(Accordo-art. 10)
                             Articolo 10 
 
                         Diritto applicabile 
 
  10.1 Tenuto conto dell'unita' fisica  e  funzionale  della  sezione
transfrontaliera: 
 
  a) l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti relativi a lavori,
servizi e forniture conclusi dal Promotore pubblico per  l'esecuzione
della propria missione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.5
del presente Accordo, sono disciplinate dal diritto pubblico francese
e, fatte salve le disposizioni di cui al punto b) sotto  indicato,  i
contenziosi  relativi  sono   di   competenza   della   giurisdizione
amministrativa francese. Tuttavia l'aggiudicazione e l'esecuzione dei
contratti, senza legame diretto con la  progettazione,  realizzazione
ed esercizio delle opere della sezione transfrontaliera e che debbono
essere eseguiti unicamente sul territorio italiano,  sono  sottoposte
al diritto italiano e le sentenze afferenti sono di competenza  delle
giurisdizioni italiane; 
 
  b)  i  contratti  stipulati  dal  Promotore  pubblico   riguardanti
direttamente  la  costruzione,  l'installazione  degli   impianti   e
l'esercizio  delle  opere  della  sezione  transfrontaliera  dovranno
stabilire  che,  salvo   decisione   contraria   del   Consiglio   di
amministrazione  del   Promotore   pubblico   presa   a   maggioranza
qualificata fissata dallo statuto del Promotore pubblico che  preveda
l'accordo di piu' della meta' dei membri del CdA nominati da ciascuna
Parte,   le   controversie   relative   alla   loro   esecuzione    e
interpretazione sono di competenza del  Tribunale  arbitrale  di  cui
all'articolo 27 del presente Accordo, il  quale  applica  il  diritto
pubblico francese, fatte salve le stipulazioni dell'articolo 6.5  del
presente Accordo; 
 
  c) l'adempimento delle procedure di autorizzazione, segnatamente in
materia di ambiente, urbanistica e assetto fondiario  necessarie  per
la realizzazione della sezione transfrontaliera e'  disciplinato  dal
diritto francese per  la  parte  dell'opera  situata  sul  territorio
francese e dal diritto italiano per la parte dell'opera  situata  sul
territorio italiano; 
 
  d) fatte salve  le  stipulazioni  dell'articolo  10.2,  il  diritto
applicabile  per  i  danni  causati  a  chiunque,  a   motivo   della
costruzione, l'esistenza, la manutenzione, l'esercizio, la  sicurezza
e la sicurezza ASAT delle opere  della  sezione  transfrontaliera  e'
quello dello Stato francese. 
 
  10.2  Tenuto  conto  delle  caratteristiche  citate  della  sezione
transfrontaliera,  senza   pregiudizio   delle   disposizioni   della
Direttiva 96/71/CE, sono applicate le norme seguenti  in  materia  di
condizioni di lavoro e di occupazione: 
 
  a) Conformemente al diritto comune,  il  diritto  applicabile  alle
condizioni di lavoro e di occupazione  del  personale  sulla  sezione
transfrontaliera e' il diritto territorialmente applicabile. 
 
  b) Fanno eccezione alle disposizioni del precedente comma: 
 
  i) I lavori di opere civili realizzati nel corso  dello  scavo  del
tunnel a partire dai punti di attacco situati su ambo  i  lati  della
frontiera sono ritenuti eseguiti  interamente  sul  territorio  dello
Stato a partire dal  quale  sono  stati  avviati  fino  al  punto  di
giunzione con i lavori realizzati a partire dall'altro Stato, 
 
  ii) L'esecuzione degli appalti aventi per  oggetto  l'installazione
delle attrezzature dell'opera prima della sua messa  in  servizio  e'
disciplinata dal diritto francese. 
 
  c) Per l'applicazione delle eccezioni previste ai punti  i)  e  ii)
del comma precedente, i funzionari  del  corpo  degli  ispettori  del
lavoro territorialmente competenti dei due Stati possono  effettuare,
ove necessario, delle missioni ispettive e investigative sull'insieme
della sezione transfrontaliera per constatare il rispetto del diritto
applicabile. Le missioni sono congiunte quando i servizi di uno Stato
intervengono sul territorio  dell'altro  Stato.  Ciascun  ispettorato
applica le proprie norme di procedura. 
 
  Le  infrazioni  constatate  conformemente  alle  disposizioni   del
precedente  comma  sono  perseguite  e  giudicate   dalle   autorita'
competenti dello Stato il cui  diritto  del  lavoro  e'  applicabile,
conformemente alla legislazione di quest'ultimo. 
 
  d) Il Promotore pubblico e' tenuto a  prevedere  tra  gli  elementi
costitutivi dell'appalto come minimo le norme specifiche  in  materia
di salute  e  sicurezza  sul  lavoro,  quali  risultano  dagli  studi
effettuati in previsione del cantiere di  costruzione  della  sezione
transfrontaliera  da  parte  dei  servizi  di  ispezione  del  lavoro
italiani e francesi, accompagnate da penalita' finanziarie in caso di
mancato rispetto da parte delle imprese fornitrici. 
 
  I servizi italiani e francesi dell'ispettorato del lavoro informano
il Promotore pubblico di qualsiasi constatazione di inadempimento  di
tali norme comuni, affinche' possa adottare  ogni  misura  necessaria
per fare cessare tali inadempimenti e, se  del  caso,  sanzionare  le
imprese responsabili. 
 
  Le autorita' italiane e francesi  competenti  conducono  azioni  di
cooperazione per vigilare  sul  rispetto  dei  principi  sanciti  nei
precedenti commi. 
 
  10.3 Il Promotore pubblico e' soggetto  alla  legislazione  e  alle
disposizioni fiscali applicabili in Francia.