Art. 10 
 
 
                      Obblighi dei distributori 
 
  1. I distributori che mettono un'AEE  a  disposizione  sul  mercato
agiscono con la dovuta  attenzione  in  relazione  alle  prescrizioni
applicabili,  curando  che  l'AEE  rechi   la   marcatura   CE,   sia
accompagnata  dai  documenti   prescritti,   ovvero   istruzioni   ed
avvertenze d'uso, almeno in lingua italiana e che  il  fabbricante  e
l'importatore  si  siano  conformati   alle   disposizioni   di   cui
all'articolo 7, commi 7 e 8, e all'articolo 9, comma 4. 
  2. Il distributore che ritenga o abbia motivo di credere che un'AEE
non sia conforme all'articolo 4 non immette l'AEE sul mercato fino  a
quando non sia stata resa conforme e  ne  informa  il  fabbricante  o
l'importatore, nonche' l'autorita' di vigilanza nazionale del mercato
di cui all'articolo 19. 
  3. I distributori che ritengono  o  hanno  motivo  di  credere  che
un'AEE che hanno immesso sul mercato non  sia  conforme  al  presente
decreto, si  assicurano  che  siano  adottate  le  misure  correttive
necessarie  per  rendere  conforme  tale   AEE,   per   ritirarla   o
richiamarla, a seconda dei casi, e  ne  informano  immediatamente  la
predetta autorita' di vigilanza, indicando in particolare i  dettagli
relativi alla mancata conformita' e  a  qualsiasi  misura  correttiva
adottata. 
  4. I distributori,  a  seguito  di  una  richiesta  motivata  della
predetta autorita' di vigilanza, forniscono a quest'ultima  tutte  le
informazioni  e  la  documentazione  necessarie  per  dimostrare   la
conformita' dell'AEE con il presente decreto  e  cooperano  con  tale
autorita', su richiesta di quest'ultima, in merito a qualsiasi azione
intrapresa per garantire la conformita' al presente decreto delle AEE
che hanno messo a disposizione sul mercato.