Art. 10 
 
Revisione  della  disciplina  in  materia  di   reclutamento,   stato
  giuridico e avanzamento dei volontari in servizio permanente  e  in
  ferma prefissata dell'Esercito italiano, della  Marina  militare  e
  dell'Aeronautica militare 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 697, comma 1, dopo la lettera b), e' inserita  la
seguente: 
      «b-bis) idoneita' fisio-psico-attitudinale per il  reclutamento
nelle  Forze  armate  in   qualita'   di   volontario   in   servizio
permanente.»; 
    b) all'articolo 703, comma 1, dopo il comma  1,  e'  inserito  il
seguente: 
  «1-bis. I posti riservati di cui  al  comma  1,  eventualmente  non
ricoperti per insufficienza di candidati  idonei,  sono  devoluti  in
aggiunta ai restanti posti messi a concorso.»; 
    c) all'articolo 881: 
      1)  al  comma  1,  le  parole  «della   pratica   medico-legale
riguardante il» sono sostituite dalle seguenti: «, con  provvedimenti
definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante l'idoneita'
al servizio sia del»; 
      2) al comma 2, il numero «2215»  e'  sostituito  dal  seguente:
«2207»; 
    d) all'articolo 954: 
      1)  al  comma  1,  le  parole  «un  successivo  periodo»   sono
sostituite dalle  seguenti:  «due  successivi  periodi  di  rafferma,
ciascuno della durata di un anno»; 
      2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: 
  «3-bis. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal  decreto
di cui al comma 3 sono ammessi alla  rafferma  biennale  con  riserva
fino alla definizione della graduatoria di merito.»; 
    e) all'articolo 955: 
      1)  al   comma   1,   dopo   le   parole   «servizio   militare
incondizionato», sono inserite le seguenti: «ovvero per i quali  tali
ferite o lesioni sono ascrivibili alle categorie  dalla  4ª  alla  8ª
della tabella A allegata al decreto del Presidente  della  Repubblica
30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni»; 
      2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:  «I
volontari in ferma  prefissata  cui  e'  attribuita  una  inidoneita'
complessiva ascrivibile alla 4ª e alla 5ª categoria della  tabella  A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,
n. 834, e successive modificazioni, fermo  restando  quanto  previsto
dall'articolo 882, comma 2, transitano nel servizio  permanente  come
militari permanentemente non idonei in modo parziale.»; 
    f) l'articolo 1301 e' abrogato; 
    g) all'articolo 1308: 
      1) al comma 1, le parole «del Corpo o categoria  o  specialita'
di appartenenza, aver compiuto i  periodi  minimi  di  imbarco  o  in
reparti operativi» sono sostituite dalle seguenti: «della categoria o
specialita' o specializzazione di appartenenza, in aggiunta a  quanto
disposto dall'articolo  1137,  aver  compiuto  i  periodi  minimi  di
imbarco»; 
      2) al comma 2, le lettere a), b) e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «a) nocchieri,  specialisti  del  sistema  di  combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni; 
        b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni; 
        c) supporto  e  servizio  amministrativo/logistico,  servizio
sanitario: 3 anni;»; 
      3) al comma 3, le lettere a), b) e  c)  sono  sostituite  dalle
seguenti: 
        «a) nocchieri,  specialisti  del  sistema  di  combattimento,
specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; 
        b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; 
        c) supporto  e  servizio  amministrativo/logistico,  servizio
sanitario: 4 anni;»; 
        h) all'articolo 1309, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  «5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni  specifiche
possono essere soddisfatte: 
    a) in tutto o in  parte,  con  la  permanenza  presso  componenti
specialistiche  del  Corpo   (nuclei   aerei,   sezioni   elicotteri,
IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni  COSPAS/SARSAT,  nuclei
subacquei) pari al tempo necessario per  il  compimento  del  periodo
richiesto; 
    b) per la specialita' furieri contabili, anche presso  i  servizi
amministrativi e logistici e presso  le  sezioni  amministrative  del
Corpo; 
    c) per la specialita' operatori, anche presso i servizi operativi
del Corpo; 
    d) per la specialita' maestri di cucina e mensa, anche presso gli
uffici periferici del Corpo.»; 
    i) all'articolo 1791, comma 2, primo periodo, le parole «in ferma
prefissata di un anno e» e le parole «, con  il  grado  di  caporale,
comune di 1^ classe e aviere scelto,» sono soppresse; 
    l) all'articolo 2199: 
      1) al comma 1, le parole «dicembre 2020» sono sostituite  dalle
seguenti: «dicembre 2015»; 
      2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Il
presente comma non si applica ai volontari  in  ferma  prefissata  in
congedo.»; 
      3) al comma 4: 
        3.1) alla lettera a), dopo la parola «misure», e' inserita la
seguente: «minime»; 
        3.2) alla lettera b), dopo la parola «misure», e' inserita la
seguente: «massime»; 
      4) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti; 
  «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018,
in relazione all'andamento dei reclutamenti dei  volontari  in  ferma
