Art. 10 
 
 
        Temporaneo ripristino di sezioni distaccate insulari 
 
  1. Fino al 31 dicembre  2016,  nel  circondario  del  tribunale  di
Napoli e'  ripristinata  la  sezione  distaccata  di  Ischia,  avente
giurisdizione  sul  territorio  dei  comuni   di   Barano   d'Ischia,
Casamicciola Terme, Forio, Ischia, Lacco Ameno, Serrara Fontana. 
  2. Fino al 31 dicembre  2016,  nel  circondario  del  tribunale  di
Barcellona Pozzo di Gotto e' ripristinata la  sezione  distaccata  di
Lipari, avente giurisdizione  sul  territorio  dei  comuni  di  Leni,
Lipari, Malfa, Santa Marina Salina. 
  3. Fino al 31 dicembre  2016,  nel  circondario  del  tribunale  di
Livorno e' ripristinata la sezione distaccata di Portoferraio, avente
giurisdizione  sul  territorio  dei  comuni   di   Campo   nell'Elba,
Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Porto  Azzurro,  Portoferraio,
Rio Marina, Rio nell'Elba. 
  4. Con decreto del Ministro  della  giustizia,  avente  natura  non
regolamentare, e' fissata la data di inizio del  funzionamento  delle
sezioni distaccate di cui ai commi 1, 2 e 3. 
  5. Nelle sezioni  distaccate  di  cui  al  presente  articolo  sono
trattati gli affari civili e penali sui quali il tribunale giudica in
composizione monocratica, quando il luogo in  ragione  del  quale  e'
determinata la competenza per territorio rientra nella circoscrizione
delle sezioni medesime. 
  6.  Le  controversie  in  materia  di  lavoro  e  di  previdenza  e
assistenza  obbligatorie  sono  trattate  esclusivamente  nella  sede
principale del tribunale. In tale sede sono altresi' svolte,  in  via
esclusiva, le funzioni del giudice per le indagini preliminari e  del
giudice dell'udienza preliminare. 
  7. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  6,  con  decreto  del
Ministro  della  giustizia  in  conformita'  alla  deliberazione  del
Consiglio superiore della magistratura  assunta  sulla  proposta  del
presidente del  tribunale  sentito  il  consiglio  dell'ordine  degli
avvocati, puo' disporsi che nelle sezioni distaccate  siano  trattate
anche le cause concernenti controversie di lavoro e di  previdenza  e
assistenza obbligatorie. 
  8. In considerazione di particolari  esigenze,  il  presidente  del
tribunale, sentite le parti, puo' disporre che  una  o  piu'  udienze
relative a procedimenti  civili  o  penali  da  trattare  nella  sede
principale del tribunale siano tenute nella sezione distaccata, o che
una o piu' udienze relative a procedimenti da trattare nella  sezione
distaccata siano tenute nella sede principale. 
  9. Sentiti il consiglio giudiziario  ed  il  consiglio  dell'ordine
degli avvocati,  il  provvedimento  puo'  essere  adottato  anche  in
relazione  a  gruppi  di  procedimenti  individuati  secondo  criteri
oggettivi. 
  10. I magistrati assegnati alle sezioni  distaccate  del  tribunale
ordinario possono svolgere funzioni anche presso la sede  principale,
secondo criteri  determinati  con  la  procedura  tabellare  prevista
dall'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 
  11. Nelle sezioni distaccate non sono istituiti posti di presidente
di sezione. 
  12. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle
sezioni distaccate di cui al  presente  articolo,  si  provvede,  nei
limiti della dotazione organica, mediante assegnazione del  personale
gia' in servizio presso le rispettive sedi principali  alla  data  di
cui al comma 4; quanto agli eventuali esuberi o carenze di  organico,
si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento. 
  13. A decorrere dal 1° gennaio 2017 le  disposizioni  del  presente
articolo cessano di avere efficacia e opera la tabella  A  del  regio
decreto 30 gennaio 1941, n.  12,  sostituita  dalla  tabella  di  cui
all'allegato II del presente decreto. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo dell'art. 7-bis del citato  regio
          decreto 30 gennaio 1941, n. 12: 
              «Art. 7-bis (Tabelle degli  uffici  giudicanti).  -  La
          ripartizione degli uffici giudiziari di cui all'art.  1  in
          sezioni,  la  destinazione  dei  singoli  magistrati   alle
          sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni
          dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la
          direzione di sezioni  a  norma  dell'art.  47-bis,  secondo
          comma, l'attribuzione degli incarichi di cui agli  articoli
          47-ter, terzo comma, 47-quater, secondo comma, e 50-bis, il
          conferimento  delle  specifiche  attribuzioni   processuali
          individuate  dalla  legge  e  la  formazione  dei   collegi
          giudicanti sono stabiliti ogni  triennio  con  decreto  del
          Ministro  di  grazia  e  giustizia  in  conformita'   delle
          deliberazioni del Consiglio  superiore  della  magistratura
          assunte  sulle  proposte  dei  presidenti  delle  corti  di
          appello,  sentiti  i  consigli   giudiziari.   Decorso   il
          triennio, l'efficacia del decreto e' prorogata fino  a  che
          non sopravvenga un altro decreto. La violazione dei criteri
          per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo
          disciplinare, non determina in nessun caso la nullita'  dei
          provvedimenti adottati. 
