terzo periodo del comma 5, con distinti decreti interministeriali dei Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e della salute sono indicati, anche tenendo conto dei principi di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, i terreni della regione Campania che non possono essere destinati alla produzione agroalimentare ma esclusivamente a colture diverse in considerazione delle capacita' fitodepurative. Con i decreti di cui al primo periodo possono essere indicati anche i terreni da destinare solo a determinate produzioni agroalimentari. Ove, sulla base delle indagini di cui al comma 5, non sia possibile procedere all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del presente comma, con i decreti di cui al primo periodo possono essere altresi' indicati i terreni da sottoporre ad indagini dirette, da svolgere, secondo l'ordine di priorita' definito nei medesimi decreti, entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei predetti decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini, nelle classi di rischio piu' elevate, e entro i successivi duecentodieci per i restanti terreni. Con i medesimi decreti, puo' essere disposto, nelle more dello svolgimento delle indagini dirette, il divieto di commercializzazione dei prodotti derivanti dai terreni rientranti nelle classi di rischio piu' elevato, ai sensi del principio di precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare. Sulla base di tali ulteriori indagini, con le modalita' di cui al primo periodo, si procede all'indicazione della destinazione dei terreni ai sensi del primo e del secondo periodo. 6.1. Le indagini di cui al presente articolo possono essere estese, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con il Presidente della Regione Campania, ai terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi del comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto di sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di cui al comma 5. Nelle direttive di cui al presente comma sono indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui terreni di cui al primo periodo e la presentazione delle relative relazioni. Entro i quindici giorni dalla presentazione delle relazioni sono emanati i decreti di cui al comma 6. 6-bis. Ai titolari di diritti di proprieta' e di diritti reali di godimento o del possesso dei terreni oggetto delle indagini di cui al presente articolo, che si oppongono alla concessione dell'accesso ai terreni stessi, o nel caso in cui l'impossibilita' di accesso ai terreni sia imputabile agli stessi soggetti, e' interdetto l'accesso a finanziamenti pubblici o incentivi di qualsiasi natura per le attivita' economiche condotte sui medesimi terreni per tre anni. 6-ter. I terreni di cui al comma 6 sono circoscritti e delimitati da una chiara segnaletica e sono periodicamente e sistematicamente controllati dal Corpo forestale dello Stato. All'attuazione del presente comma il Corpo forestale dello Stato provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie gia' disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 6-quater. Al fine di garantire l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, il divieto di cui all'art. 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, per l'anno 2014, limitatamente alle sole vetture destinate all'attivita' ispettiva e di controllo, non si applica alle amministrazioni statali di cui al comma 1 del presente articolo, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, subordinatamente alla verifica dell'indisponibilita' di cessione all'amministrazione richiedente di autovetture presenti nei depositi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della regione Campania. 6-quinquies. La regione Campania, al termine degli adempimenti previsti dal presente articolo, anche attraverso la stipulazione di contratti istituzionali di sviluppo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni, sentite le organizzazioni di categoria, puo' approvare un organico programma d'incentivazione per l'utilizzo di colture di prodotti non destinati all'alimentazione umana o animale. 6-sexies. All'art. 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-bis. Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti i competenti istituti di ricerca, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i parametri fondamentali di qualita' delle acque destinate ad uso irriguo su colture alimentari e le relative modalita' di verifica, fatto salvo quanto disposto dall'art. 112 del presente decreto e dalla relativa disciplina di attuazione e anche considerati gli standard di qualita', di cui al decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30, nonche' gli esiti delle indagini e delle attivita' effettuati ai sensi del medesimo decreto legislativo. Con il regolamento di cui al presente comma si provvede, altresi', alla verifica ed eventualmente alla modifica delle norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 12 giugno 2003, n. 185.». 