prefissata   delle   Forze   armate,   alle   eccezionali    esigenze
organizzative e di alimentazione delle singole  Forze  di  polizia  a
ordinamento civile o militare,  i  posti  di  cui  al  comma  1  sono
destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e,
per  l'anno  2018,  nella  misura  del  75  per  cento  dell'aliquota
riservata per il concorso pubblico prevista  per  ciascuna  Forza  di
polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso
pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonche' per
la parte restante, nella  misura  del  70  per  cento  all'immissione
diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno  ovvero
in rafferma annuale in servizio e nella misura del  30  per  cento  a
favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero
in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono  fatti  salvi  i
posti riservati ai volontari in ferma  prefissata  quadriennale  gia'
vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non
ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli
non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento  per  le
medesime aliquote riservate  ai  volontari  di  quelli  previsti  per
l'anno successivo. 
  7-ter. Per le immissioni relative ai  volontari  di  cui  al  comma
7-bis, i concorrenti devono avere completato la ferma  prefissata  di
un anno.»; 
    m)  all'articolo  2224,  comma   1,   lettera   b),   le   parole
«dall'articolo 799» sono sostituite  dalle  seguenti:  «dall'articolo
798-bis». 
 
          Note all'art. 10: 
              -  Il  testo  dell'articolo  697  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art.  697.  Requisiti   -   1.   I   partecipanti   al
          reclutamento dei volontari in ferma prefissata di  un  anno
          devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi: 
              a) eta' non superiore a venticinque anni; 
              b) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
              b-bis)  idoneita'   fisio-psico-attitudinale   per   il
          reclutamento nelle Forze armate in qualita'  di  volontario
          in servizio permanente.». 
              -  Il  testo  dell'articolo  703  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 703. Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze
          di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco -  1.
          Nei concorsi relativi all'accesso nelle  carriere  iniziali
          dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le  riserve
          di posti per i volontari  in  ferma  prefissata  sono  cosi
          determinate: 
              a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; 
              b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; 
              c) Polizia di Stato: 45 per cento; 
              d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; 
              e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento; 
              f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento. 
              1-bis.  I  posti  riservati  di   cui   al   comma   1,
          eventualmente non ricoperti per insufficienza di  candidati
          idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a
          concorso. 
              2. Le riserve di posti di cui al comma  1  non  operano
          nei confronti dei volontari in rafferma biennale. 
              3. Con decreto  interministeriale  del  Ministro  della
          difesa  e  dei  Ministri  interessati  sono  stabilite   le
          modalita' attuative riguardanti l'immissione dei  volontari
          nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del  Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  881  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art.  881.  Disposizioni  per  il  personale  militare
          deceduto  o  che  ha  contratto  infermita'  nel  corso  di
          missioni internazionali - 1. Il personale militare in ferma
          volontaria   che   ha   prestato   servizio   in   missioni
          internazionali e  contrae  infermita'  idonee  a  divenire,
          anche in un momento successivo, causa di inabilita' puo', a
          domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme
          annuali,   da   trascorrere    interamente    in    licenza
          straordinaria di convalescenza o in ricovero  in  luogo  di
          cura,  anche  per  periodi  superiori  a   quelli   massimi
          previsti,  fino   alla   definizione,   con   provvedimenti
          definitivi, sia della posizione  medico-legale  riguardante
          l'idoneita'  al  servizio  sia  del  riconoscimento   della
          dipendenza   da   causa   di   servizio.   Ai   fini    del
          proscioglimento  dalla  ferma  o  rafferma  contratta,   al
          predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento  della
          causa di servizio non sono computati, a domanda, i  periodi
          trascorsi in licenza straordinaria di  convalescenza  o  in
          ricovero  in  luogo  di  cura  connessi  con  il   recupero
          dell'idoneita'  al  servizio  militare  a   seguito   della
          infermita' contratta. 
