Art. 10 
 
 
                        Strumenti di rilievo 
 
  1. Le verifiche di danno ed agibilita' sugli edifici ordinari  sono
effettuate ai sensi del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri del 5 maggio 2011, attraverso la compilazione della  «Scheda
AeDES per il rilevamento dei danni, pronto  intervento  e  agibilita'
per  edifici  ordinari  nell'emergenza  post-sismica»,   e   relativo
manuale, approvati nella  loro  versione  aggiornata  e  allegati  al
presente decreto di cui costituiscono parte integrante (allegati B  e
C). 
  2. Le Amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e Bolzano e gli enti locali  dotano  le  proprie  strutture
della scheda e del  manuale  aggiornati  di  cui  al  comma  1  e  li
utilizzano  in  occasione  di  eventi  sismici  per  il   rilevamento
speditivo dei  danni,  la  definizione  di  provvedimenti  di  pronto
intervento  e  la  valutazione  dell'agibilita'  post-sismica   degli
edifici ordinari, da intendersi come unita' di tipologia  strutturale
ordinaria  (in  muratura,  in  cemento  armato  o  acciaio  o  legno,
intelaiato o a setti) dell'edilizia per abitazioni e/o servizi. 
  3. Ogni riproduzione della scheda e manuale  di  cui  al  comma  1,
integrale, parziale o in allegato ad altre pubblicazioni, deve essere
espressamente autorizzata dal Dipartimento della protezione civile.