Art. 10 
 
 
                 Animali utilizzati nelle procedure 
 
  1. Salvo quanto disposto dall'articolo  9,  comma  2,  gli  animali
appartenenti  alle  specie  elencate  all'allegato  I,  del  presente
decreto possono essere utilizzati nelle procedure solo se  provengono
da allevamenti o fornitori autorizzati ai sensi dell'articolo 20. 
  2. A decorrere dalle date riportate nell'allegato II, del  presente
decreto i primati non umani possono essere utilizzati nelle procedure
solo se discendono da soggetti nati in cattivita' o se provenienti da
colonie autosufficienti. 
  3. In deroga al comma 1, il Ministero puo' autorizzare l'impiego di
animali delle  specie  di  cui  all'allegato  I  non  provenienti  da
allevamenti   o   fornitori   autorizzati,   solo   sulla   base   di
giustificazioni scientifiche. 
  4. L'allevamento di animali geneticamente modificati e'  consentito
previa  valutazione  del  rapporto  tra  danno  e  beneficio,   della
effettiva necessita' della manipolazione, del possibile  impatto  che
potrebbe avere sul benessere degli animali e  dei  potenziali  rischi
per la salute umana, animale e per l'ambiente. 
  5. E' vietato l'allevamento di cani, gatti e primati non umani  per
le finalita' di cui al presente decreto.