              2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle  armi
          e'  computato  nelle  consistenze  annuali  previste  dagli
          articoli 803 e 2207. 
              3. Al personale militare in  servizio  permanente,  che
          presta o ha prestato servizio in missioni internazionali  e
          che ha contratto le infermita' nei termini e  nei  modi  di
          cui al comma 1, non e' computato  nel  periodo  massimo  di
          aspettativa il periodo di ricovero in luogo di  cura  o  di
          assenza dal  servizio  fino  a  completa  guarigione  delle
          stesse infermita', che non  devono  comportare  inidoneita'
          permanente al servizio. 
              4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali
          riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa  di
          servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 e' corrisposto
          il trattamento economico continuativo nella misura intera. 
              5. In relazione al personale di cui ai  commi  1  e  3,
          deceduto o divenuto  permanentemente  inabile  al  servizio
          militare  incondizionato  ovvero  giudicato   assolutamente
          inidoneo ai servizi di istituto per lesioni  traumatiche  o
          per  le  infermita'  di  cui  al  comma   1,   riconosciute
          dipendenti da causa di servizio, sono estesi al  coniuge  e
          ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani  conviventi
          e  a  carico,  se  unici  superstiti,  i  benefici  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre  1998,  n.
          407, e successive modificazioni. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  954  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 954. Rafferme dei volontari - 1. I  volontari  in
          ferma prefissata di  un  anno  possono  essere  ammessi,  a
          domanda, a due successivi  periodi  di  rafferma,  ciascuno
          della durata di un anno. 
              2. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono
          essere ammessi, a domanda,  a  due  successivi  periodi  di
          rafferma,  ciascuno  della  durata  di  due  anni.  Possono
          presentare la  domanda  i  volontari  in  ferma  prefissata
          quadriennale che sono risultati  idonei  ma  non  utilmente
          collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli  dei
          volontari in servizio permanente. 
              3. I criteri e le modalita' di ammissione alle rafferme
          sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa. 
              3-bis. I volontari in possesso dei  requisiti  previsti
          dal decreto di cui al comma 3 sono  ammessi  alla  rafferma
          biennale  con   riserva   fino   alla   definizione   della
          graduatoria di merito. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  955  del  citato   decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 955.  Impiego  dei  volontari  che  hanno  subito
          ferite o lesioni in servizio -  1.  I  volontari  in  ferma
          prefissata che perdono l'idoneita' fisio-psico-attitudinale
          richiesta per  il  reclutamento,  in  seguito  a  ferite  o
          lesioni  per  le  quali  e'  avviato  il  procedimento  per
          l'accertamento  dell'eventuale  dipendenza  da   causa   di
          servizio,  se  giudicati  idonei   al   servizio   militare
          incondizionato ovvero per i quali  tali  ferite  o  lesioni
          sono ascrivibili alle categorie  dalla  4a  alla  8a  della
          tabella  A  allegata  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  30  dicembre  1981,  n.   834,   e   successive
          modificazioni, possono, a domanda,  permanere  in  servizio
          fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il
          nuovo  profilo  sanitario,  nonche'  essere  ammessi   alle
          successive rafferme in attesa del giudizio sulla  eventuale
          dipendenza da causa di servizio. 