6-septies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, e' disciplinata l'interconnessione da parte del Corpo forestale dello Stato al SISTRI, al fine di intensificarne l'azione di contrasto alle attivita' illecite di gestione dei rifiuti, con particolare riferimento al territorio campano.". "Art. 2 Azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte In vigore dal 25 giugno 2014 1. Al fine di determinare gli indirizzi per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale, monitoraggio, anche di radiazioni nucleari, tutela e bonifica nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania indicati ai sensi dell'art. 1, comma 6, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato interministeriale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da un Ministro da lui delegato, composto dal Ministro per la coesione territoriale, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attivita' culturali e dal Ministro della difesa. Il Presidente della regione Campania partecipa di diritto ai lavori del Comitato. Al Comitato spetta altresi' la supervisione delle attivita' della Commissione di cui al comma 2. 2. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Comitato interministeriale di cui al comma 1, previa valutazione e idonea pubblicazione dei dati e delle informazioni gia' acquisiti da parte del medesimo Comitato, al fine di individuare o potenziare azioni e interventi di monitoraggio e tutela nei terreni, nelle acque di falda e nei pozzi della regione Campania, come indicati ai sensi dell'art. 1, comma 6, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro trenta giorni dall'adozione del primo decreto di cui al medesimo art. 1, comma 6, e' istituita una Commissione composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri che la presiede, e da un rappresentante ciascuno del Ministro per la coesione territoriale, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le attivita' culturali e della regione Campania, nonche' dall'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e dal commissario delegato di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010. Ai componenti della Commissione non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La Commissione puo' avvalersi di esperti di chiara fama scelti tra le eccellenze accademiche e scientifiche, anche internazionali; agli esperti non sono corrisposti gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. 3. La segreteria del Comitato di cui al comma 1 e il supporto tecnico per la Commissione di cui al comma 2 sono assicurati dai Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi oneri per la finanza pubblica. 4. La Commissione di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla definizione degli indirizzi di cui al comma 1 e per il perseguimento delle finalita' ivi previste, avvalendosi della collaborazione degli enti di cui all'art. 1, comma 1, nonche' dell'incaricato del Governo per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella regione Campania e delle problematiche connesse e del commissario delegato di cui all'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2010, adotta e successivamente coordina un programma straordinario e urgente di interventi finalizzati alla tutela della salute, alla sicurezza, alla bonifica dei siti nonche' alla rivitalizzazione economica dei territori, nei terreni della regione Campania indicati ai sensi dell'art. 1, comma 6. La Commissione deve inoltre prevedere, nell'ambito degli interventi di bonifica e riequilibrio dell'ecosistema, l'utilizzo di sistemi naturali rigenerativi e agroecologici, attraverso piante con proprieta' fitodepurative previste dalla legislazione vigente. Tra i soggetti attuatori degli interventi di bonifica, sono individuate anche le societa' partecipate dalla regione che operano in tali ambiti. Il programma puo' essere realizzato anche attraverso la stipula di contratti istituzionali di sviluppo, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. La Commissione riferisce periodicamente al Comitato interministeriale sulle attivita' di cui al presente comma. Il Comitato interministeriale predispone una relazione con cadenza semestrale, da trasmettere alle Camere, avente ad oggetto il quadro aggiornato delle procedure di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, dello stato di avanzamento specifico dei lavori e dei progetti nonche' il rendiconto delle risorse finanziarie impiegate e di quelle ancora disponibili. Le opere e gli interventi di bonifica sono attuati unicamente facendo ricorso a bandi a evidenza pubblica. 4-bis. Ai sensi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, su iniziativa degli enti locali interessati e della regione Campania, al fine di facilitare la comunicazione, l'informazione e la partecipazione dei cittadini residenti nelle aree interessate, possono essere costituiti consigli consultivi della comunita' locale nei quali sia garantita la presenza di rappresentanze dei cittadini residenti, nonche' delle principali organizzazioni agricole e ambientaliste, degli enti locali e della regione Campania. I cittadini possono coadiuvare l'attivita' di tali consigli consultivi mediante l'invio di documenti, riproduzioni fotografiche e video. La regione Campania trasmette le deliberazioni assunte dai consigli consultivi della comunita' locale alla Commissione, che le valuta ai fini dell'assunzione delle iniziative di competenza, da rendere pubbliche con strumenti idonei. 4-ter. Anche ai fini degli opportuni interventi di bonifica dei terreni inquinati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, adotta il regolamento relativo agli interventi di bonifica, ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, di cui all'art. 