Art. 10 
 
 
              Zona delimitata della provincia di Lecce 
 
  1. Il Servizio fitosanitario della regione Puglia,  entro  quindici
giorni   dalla   pubblicazione   del   presente   decreto,   comunica
ufficialmente la modifica della zona delimitata  della  provincia  di
Lecce identificando tramite punti  georeferenziati  i  confini  della
zona infetta e della rispettiva zona cuscinetto. 
  2.  La  zona  cuscinetto  e'  identificata  in  una  fascia  avente
larghezza  di  almeno  2  km,  posta  trasversalmente  alla  penisola
salentina dall'Adriatico allo Ionio. 
  3. Il Servizio fitosanitario della regione  Puglia  allo  scopo  di
costituire  una  ulteriore  barriera  di  sicurezza  per  contrastare
l'espansione territoriale dell'organismo specificato,  istituisce  un
cordone  fitosanitario,  posto  a  nord  della  zona  cuscinetto,  ad
opportuna distanza dalla stessa, con  larghezza  di  almeno  2  km  e
trasversalmente alla penisola salentina dall'Adriatico allo Ionio. 
  4. Nella zona cuscinetto il Servizio  fitosanitario  della  regione
Puglia applica le misure di cui alla sezione 2 dell'allegato III. 
  5. Fatto salvo quanto stabilito al comma 4, nella zona cuscinetto e
nel cordone fitosanitario il  Servizio  fitosanitario  della  regione
Puglia garantisce l'attuazione delle seguenti azioni: 
  a) trattamenti insetticidi per il controllo  delle  popolazioni  di
insetti vettori accertati o potenziali; 
  b) interventi agronomici contro gli stadi giovanili dei vettori  ed
controllo delle piante spontanee erbacee; 
  c) eliminazione di tutte le piante ospiti  presenti  in  alberature
stradali, spartitraffico, fossi, canali, aree verdi, ecc.; 
  d) monitoraggio  intensivo  delle  piante  ospiti  per  la  ricerca
dell'organismo specificato nel periodo piu' opportuno. 
  6. In deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 9, nella zona
infetta della provincia di Lecce di  cui  al  comma  1,  il  Servizio
fitosanitario  della  regione   Puglia   adotta   tutte   le   misure
fitosanitarie  ritenute   idonee   al   contenimento   dell'organismo
specificato e all'abbattimento delle popolazioni dei vettori. 
  7. Nella fascia  di  zona  infetta  di  1  km  contigua  alla  zona
cuscinetto le misure includono: 
  a) trattamenti insetticidi per il controllo  delle  popolazioni  di
insetti vettori accertati o potenziali; 
  b) interventi agronomici contro gli stadi giovanili dei vettori  ed
controllo delle piante spontanee erbacee; 
  c) eliminazione di tutte le piante ospiti  presenti  in  alberature
stradali, spartitraffico, fossi, canali, aree verdi, ecc.; 
  d) monitoraggio intensivo per la ricerca dell'organismo specificato
attraverso il campionamento di tutte le piante ospiti produttive; 
  e) eliminazione di tutte le piante infette o  ritenute  tali  sulla
base di ispezioni visive che mostrano sintomi ascrivibili  a  Xylella
fastidiosa senza alcun esame analitico. 
  8.  Il  Servizio  fitosanitario  della  regione   Puglia   verifica
l'effettuazione delle misure di cui al presente articolo da parte e a
carico dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei  fondi
interessati, intervenendo direttamente o tramite l'Agenzia  regionale
strumentale o il Corpo forestale dello Stato secondo  le  competenze,
in caso di inadempienza. 
  9.  Con  successivo  provvedimento  del  Ministro  delle  politiche
agricole  alimentari  e   forestali,   su   proposta   del   Comitato
fitosanitario  nazionale,   sono   adottate   le   ulteriori   misure
fitosanitarie  obbligatorie  da  attuare  nella  zona  infetta  della
provincia di Lecce. 
  10. Per le aziende condotte con metodo biologico,  ricadenti  nelle
aree interessate dal presente articolo, su disposizione della regione
Puglia viene applicato quanto previsto  dalla  lettera  a),  comma  4
dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 889/2008.