              2. Se le ferite o lesioni sono riconosciute  dipendenti
          da causa di  servizio,  i  volontari  in  ferma  prefissata
          possono essere ammessi, secondo le modalita' previste dalla
          normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonche'
          all'immissione  nel  ruolo  dei   volontari   in   servizio
          permanente  e  sono  impiegati  in  incarichi,   categorie,
          specialita' e specializzazioni adeguate  al  nuovo  profilo
          sanitario posseduto. I volontari in ferma prefissata cui e'
          attribuita una inidoneita' complessiva ascrivibile alla  4a
          e alla 5a categoria della tabella A allegata al decreto del
          Presidente della Repubblica 30 dicembre  1981,  n.  834,  e
          successive modificazioni, fermo  restando  quanto  previsto
          dall'articolo  882,  comma  2,  transitano   nel   servizio
          permanente come militari permanentemente non idonei in modo
          parziale. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1308  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1308. Condizioni  particolari  per  l'avanzamento
          dei volontari della  Marina  militare  -  1.  Il  personale
          appartenente al ruolo dei volontari in servizio  permanente
          della Marina militare per essere valutato deve,  a  seconda
          della  categoria  o  specialita'  o   specializzazione   di
          appartenenza, in aggiunta a quanto  disposto  dall'articolo
          1137, aver compiuto i periodi minimi di imbarco. 
              2. I periodi minimi di  imbarco  per  l'avanzamento  da
          sottocapo di  2^  classe  a  sottocapo  di  1^  classe,  in
          relazione alla categoria o specialita'  o  specializzazione
          di appartenenza, sono cosi' determinati: 
              a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
          specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni; 
              b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni; 
              c)  supporto   e   servizio   amministrativo/logistico,
          servizio sanitario: 3 anni; 
              d)   incursori,   fucilieri   di   marina,   palombari,
          specialisti di volo: 6 anni. 
              3. I periodi minimi di  imbarco  per  l'avanzamento  da
          sottocapo di 1^ classe a  sottocapo  di  1^  classe  scelto
          della  Marina  militare,  in  relazione  alla  categoria  o
          specialita' o specializzazione di appartenenza, sono  cosi'
          determinati: 
              a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento,
          specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; 
              b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; 
              c)  supporto   e   servizio   amministrativo/logistico,
          servizio sanitario: 4 anni; 
              d) nocchieri di porto: 3 anni; 
              e)   incursori,   fucilieri   di   marina,   palombari,
          specialisti di volo: 7 anni. 
              3-bis. Per le categorie e specialita' di cui  ai  commi
          2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi  periodi  minimi
          indicati possono essere svolti anche in reparti operativi. 
              4. I periodi indicati si  intendono  comprensivi  degli
          anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati  nei
          gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1309  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art.  1309.  Ulteriori  condizioni   particolari   per
          l'avanzamento dei volontari della Marina militare 
              1. Per la Marina militare e' esentato dal  compiere  il
          periodo  minimo  di  imbarco  o  di  reparto  operativo  il
          personale   appartenente   alla   categoria   ovvero   alla
          specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi
          e degli istruttori marinareschi educatori fisici. 
              2.  Ai  fini  dell'avanzamento  e'   considerato   come
          imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o  in
          riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di
          volo o presso gli eliporti o gli  aeroporti  e  quello  che
          frequenta  corsi  di  istruzione   per   il   conseguimento
          dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo. 
              3. I volontari  in  servizio  permanente  della  Marina
          militare  sbarcati  da  una  nave  della  Marina   militare
          all'estero per brevi missioni, per il computo  del  periodo
          di imbarco necessario per l'avanzamento,  sono  considerati
          imbarcati per tutto il tempo della  missione;  in  caso  di
          missione prolungata e'  in  facolta'  del  Ministero  della
          difesa disporre diversamente. 
              4. Per determinate  specialita'  o  gradi  di  esse  il
          Ministro della difesa, sentito il parere  delle  competenti
          commissioni di avanzamento, puo' con suo  decreto  disporre
          l'esonero dall'obbligo del  periodo  minimo  d'imbarco  per
          l'avanzamento, ovvero la riduzione  della  sua  durata,  in
          relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialita'
          oppure alla possibilita' di  assegnare  personale  a  bordo
          delle navi. 