              Le deliberazioni di cui al comma 1  sono  adottate  dal
          Consiglio  superiore  della   magistratura,   valutate   le
          eventuali osservazioni formulate dal Ministro di  grazia  e
          giustizia ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo  1958,
          n. 195, e possono essere variate nel corso del triennio per
          sopravvenute  esigenze  degli  uffici   giudiziari,   sulle
          proposte dei presidenti delle corti di appello,  sentiti  i
          consigli giudiziari. I provvedimenti  in  via  di  urgenza,
          concernenti le tabelle, adottati dai dirigenti degli uffici
          sulla  assegnazione  dei  magistrati,  sono  immediatamente
          esecutivi, salva la deliberazione del  Consiglio  superiore
          della magistratura per la relativa variazione tabellare. 
              Possono svolgere le funzioni di giudice incaricato  dei
          provvedimenti  previsti  per   la   fase   delle   indagini
          preliminari nonche'  di  giudice  dell'udienza  preliminare
          solamente i magistrati che hanno svolto per almeno due anni
          funzioni  di  giudice  del  dibattimento.  Le  funzioni  di
          giudice dell'udienza preliminare sono equiparate  a  quelle
          di giudice del dibattimento. 
              Il giudice incaricato dei provvedimenti previsti per la
          fase  delle  indagini  preliminari   nonche'   il   giudice
          dell'udienza  preliminare  non  possono   esercitare   tali
          funzioni oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore
          della magistratura ai sensi  dell'art.  19,  comma  1,  del
          decreto legislativo 5 aprile 2006,  n.  160,  e  successive
          modificazioni.  Qualora  alla  scadenza  del  termine  essi
          abbiano in corso il compimento di un atto  del  quale  sono
          stati richiesti, l'esercizio delle funzioni  e'  prorogato,
          limitatamente al relativo procedimento, sino al  compimento
          dell'attivita' medesima. 
              Le disposizioni  dei  commi  2-bis,  2-ter  e  2-quater
          possono essere derogate per  imprescindibili  e  prevalenti
          esigenze di servizio. Si applicano, anche in  questo  caso,
          le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              Per quanto riguarda la corte suprema di  cassazione  il
          Consiglio  superiore  della  magistratura  delibera   sulla
          proposta del primo presidente della stessa  corte,  sentito
          il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. 
              Al fine di assicurare un  piu'  adeguato  funzionamento
          degli  uffici  giudiziari   sono   istituite   le   tabelle
          infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti  che
          ricomprendono tutti i magistrati,  ad  eccezione  dei  capi
          degli uffici. 
              Il Consiglio superiore della magistratura individua gli
          uffici giudiziari  che  rientrano  nella  medesima  tabella
          infradistrettuale  e  ne  da'  immediata  comunicazione  al
          Ministro di  grazia  e  giustizia  per  la  emanazione  del
          relativo decreto. 
              L'individuazione  delle  sedi  da  ricomprendere  nella
          medesima tabella infradistrettuale e'  operata  sulla  base
          dei seguenti criteri: 
                a) l'organico complessivo degli uffici ricompresi non
          deve essere inferiore alle quindici unita' per  gli  uffici
          giudicanti; 
                b)  le  tabelle  infradistrettuali  dovranno   essere
          formate privilegiando l'accorpamento tra loro degli  uffici
          con organico fino ad otto unita' se  giudicanti  e  fino  a
          quattro unita' se requirenti; 
                c) nelle esigenze di funzionalita'  degli  uffici  si
          deve tener conto delle cause di incompatibilita' funzionali
          dei magistrati; 
                d)  si  deve  tener   conto   delle   caratteristiche
          geomorfologiche dei luoghi e  dei  collegamenti  viari,  in
          modo da determinare il minor onere per l'erario. 
              Il magistrato puo' essere assegnato anche a piu' uffici
          aventi la medesima attribuzione o competenza, ma la sede di
          servizio  principale,  ad   ogni   effetto   giuridico   ed
          economico, e' l'ufficio del cui organico il  magistrato  fa
          parte. La supplenza  infradistrettuale  non  opera  per  le
          assenze o impedimenti di durata inferiore a sette giorni. 
              Per la formazione ed approvazione delle tabelle di  cui
          al comma 3-bis, si  osservano  le  procedure  previste  dal
          comma 2.».