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (11) 4-quater. La regione Campania, su proposta dell'Istituto superiore di sanita', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, la tipologia di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni, con esclusione dei comuni capoluogo, di cui all'art. 2, comma 1, della direttiva dei Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute adottata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del presente decreto, che risultino interessati da inquinamento causato da sversamenti illegali e smaltimenti abusivi di rifiuti, in esito ai lavori del gruppo di cui all'art. 1, comma 3, della citata direttiva. 4-quinquies. La regione Puglia, su proposta dell'Istituto superiore di sanita', entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, definisce, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-octies, per gli anni 2014 e 2015, anche ai fini dei conseguenti eventuali accertamenti, modalita' di offerta di esami per la prevenzione e per il controllo dello stato di salute della popolazione residente nei comuni di Taranto e di Statte. 4-sexies. Gli esami previsti ai commi 4-quater e 4-quinquies sono effettuati senza alcuna compartecipazione alla spesa da parte dei pazienti. 4-septies Il Ministero della salute, sentiti le regioni Campania e Puglia e l'Istituto superiore di sanita', stabilisce le modalita' con cui sono trasmessi, in forma aggregata, i dati raccolti nel corso delle attivita' di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. 4-octies. Per le attivita' di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies e' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25 milioni di euro e, per l'anno 2015, la spesa di 25 milioni di euro, a valere sulle risorse complessivamente finalizzate all'attuazione dell'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine vincolate, da destinare alle regioni Campania e Puglia ad integrazione di quelle ad esse spettanti. Al riparto delle risorse integrative di cui al primo periodo tra le regioni Campania e Puglia si provvede con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5. All'attuazione del programma straordinario urgente di cui al comma 4 si provvede, nell'anno 2014, nel limite delle risorse che si renderanno disponibili a seguito della riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di azione coesione della Regione Campania, sulla base delle procedure di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Le risorse di cui al presente comma sono integrate con quelle finalizzate allo scopo nell'ambito dei programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania e della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativa alla medesima regione, determinata con la delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica di cui all'art. 1, comma 8, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 5-bis. Fino alla conclusione degli interventi di cui al presente comma, una quota del Fondo unico giustizia, di cui all'art. 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, da determinare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, concorre alla realizzazione di interventi prioritari di messa in sicurezza e di bonifica della regione Campania. La quota di cui al primo periodo e' determinata annualmente in funzione delle somme di denaro e dei proventi derivanti dalla vendita di beni mobili e dalle attivita' finanziarie confiscati a seguito dell'emanazione di sentenze definitive o dell'applicazione di misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'ambito di procedimenti penali a carico della criminalita' organizzata per la repressione dei reati di cui agli articoli 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commessi nel territorio della regione Campania. 5-ter. Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, nella concessione di contributi e finanziamenti previsti dai programmi comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita priorita' assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue e di bonifica finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica, in sostituzione del prelievo privato di acque da falde superficiali e profonde nelle province di Napoli e Caserta". 6. Agli oneri derivanti dalla effettuazione delle indagini di cui all'art. 1, commi 1, 5 e 6, nel limite di 100.000 euro nel 2013 e di 3.900.000 euro nel 2014, si provvede, quanto a 100.000 euro nel 2013 e a 2.900.000 euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma operativo regionale per la Campania 2007-2013 finalizzate alla bonifica dei siti industriali e di terreni contaminati e, quanto a un milione di euro nel 2014, con le risorse europee disponibili nell'ambito del programma di sviluppo rurale Campania 2007-2013 finalizzate all'assistenza tecnica.". Si riporta il testo dell'art. 1, comma 347, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014).", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2013, n. 302, S.O., come modificato dalla presente legge: "347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 346, ai sensi e con le modalita' ivi previste, sono ammessi i seguenti interventi: a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali all'attivita' produttiva a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche nei giorni dal 1° al 6 marzo 2011; b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Siena, nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, nonche' della regione Marche nei giorni tra il 10 e l'11 novembre 2013, per un importo di 14 milioni di euro per l'anno 2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari; c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma.".