              5. Per il personale nocchieri di porto le  attribuzioni
          specifiche possono essere soddisfatte: 
              a) in tutto  o  in  parte,  con  la  permanenza  presso
          componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei,  sezioni
          elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN,  VTS/PAC,  stazioni
          COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al  tempo  necessario
          per il compimento del periodo richiesto; 
              b) per la specialita' furieri contabili, anche presso i
          servizi amministrativi e  logistici  e  presso  le  sezioni
          amministrative del Corpo; 
              c) per la specialita' operatori, anche presso i servizi
          operativi del Corpo; 
              d) per la specialita' maestri di cucina e mensa,  anche
          presso gli uffici periferici del Corpo. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  1791  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 1791. Retribuzione base dei  volontari  in  ferma
          prefissata - 1. Ai volontari  in  ferma  prefissata  di  un
          anno, con la qualifica di soldato, comune di  2^  classe  e
          aviere,  e'  corrisposta   una   paga   netta   giornaliera
          determinata nella  misura  percentuale  del  60  per  cento
          riferita al valore  giornaliero  dello  stipendio  iniziale
          lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la
          retribuzione mensile del grado iniziale  dei  volontari  in
          servizio permanente. 
              2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per  i
          volontari in rafferma annuale e per i  volontari  in  ferma
          prefissata  quadriennale.  In   aggiunta   al   trattamento
          economico di cui ai commi 1 e  2,  ai  volontari  in  ferma
          prefissata di un anno e in rafferma  annuale  che  prestano
          servizio  nei  reparti  alpini  e'  attribuito  un  assegno
          mensile di cinquanta euro. 
              3. Ai volontari in  ferma  prefissata  quadriennale  in
          rafferma biennale sono attribuiti il parametro  stipendiale
          e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al
          grado iniziale dei volontari in servizio permanente.  Dalla
          data di attribuzione  del  predetto  trattamento  economico
          cessa   la    corresponsione    dell'indennita'    prevista
          dall'articolo 1792, comma 1. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  2199  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 2199. Concorsi per il reclutamento nelle carriere
          iniziali delle Forze di  polizia  -  1.  Nel  rispetto  dei
          vincoli normativi previsti in  materia  di  assunzioni  del
          personale e fatte salve le riserve del  10  per  cento  dei
          posti,  di  cui  all'articolo  13,  comma  4,  del  decreto
          legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015,
          in  deroga   all'articolo   703   e   in   relazione   alle
          disponibilita'  finanziarie  delle  Forze  armate,  per  il
          reclutamento del personale nelle  carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia a ordinamento civile e militare,  i  posti
          messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una
          programmazione    quinquennale    scorrevole    predisposta
          annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e
          trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della  difesa,
          sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un  anno
          o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in
          congedo, in possesso dei requisiti previsti dai  rispettivi
          ordinamenti per l'accesso alle predette carriere. 
              2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda  di
          partecipazione   al   concorso   per   una    sola    delle
          amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si
          applica ai volontari in ferma prefissata in congedo. 
              3.  Le  procedure  di  selezione  sono  determinate  da
          ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  con  decreto
          adottato  dal  Ministro  competente,  di  concerto  con  il
          Ministro della difesa, e si concludono  con  la  formazione
          delle  graduatorie  di  merito.  Nella   formazione   delle
          graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali  titoli
          di merito, del periodo di servizio svolto e delle  relative
          caratterizzazioni  riferite   a   contenuti,   funzioni   e
          attivita' affini a quelli propri della carriera per cui  e'
          stata   fatta   domanda   di    accesso    nonche'    delle
          specializzazioni  acquisite  durante  la  ferma  prefissata
          annuale, considerati  utili.  L'attuazione  delle  predette
          procedure  e'  di  esclusiva   competenza   delle   singole
          amministrazioni interessate. 
