Art. 10 
 
Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
                   152, e successive modificazioni 
 
  1. All'articolo 35, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
e successive modificazioni,  i  commi  2-quater  e  2-quinquies  sono
sostituiti dai seguenti: 
  "2-quater. Fino alla data  di  invio  della  comunicazione  di  cui
all'articolo 29-decies, comma 1, relativa alla  prima  autorizzazione
integrata ambientale rilasciata all'installazione,  le  installazioni
esistenti per le quali sia stata presentata nei termini  previsti  la
relativa  domanda,  possono  proseguire  la  propria  attivita',  nel
rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni stabilite nelle
autorizzazioni ambientali di settore rilasciate per l'esercizio e per
le modifiche  non  sostanziali  delle  installazioni  medesime;  tali
autorizzazioni restano valide ed  efficaci  fino  alla  data  di  cui
all'articolo 29-quater,  comma  12,  specificata  nell'autorizzazione
integrata ambientale, ovvero fino alla conclusione del  procedimento,
ove  esso  non  porti  al  rilascio   dell'autorizzazione   integrata
ambientale. 
  2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater non  si  applica  la
sanzione di cui di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 1. 
 
          Note all'art. 10: 
              Il testo dell'art. 35 del decreto legislativo 3  aprile
          2006, n. 152, citato nelle note alle  premesse,  cosi  come
          modificato dal presente decreto cosi' recita: 
              "Art. 35. (Disposizioni transitorie e finali) 
              1.  Le  regioni  ove  necessario  adeguano  il  proprio
          ordinamento alle disposizioni del presente  decreto,  entro
          dodici mesi dall'entrata in vigore. In  mancanza  di  norme
          vigenti regionali trovano diretta applicazione le norme  di
          cui al presente decreto. 
              2. Trascorso il termine di  cui  al  comma  1,  trovano
          diretta applicazione le disposizioni del presente  decreto,
          ovvero  le  disposizioni  regionali   vigenti   in   quanto
          compatibili. 
              2-bis. Le regioni a  statuto  speciale  e  le  province
          autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalita'  del
          presente decreto ai sensi dei relativi statuti. 
              2-ter.  Le  procedure  di  VAS,  VIA  ed  AIA   avviate
          precedentemente all'entrata in vigore del presente  decreto
          sono concluse ai  sensi  delle  norme  vigenti  al  momento
          dell'avvio del procedimento. 
              2-quater. Fino alla data di invio  della  comunicazione
          di cui all'art. 29-decies, comma  1,  relativa  alla  prima
          autorizzazione     integrata     ambientale      rilasciata
          all'installazione, le installazioni esistenti per le  quali
          sia stata  presentata  nei  termini  previsti  la  relativa
          domanda,  possono  proseguire  la  propria  attivita',  nel
          rispetto  della  normativa  vigente  e  delle  prescrizioni
          stabilite  nelle  autorizzazioni  ambientali   di   settore
          rilasciate  per  l'esercizio  e  per   le   modifiche   non
          sostanziali    delle    installazioni    medesime;     tali
          autorizzazioni restano valide ed efficaci fino alla data di
          cui   all'art.    29-quater,    comma    12,    specificata
          nell'autorizzazione integrata ambientale, ovvero fino  alla
          conclusione  del  procedimento,  ove  esso  non  porti   al
          rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale. 
              2-quinquies. Nei casi di cui al comma 2-quater  non  si
          applica   la   sanzione   di   cui    di    cui    all'art.
          29-quattuordecies, comma 1. 
              2-sexies.  Le   amministrazioni   statali,   gli   enti
          territoriali e locali, gli enti pubblici, ivi  compresi  le
          universita' e gli istituti  di  ricerca,  le  societa'  per
          azioni a  prevalente  partecipazione  pubblica,  comunicano
          alle  autorita'  competenti  un  elenco  dei  piani  e   un
          riepilogo dei dati storici e conoscitivi del  territorio  e
          dell'ambiente  in  loro  possesso,  utili  ai  fini   delle
          istruttorie per il  rilascio  di  autorizzazioni  integrate
          ambientali,   segnalando   quelli   riservati   e   rendono
          disponibili tali dati alle stesse autorita'  competenti  in
          forma riproducibile e senza altri  oneri  oltre  quelli  di
          copia, anche attraverso le procedure e gli standard di  cui
          all'art. 6-quater del decreto-legge  12  ottobre  2000,  n.
          279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
          2000, n. 365. I dati relativi agli impianti  di  competenza
          statale  sono  comunicati,  per  il  tramite  dell'Istituto
          Superiore  per  la  Protezione  e  la  Ricerca  Ambientale,
          nell'ambito   dei   compiti   istituzionali   allo   stesso
          demandati. 
              2-septies. L'autorita' competente rende accessibili  ai
          gestori i dati  storici  e  conoscitivi  del  territorio  e
          dell'ambiente in proprio possesso,  di  interesse  ai  fini
          dell'applicazione del presente decreto,  ove  non  ritenuti
          riservati,  ed  in  particolare  quelli  di  cui  al  comma
          2-sexies, anche attraverso le procedure e gli  standard  di
          cui all'art. 6-quater del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
          279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre
          2000, n. 365.  A  tale  fine  l'autorita'  competente  puo'
          avvalersi dell'Istituto superiore per la  Protezione  e  la
          Ricerca ambientale, nell'ambito dei  compiti  istituzionali
          allo stesso demandati. 
              2-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  il
          Ministro dello sviluppo economico e  con  il  Ministro  del
          lavoro e delle politiche sociali, della salute  e  d'intesa
          con la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,
          le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
          sono disciplinate le modalita' di autorizzazione  nel  caso
          in cui piu' impianti o  parti  di  essi  siano  localizzati
          sullo stesso sito, gestiti dal medesimo gestore, e soggetti
          ad autorizzazione integrata  ambientale  da  rilasciare  da
          piu' di una autorita' competente. 
              2-nonies. Il rilascio  dell'autorizzazione  di  cui  al
          presente decreto non esime i gestori dalla  responsabilita'
          in  relazione  alle  eventuali  sanzioni  per  il   mancato
          raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni
          di cui al decreto legislativo  4  luglio  2006,  n.  216  e
          successive modifiche ed integrazioni.".