Art. 10 
 
 
Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli  alimenti  e  la
                             nutrizione 
 
  1. La Direzione generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e la nutrizione svolge le seguenti funzioni: igiene e sicurezza della
produzione e commercializzazione degli alimenti, inclusi  i  prodotti
primari; piano nazionale integrato, piani di controllo  della  catena
alimentare e indirizzi operativi sui  controlli  all'importazione  di
alimenti; gestione del rischio nel settore  di  competenza,  gestione
del sistema di allerta e gestione delle emergenze nel  settore  della
sicurezza degli  alimenti  e  dei  mangimi;  zoonosi  a  trasmissione
alimentare;  esercizio  delle  competenze  statali  in   materia   di
nutrizione, alimenti per gruppi specifici  di  popolazione,  alimenti
addizionati, alimenti funzionali, integratori alimentari, prodotti di
erboristeria a uso alimentare, etichettatura nutrizionale, educazione
alimentare e nutrizionale; aspetti  sanitari  relativi  a  tecnologie
alimentari  e  nuovi  alimenti,  alimenti  geneticamente  modificati,
additivi, enzimi, aromi alimentari, contaminanti biologici, chimici e
fisici della catena  alimentare,  materiali  e  oggetti  destinati  a
venire a contatto con gli alimenti; prodotti fitosanitari e  connesse
attivita'  di  autorizzazione  alla  produzione,  all'immissione   in
commercio  e   all'impiego;   sottoprodotti   di   origine   animale;
accertamenti,  audit  e  ispezioni  nelle  materie   di   competenza;
organizzazione del sistema di audit per le verifiche dei  sistemi  di
prevenzione concernenti la sicurezza alimentare e la sanita' pubblica
veterinaria in raccordo con  la  direzione  di  cui  all'articolo  9;
promozione dell'attivita' di esportazione  e  connesse  attivita'  di
certificazione;  igiene  e   sicurezza   degli   alimenti   destinati
all'esportazione; ricerca e sperimentazione nel settore alimentare  e
relativa attivita' di promozione; coordinamento con i laboratori  per
il controllo degli alimenti; attivita' operativa nei rapporti con  le
istituzioni e gli organismi dell'unione europea e internazionali. 
  2. Nello svolgimento delle proprie funzioni la direzione si avvale,
per la parte di competenza e in raccordo con le direzioni generali di
afferenza, degli uffici  periferici  veterinari  (UVAC-PIF)  e  degli
uffici periferici di sanita' (USMAF-SASN).