Art. 10 
 
                           Antiriciclaggio 
 
  1. All'articolo 12, comma 2, del decreto  legislativo  21  novembre
2007,   n.   231,   dopo   le   parole:   «compresa   la   consulenza
sull'eventualita' di  intentare  o  evitare  un  procedimento,»  sono
inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di  negoziazione
assistita (( da uno o piu' avvocati )) ai sensi di legge,». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo del secondo comma dell'articolo  12
          del  decreto  legislativo  21   novembre   2007,   n.   231
          (Attuazione  della  direttiva  2005/60/CE  concernente   la
          prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario  a  scopo
          di riciclaggio dei proventi di  attivita'  criminose  e  di
          finanziamento  del  terrorismo  nonche'   della   direttiva
          2006/70/CE  che  ne  reca  misure  di   esecuzione),   come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art. 12. Professionisti 
              (Omissis). 
              2. L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette  di
          cui all'articolo 41 non si  applica  ai  soggetti  indicati
          nelle lettere a), b) e c) del comma 1 per  le  informazioni
          che essi ricevono da un loro cliente o  ottengono  riguardo
          allo stesso, nel corso dell'esame della posizione giuridica
          del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di  difesa
          o  di  rappresentanza  del  medesimo  in  un   procedimento
          giudiziario o in relazione a tale procedimento, compresa la
          consulenza sull'eventualita'  di  intentare  o  evitare  un
          procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione
          assistita da uno o piu' avvocati ai  sensi  di  legge,  ove
          tali informazioni siano ricevute o ottenute prima,  durante
          o dopo il procedimento stesso. 
              (Omissis).".