Art. 10 Revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento dei volontari in servizio permanente e in ferma prefissata dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 697, comma 1, dopo la lettera b), e' inserita la seguente: «b-bis) idoneita' fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente.»; b) all'articolo 703, comma 1, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso.»; c) all'articolo 881: 1) al comma 1, le parole «della pratica medico-legale riguardante il» sono sostituite dalle seguenti: «, con provvedimenti definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante l'idoneita' al servizio sia del»; 2) al comma 2, il numero «2215» e' sostituito dal seguente: «2207»; d) all'articolo 954: 1) al comma 1, le parole «un successivo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno»; 2) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 sono ammessi alla rafferma biennale con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito.»; e) all'articolo 955: 1) al comma 1, dopo le parole «servizio militare incondizionato», sono inserite le seguenti: «ovvero per i quali tali ferite o lesioni sono ascrivibili alle categorie dalla 4ª alla 8ª della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni»; 2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I volontari in ferma prefissata cui e' attribuita una inidoneita' complessiva ascrivibile alla 4ª e alla 5ª categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 882, comma 2, transitano nel servizio permanente come militari permanentemente non idonei in modo parziale.»; f) l'articolo 1301 e' abrogato; g) all'articolo 1308: 1) al comma 1, le parole «del Corpo o categoria o specialita' di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di imbarco o in reparti operativi» sono sostituite dalle seguenti: «della categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1137, aver compiuto i periodi minimi di imbarco»; 2) al comma 2, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni;»; 3) al comma 3, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: «a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni;»; h) all'articolo 1309, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte: a) in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto; b) per la specialita' furieri contabili, anche presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative del Corpo; c) per la specialita' operatori, anche presso i servizi operativi del Corpo; d) per la specialita' maestri di cucina e mensa, anche presso gli uffici periferici del Corpo.»; i) all'articolo 1791, comma 2, primo periodo, le parole «in ferma prefissata di un anno e» e le parole «, con il grado di caporale, comune di 1^ classe e aviere scelto,» sono soppresse; l) all'articolo 2199: 1) al comma 1, le parole «dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2015»; 2) al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo.»; 3) al comma 4: 3.1) alla lettera a), dopo la parola «misure», e' inserita la seguente: «minime»; 3.2) alla lettera b), dopo la parola «misure», e' inserita la seguente: «massime»; 4) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti; «7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonche' per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale gia' vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l'anno successivo. 7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la ferma prefissata di un anno.»; m) all'articolo 2224, comma 1, lettera b), le parole «dall'articolo 799» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 798-bis».
Note all'art. 10: - Il testo dell'articolo 697 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 697. Requisiti - 1. I partecipanti al reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno devono possedere i seguenti requisiti aggiuntivi: a) eta' non superiore a venticinque anni; b) diploma di istruzione secondaria di primo grado; b-bis) idoneita' fisio-psico-attitudinale per il reclutamento nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente.». - Il testo dell'articolo 703 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 703. Concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - 1. Nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere iniziali dei seguenti Corpi e nell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti per i volontari in ferma prefissata sono cosi determinate: a) Arma dei carabinieri: 70 per cento; b) Corpo della Guardia di Finanza: 70 per cento; c) Polizia di Stato: 45 per cento; d) Corpo di polizia penitenziaria: 60 per cento; e) Corpo nazionale dei vigili del fuoco: 45 per cento; f) Corpo forestale dello Stato: 45 per cento. 1-bis. I posti riservati di cui al comma 1, eventualmente non ricoperti per insufficienza di candidati idonei, sono devoluti in aggiunta ai restanti posti messi a concorso. 2. Le riserve di posti di cui al comma 1 non operano nei confronti dei volontari in rafferma biennale. 