Art. 10 Zona delimitata della provincia di Lecce 1. Il Servizio fitosanitario della regione Puglia, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, comunica ufficialmente la modifica della zona delimitata della provincia di Lecce identificando tramite punti georeferenziati i confini della zona infetta e della rispettiva zona cuscinetto. 2. La zona cuscinetto e' identificata in una fascia avente larghezza di almeno 2 km, posta trasversalmente alla penisola salentina dall'Adriatico allo Ionio. 3. Il Servizio fitosanitario della regione Puglia allo scopo di costituire una ulteriore barriera di sicurezza per contrastare l'espansione territoriale dell'organismo specificato, istituisce un cordone fitosanitario, posto a nord della zona cuscinetto, ad opportuna distanza dalla stessa, con larghezza di almeno 2 km e trasversalmente alla penisola salentina dall'Adriatico allo Ionio. 4. Nella zona cuscinetto il Servizio fitosanitario della regione Puglia applica le misure di cui alla sezione 2 dell'allegato III. 5. Fatto salvo quanto stabilito al comma 4, nella zona cuscinetto e nel cordone fitosanitario il Servizio fitosanitario della regione Puglia garantisce l'attuazione delle seguenti azioni: a) trattamenti insetticidi per il controllo delle popolazioni di insetti vettori accertati o potenziali; b) interventi agronomici contro gli stadi giovanili dei vettori ed controllo delle piante spontanee erbacee; c) eliminazione di tutte le piante ospiti presenti in alberature stradali, spartitraffico, fossi, canali, aree verdi, ecc.; d) monitoraggio intensivo delle piante ospiti per la ricerca dell'organismo specificato nel periodo piu' opportuno. 6. In deroga a quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 9, nella zona infetta della provincia di Lecce di cui al comma 1, il Servizio fitosanitario della regione Puglia adotta tutte le misure fitosanitarie ritenute idonee al contenimento dell'organismo specificato e all'abbattimento delle popolazioni dei vettori. 7. Nella fascia di zona infetta di 1 km contigua alla zona cuscinetto le misure includono: a) trattamenti insetticidi per il controllo delle popolazioni di insetti vettori accertati o potenziali; b) interventi agronomici contro gli stadi giovanili dei vettori ed controllo delle piante spontanee erbacee; c) eliminazione di tutte le piante ospiti presenti in alberature stradali, spartitraffico, fossi, canali, aree verdi, ecc.; d) monitoraggio intensivo per la ricerca dell'organismo specificato attraverso il campionamento di tutte le piante ospiti produttive; e) eliminazione di tutte le piante infette o ritenute tali sulla base di ispezioni visive che mostrano sintomi ascrivibili a Xylella fastidiosa senza alcun esame analitico. 8. Il Servizio fitosanitario della regione Puglia verifica l'effettuazione delle misure di cui al presente articolo da parte e a carico dei proprietari o dei conduttori a qualsiasi titolo dei fondi interessati, intervenendo direttamente o tramite l'Agenzia regionale strumentale o il Corpo forestale dello Stato secondo le competenze, in caso di inadempienza. 9. Con successivo provvedimento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, su proposta del Comitato fitosanitario nazionale, sono adottate le ulteriori misure fitosanitarie obbligatorie da attuare nella zona infetta della provincia di Lecce. 10. Per le aziende condotte con metodo biologico, ricadenti nelle aree interessate dal presente articolo, su disposizione della regione Puglia viene applicato quanto previsto dalla lettera a), comma 4 dell'art. 36 del regolamento (CE) n. 889/2008.