Art. 10 
 
(Abrogazione  dei  diritti  di  rogito  del  segretario  comunale   e
provinciale e abrogazione della ripartizione del provento annuale dei
                       diritti di segreteria) 
 
  1. L'articolo 41, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312,
e' abrogato. 
  2. L'articolo 30, secondo comma, della legge 15 novembre  1973,  n.
734, e' sostituito con il seguente: "Il provento annuale dei  diritti
di  segreteria  e'  attribuito  integralmente  al   comune   o   alla
provincia.".