              4.  Dei  concorrenti  riservatari  giudicati  idonei  e
          utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: 
              a) una parte e'  immessa  direttamente  nelle  carriere
          iniziali  di  cui  al  comma  1,  secondo  l'ordine   delle
          graduatorie  e  nel  numero  corrispondente  alle  seguenti
          misure minime percentuali: 
              1) 30 per cento per il ruolo  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
          Corpo della guardia di finanza; 
              3) 5 per cento per il ruolo degli agenti  e  assistenti
          della Polizia di Stato; 
              4) 55 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello Stato; 
              5) 40 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; 
              b) la  restante  parte  viene  immessa  nelle  carriere
          iniziali di cui al comma 1  dopo  avere  prestato  servizio
          nelle Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  ferma
          prefissata quadriennale,  nel  numero  corrispondente  alle
          seguenti misure massime percentuali: 
              1) 70 per cento per il ruolo  appuntati  e  carabinieri
          dell'Arma dei carabinieri; 
              2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del
          Corpo della Guardia di finanza; 
              3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e  assistenti
          della Polizia di Stato; 
              4) 45 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo forestale dello stato; 
              5) 60 per cento per  il  ruolo  degli  agenti  e  degli
          assistenti del Corpo di polizia penitenziaria. 
              5. Per le immissioni di cui al comma 4,  i  concorrenti
          di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere
          completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno
          e la ferma prefissata quadriennale. 
              6. I  criteri  e  le  modalita'  per  l'ammissione  dei
          concorrenti di cui al  comma  4,  lettera  b),  alla  ferma
          prefissata quadriennale, la relativa  ripartizione  tra  le
          singole Forze armate e le modalita' di incorporazione  sono
          stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla  base
          delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate  e
          tenuto  conto  dell'ordine  delle   graduatorie   e   delle
          preferenze espresse dai candidati. 
              7. In  relazione  all'andamento  dei  reclutamenti  dei
          volontari  in  ferma  prefissata  delle  Forze  armate,   a
          decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti  riservati  ai
          volontari di cui al comma  1  e'  rideterminato  in  misura
          percentuale con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  su  proposta  del  Ministro  della  difesa,   di
          concerto con i Ministri interessati,  previa  delibera  del
          Consiglio dei Ministri.  Con  le  medesime  modalita'  sono
          rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui
          al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso  dal  Governo
          alla Camera dei deputati e al Senato  della  Repubblica  al
          fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da
          parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. 
              7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016  e  sino  al  31
          dicembre 2018, in relazione all'andamento dei  reclutamenti
          dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate,  alle
          eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle
          singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i
          posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e
          2017, nella misura del 50 per cento  e,  per  l'anno  2018,
          nella misura del 75 per cento dell'aliquota  riservata  per
          il  concorso  pubblico  prevista  per  ciascuna  Forza   di
          polizia,  ai  sensi  dell'articolo  703,   per   l'accesso,
          mediante concorso pubblico, nelle carriere  iniziali  delle
          Forze di polizia, nonche', per  la  parte  restante,  nella
          misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei
          volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma
          annuale in servizio e nella  misura  del  30  per  cento  a
          favore dei volontari in ferma  prefissata  di  un  anno  in
          congedo ovvero in  ferma  quadriennale  in  servizio  o  in
          congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in
          ferma prefissata quadriennale gia' vincitori  di  concorso.
          Gli eventuali posti relativi ai  volontari,  non  ricoperti
          per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono
          devoluti  in  aggiunta  ai  candidati   idonei   dell'altra
          aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono
          portati in aumento per le medesime  aliquote  riservate  ai
          volontari di quelli previsti per l'anno successivo. 
              7-ter. Per le immissioni relative ai volontari  di  cui
          al comma 7-bis, i concorrenti devono  avere  completato  la
          ferma prefissata di un anno. ». 
              -  Il  testo  dell'articolo  2224  del  citato  decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificato  dal
          presente decreto, e' il seguente: 
              «Art. 2224. Rafferme  dei  volontari  di  truppa  -  1.
          L'ammissione alle  rafferme  di  cui  all'articolo  954  e'
          subordinata  al   rispetto   dei   limiti   delle   risorse
          finanziarie  disponibili  e  delle  consistenze   organiche
          previste: 
              a) fino al 2020, dal decreto del Ministro della difesa,
          adottato di concerto con i Ministri dell'economia  e  delle
          finanze e per la pubblica amministrazione e  l'innovazione,
          previsto dall' articolo 2207, secondo un andamento coerente
          con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti  per
          l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583. 
              b) a  decorrere  dal  1°  gennaio  2021,  dall'articolo
          798-bis. 
              2. I criteri e le modalita' di ammissione alle rafferme
          sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa. ».