Articolo 10 Diritto applicabile 10.1 Tenuto conto dell'unita' fisica e funzionale della sezione transfrontaliera: a) l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture conclusi dal Promotore pubblico per l'esecuzione della propria missione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 6.5 del presente Accordo, sono disciplinate dal diritto pubblico francese e, fatte salve le disposizioni di cui al punto b) sotto indicato, i contenziosi relativi sono di competenza della giurisdizione amministrativa francese. Tuttavia l'aggiudicazione e l'esecuzione dei contratti, senza legame diretto con la progettazione, realizzazione ed esercizio delle opere della sezione transfrontaliera e che debbono essere eseguiti unicamente sul territorio italiano, sono sottoposte al diritto italiano e le sentenze afferenti sono di competenza delle giurisdizioni italiane; b) i contratti stipulati dal Promotore pubblico riguardanti direttamente la costruzione, l'installazione degli impianti e l'esercizio delle opere della sezione transfrontaliera dovranno stabilire che, salvo decisione contraria del Consiglio di amministrazione del Promotore pubblico presa a maggioranza qualificata fissata dallo statuto del Promotore pubblico che preveda l'accordo di piu' della meta' dei membri del CdA nominati da ciascuna Parte, le controversie relative alla loro esecuzione e interpretazione sono di competenza del Tribunale arbitrale di cui all'articolo 27 del presente Accordo, il quale applica il diritto pubblico francese, fatte salve le stipulazioni dell'articolo 6.5 del presente Accordo; c) l'adempimento delle procedure di autorizzazione, segnatamente in materia di ambiente, urbanistica e assetto fondiario necessarie per la realizzazione della sezione transfrontaliera e' disciplinato dal diritto francese per la parte dell'opera situata sul territorio francese e dal diritto italiano per la parte dell'opera situata sul territorio italiano; d) fatte salve le stipulazioni dell'articolo 10.2, il diritto applicabile per i danni causati a chiunque, a motivo della costruzione, l'esistenza, la manutenzione, l'esercizio, la sicurezza e la sicurezza ASAT delle opere della sezione transfrontaliera e' quello dello Stato francese. 10.2 Tenuto conto delle caratteristiche citate della sezione transfrontaliera, senza pregiudizio delle disposizioni della Direttiva 96/71/CE, sono applicate le norme seguenti in materia di condizioni di lavoro e di occupazione: a) Conformemente al diritto comune, il diritto applicabile alle condizioni di lavoro e di occupazione del personale sulla sezione transfrontaliera e' il diritto territorialmente applicabile. b) Fanno eccezione alle disposizioni del precedente comma: i) I lavori di opere civili realizzati nel corso dello scavo del tunnel a partire dai punti di attacco situati su ambo i lati della frontiera sono ritenuti eseguiti interamente sul territorio dello Stato a partire dal quale sono stati avviati fino al punto di giunzione con i lavori realizzati a partire dall'altro Stato, ii) L'esecuzione degli appalti aventi per oggetto l'installazione delle attrezzature dell'opera prima della sua messa in servizio e' disciplinata dal diritto francese. c) Per l'applicazione delle eccezioni previste ai punti i) e ii) del comma precedente, i funzionari del corpo degli ispettori del lavoro territorialmente competenti dei due Stati possono effettuare, ove necessario, delle missioni ispettive e investigative sull'insieme della sezione transfrontaliera per constatare il rispetto del diritto applicabile. Le missioni sono congiunte quando i servizi di uno Stato intervengono sul territorio dell'altro Stato. Ciascun ispettorato applica le proprie norme di procedura. Le infrazioni constatate conformemente alle disposizioni del precedente comma sono perseguite e giudicate dalle autorita' competenti dello Stato il cui diritto del lavoro e' applicabile, conformemente alla legislazione di quest'ultimo. d) Il Promotore pubblico e' tenuto a prevedere tra gli elementi costitutivi dell'appalto come minimo le norme specifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, quali risultano dagli studi effettuati in previsione del cantiere di costruzione della sezione transfrontaliera da parte dei servizi di ispezione del lavoro italiani e francesi, accompagnate da penalita' finanziarie in caso di mancato rispetto da parte delle imprese fornitrici. I servizi italiani e francesi dell'ispettorato del lavoro informano il Promotore pubblico di qualsiasi constatazione di inadempimento di tali norme comuni, affinche' possa adottare ogni misura necessaria per fare cessare tali inadempimenti e, se del caso, sanzionare le imprese responsabili. Le autorita' italiane e francesi competenti conducono azioni di cooperazione per vigilare sul rispetto dei principi sanciti nei precedenti commi. 10.3 Il Promotore pubblico e' soggetto alla legislazione e alle disposizioni fiscali applicabili in Francia.