3. Con decreto interministeriale del Ministro della difesa e dei Ministri interessati sono stabilite le modalita' attuative riguardanti l'immissione dei volontari nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ». - Il testo dell'articolo 881 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 881. Disposizioni per il personale militare deceduto o che ha contratto infermita' nel corso di missioni internazionali - 1. Il personale militare in ferma volontaria che ha prestato servizio in missioni internazionali e contrae infermita' idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilita' puo', a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli massimi previsti, fino alla definizione, con provvedimenti definitivi, sia della posizione medico-legale riguardante l'idoneita' al servizio sia del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Ai fini del proscioglimento dalla ferma o rafferma contratta, al predetto personale che ha ottenuto il riconoscimento della causa di servizio non sono computati, a domanda, i periodi trascorsi in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura connessi con il recupero dell'idoneita' al servizio militare a seguito della infermita' contratta. 2. Il personale di cui al comma 1 trattenuto alle armi e' computato nelle consistenze annuali previste dagli articoli 803 e 2207. 3. Al personale militare in servizio permanente, che presta o ha prestato servizio in missioni internazionali e che ha contratto le infermita' nei termini e nei modi di cui al comma 1, non e' computato nel periodo massimo di aspettativa il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio fino a completa guarigione delle stesse infermita', che non devono comportare inidoneita' permanente al servizio. 4. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale di cui ai commi 1 e 3 e' corrisposto il trattamento economico continuativo nella misura intera. 5. In relazione al personale di cui ai commi 1 e 3, deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare incondizionato ovvero giudicato assolutamente inidoneo ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per le infermita' di cui al comma 1, riconosciute dipendenti da causa di servizio, sono estesi al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli germani conviventi e a carico, se unici superstiti, i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni. ». - Il testo dell'articolo 954 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 954. Rafferme dei volontari - 1. I volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno. 2. I volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere ammessi, a domanda, a due successivi periodi di rafferma, ciascuno della durata di due anni. Possono presentare la domanda i volontari in ferma prefissata quadriennale che sono risultati idonei ma non utilmente collocati nella graduatoria per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente. 3. I criteri e le modalita' di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa. 3-bis. I volontari in possesso dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 3 sono ammessi alla rafferma biennale con riserva fino alla definizione della graduatoria di merito. ». - Il testo dell'articolo 955 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 955. Impiego dei volontari che hanno subito ferite o lesioni in servizio - 1. I volontari in ferma prefissata che perdono l'idoneita' fisio-psico-attitudinale richiesta per il reclutamento, in seguito a ferite o lesioni per le quali e' avviato il procedimento per l'accertamento dell'eventuale dipendenza da causa di servizio, se giudicati idonei al servizio militare incondizionato ovvero per i quali tali ferite o lesioni sono ascrivibili alle categorie dalla 4a alla 8a della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, possono, a domanda, permanere in servizio fino al termine della ferma, in mansioni compatibili con il nuovo profilo sanitario, nonche' essere ammessi alle successive rafferme in attesa del giudizio sulla eventuale dipendenza da causa di servizio. 2. Se le ferite o lesioni sono riconosciute dipendenti da causa di servizio, i volontari in ferma prefissata possono essere ammessi, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente, alle ulteriori ferme e rafferme, nonche' all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente e sono impiegati in incarichi, categorie, specialita' e specializzazioni adeguate al nuovo profilo sanitario posseduto. I volontari in ferma prefissata cui e' attribuita una inidoneita' complessiva ascrivibile alla 4a e alla 5a categoria della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 882, comma 2, transitano nel servizio permanente come militari permanentemente non idonei in modo parziale. ». - Il testo dell'articolo 1308 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 1308. Condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare - 1. Il personale appartenente al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina militare per essere valutato deve, a seconda della categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 1137, aver compiuto i periodi minimi di imbarco. 2. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 2^ classe a sottocapo di 1^ classe, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 6 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 6 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 3 anni; d) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 6 anni. 3. I periodi minimi di imbarco per l'avanzamento da sottocapo di 1^ classe a sottocapo di 1^ classe scelto della Marina militare, in relazione alla categoria o specialita' o specializzazione di appartenenza, sono cosi' determinati: a) nocchieri, specialisti del sistema di combattimento, specialisti del sistema di piattaforma: 8 anni; b) tecnici del sistema di combattimento: 7 anni; c) supporto e servizio amministrativo/logistico, servizio sanitario: 4 anni; d) nocchieri di porto: 3 anni; e) incursori, fucilieri di marina, palombari, specialisti di volo: 7 anni. 3-bis. Per le categorie e specialita' di cui ai commi 2, lettera d), e 3, lettera e), i relativi periodi minimi indicati possono essere svolti anche in reparti operativi. 4. I periodi indicati si intendono comprensivi degli anni di imbarco ovvero di reparti operativi effettuati nei gradi precedenti, anche in ruoli diversi e in ferma. ». - Il testo dell'articolo 1309 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 1309. Ulteriori condizioni particolari per l'avanzamento dei volontari della Marina militare 1. Per la Marina militare e' esentato dal compiere il periodo minimo di imbarco o di reparto operativo il personale appartenente alla categoria ovvero alla specializzazione dei musicanti, dei conduttori di automezzi e degli istruttori marinareschi educatori fisici. 2. Ai fini dell'avanzamento e' considerato come imbarcato su navi della Marina militare, in armamento o in riserva, tutto il personale in servizio presso i reparti di volo o presso gli eliporti o gli aeroporti e quello che frequenta corsi di istruzione per il conseguimento dell'abilitazione di specialista d'elicottero o d'aereo. 3. I volontari in servizio permanente della Marina militare sbarcati da una nave della Marina militare all'estero per brevi missioni, per il computo del periodo di imbarco necessario per l'avanzamento, sono considerati imbarcati per tutto il tempo della missione; in caso di missione prolungata e' in facolta' del Ministero della difesa disporre diversamente. 4. Per determinate specialita' o gradi di esse il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti commissioni di avanzamento, puo' con suo decreto disporre l'esonero dall'obbligo del periodo minimo d'imbarco per l'avanzamento, ovvero la riduzione della sua durata, in relazione alle specifiche attribuzioni di dette specialita' oppure alla possibilita' di assegnare personale a bordo delle navi. 5. Per il personale nocchieri di porto le attribuzioni specifiche possono essere soddisfatte: a) in tutto o in parte, con la permanenza presso componenti specialistiche del Corpo (nuclei aerei, sezioni elicotteri, IMRCC/MRSC, stazioni LORAN, VTS/PAC, stazioni COSPAS/SARSAT, nuclei subacquei) pari al tempo necessario per il compimento del periodo richiesto; b) per la specialita' furieri contabili, anche presso i servizi amministrativi e logistici e presso le sezioni amministrative del Corpo; c) per la specialita' operatori, anche presso i servizi operativi del Corpo; d) per la specialita' maestri di cucina e mensa, anche presso gli uffici periferici del Corpo. ». - Il testo dell'articolo 1791 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 1791. Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata - 1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i volontari in rafferma annuale e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. In aggiunta al trattamento economico di cui ai commi 1 e 2, ai volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale che prestano servizio nei reparti alpini e' attribuito un assegno mensile di cinquanta euro. 3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennita' prevista dall'articolo 1792, comma 1. ». - Il testo dell'articolo 2199 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 2199. Concorsi per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di polizia - 1. Nel rispetto dei vincoli normativi previsti in materia di assunzioni del personale e fatte salve le riserve del 10 per cento dei posti, di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, fino al 31 dicembre 2015, in deroga all'articolo 703 e in relazione alle disponibilita' finanziarie delle Forze armate, per il reclutamento del personale nelle carriere iniziali delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare, i posti messi annualmente a concorso, determinati sulla base di una programmazione quinquennale scorrevole predisposta annualmente da ciascuna delle amministrazioni interessate e trasmessa entro il 30 settembre al Ministero della difesa, sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale, in servizio o in congedo, in possesso dei requisiti previsti dai rispettivi ordinamenti per l'accesso alle predette carriere. 2. Nello stesso anno puo' essere presentata domanda di partecipazione al concorso per una sola delle amministrazioni di cui al comma 1. Il presente comma non si applica ai volontari in ferma prefissata in congedo. 3. Le procedure di selezione sono determinate da ciascuna delle amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa, e si concludono con la formazione delle graduatorie di merito. Nella formazione delle graduatorie le amministrazioni tengono conto, quali titoli di merito, del periodo di servizio svolto e delle relative caratterizzazioni riferite a contenuti, funzioni e attivita' affini a quelli propri della carriera per cui e' stata fatta domanda di accesso nonche' delle specializzazioni acquisite durante la ferma prefissata annuale, considerati utili. L'attuazione delle predette procedure e' di esclusiva competenza delle singole amministrazioni interessate. 4. Dei concorrenti riservatari giudicati idonei e utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 3: a) una parte e' immessa direttamente nelle carriere iniziali di cui al comma 1, secondo l'ordine delle graduatorie e nel numero corrispondente alle seguenti misure minime percentuali: 1) 30 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 2) 30 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza; 3) 5 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 55 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello Stato; 5) 40 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria; b) la restante parte viene immessa nelle carriere iniziali di cui al comma 1 dopo avere prestato servizio nelle Forze armate in qualita' di volontario in ferma prefissata quadriennale, nel numero corrispondente alle seguenti misure massime percentuali: 1) 70 per cento per il ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 2) 70 per cento per il ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza; 3) 45 per cento per il ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato; 4) 45 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo forestale dello stato; 5) 60 per cento per il ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria. 5. Per le immissioni di cui al comma 4, i concorrenti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma devono avere completato, rispettivamente, la ferma prefissata di un anno e la ferma prefissata quadriennale. 6. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei concorrenti di cui al comma 4, lettera b), alla ferma prefissata quadriennale, la relativa ripartizione tra le singole Forze armate e le modalita' di incorporazione sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa sulla base delle esigenze numeriche e funzionali delle Forze armate e tenuto conto dell'ordine delle graduatorie e delle preferenze espresse dai candidati. 7. In relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, a decorrere dall'anno 2010 il numero dei posti riservati ai volontari di cui al comma 1 e' rideterminato in misura percentuale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, previa delibera del Consiglio dei Ministri. Con le medesime modalita' sono rideterminate, senza ulteriori oneri, le percentuali di cui al comma 4. Lo schema di decreto e' trasmesso dal Governo alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica al fine dell'espressione, entro sessanta giorni, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti. 7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2018, in relazione all'andamento dei reclutamenti dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate, alle eccezionali esigenze organizzative e di alimentazione delle singole Forze di polizia a ordinamento civile o militare, i posti di cui al comma 1 sono destinati, per gli anni 2016 e 2017, nella misura del 50 per cento e, per l'anno 2018, nella misura del 75 per cento dell'aliquota riservata per il concorso pubblico prevista per ciascuna Forza di polizia, ai sensi dell'articolo 703, per l'accesso, mediante concorso pubblico, nelle carriere iniziali delle Forze di polizia, nonche', per la parte restante, nella misura del 70 per cento all'immissione diretta a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale in servizio e nella misura del 30 per cento a favore dei volontari in ferma prefissata di un anno in congedo ovvero in ferma quadriennale in servizio o in congedo. Sono fatti salvi i posti riservati ai volontari in ferma prefissata quadriennale gia' vincitori di concorso. Gli eventuali posti relativi ai volontari, non ricoperti per insufficienza di candidati idonei in una aliquota, sono devoluti in aggiunta ai candidati idonei dell'altra aliquota e quelli non coperti nell'anno di riferimento sono portati in aumento per le medesime aliquote riservate ai volontari di quelli previsti per l'anno successivo. 7-ter. Per le immissioni relative ai volontari di cui al comma 7-bis, i concorrenti devono avere completato la ferma prefissata di un anno. ». - Il testo dell'articolo 2224 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal presente decreto, e' il seguente: «Art. 2224. Rafferme dei volontari di truppa - 1. L'ammissione alle rafferme di cui all'articolo 954 e' subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie disponibili e delle consistenze organiche previste: a) fino al 2020, dal decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previsto dall' articolo 2207, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri complessivamente previsti per l'anno di riferimento dagli articoli 582 e 583. b) a decorrere dal 1° gennaio 2021, dall'articolo 798-bis. 2. I criteri e le modalita' di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della difesa. ».