ART. 10 
 
(Misure straordinarie  per  accelerare  l'utilizzo  delle  risorse  e
l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione
del  rischio  idrogeologico  nel  territorio  nazionale  e   per   lo
svolgimento  delle  indagini  sui  terreni  della  Regione   Campania
                     destinati all'agricoltura) 
 
  1. A decorrere dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  i
Presidenti della regioni subentrano relativamente  al  territorio  di
competenza nelle funzioni dei commissari straordinari delegati per il
sollecito espletamento delle procedure  relative  alla  realizzazione
degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati
negli  accordi   di   programma   sottoscritti   tra   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e  le  regioni
ai sensi dell'articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, e nella titolarita'  delle  relative  contabilita'  speciali.  I
commissari  straordinari  attualmente   in   carica   completano   le
operazioni finalizzate al subentro dei Presidenti delle regioni entro
quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  2. Al Presidente della regione non e' dovuto alcun compenso per  lo
svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo.
In caso di dimissioni o di impedimento del Presidente  della  regione
il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare,  sentito  il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti, nomina un  commissario  ad  acta,  al
quale  spettano  i  poteri  indicati  nel  presente   articolo   fino
all'insediamento del nuovo Presidente della regione o alla cessazione
della causa di impedimento. 
  3. Gli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 111, della legge 27
dicembre 2013, n. 147, per i quali e' fissato il termine  finale  del
30 aprile 2014, sono  ultimati  entro  trenta  giorni  dall'effettivo
subentro. 
  4. Per le attivita'  di  progettazione  degli  interventi,  per  le
procedure di affidamento dei lavori, per le  attivita'  di  direzione
dei lavori e  di  collaudo,  nonche'  per  ogni  altra  attivita'  di
carattere   tecnico-amministrativo   connessa   alla   progettazione,
all'affidamento e all'esecuzione dei lavori, ivi  inclusi  servizi  e
forniture, il Presidente della  regione  puo'  avvalersi,  oltre  che
delle strutture e degli uffici  regionali,  degli  uffici  tecnici  e
amministrativi dei comuni,  dei  provveditorati  interregionali  alle
opere pubbliche, nonche' della societa' ANAS S.p.A., dei consorzi  di
bonifica e delle autorita'  di  distretto.  Le  relative  spese  sono
ricomprese nell'ambito degli incentivi per la  progettazione  di  cui
all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
163, e dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5
ottobre 2010, n. 207. 
  5. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,  il  Presidente
della  regione  e'  titolare  dei  procedimenti  di  approvazione   e
autorizzazione dei progetti e si avvale dei poteri di sostituzione  e
di deroga di cui all'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre  2009,
n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2010,
n. 26. A tal fine emana gli atti e i provvedimenti e  cura  tutte  le
attivita' di competenza delle  amministrazioni  pubbliche,  necessari
alla realizzazione degli  interventi,  nel  rispetto  degli  obblighi
internazionali e di  quelli  derivanti  dall'appartenenza  all'Unione
europea. 
  6. L'autorizzazione rilasciata ai sensi  del  comma  5  sostituisce
tutti i visti, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e ogni altro
provvedimento     abilitativo     necessario     per     l'esecuzione
dell'intervento,  comporta  dichiarazione  di  pubblica  utilita'   e
costituisce, ove occorra, variante agli strumenti  di  pianificazione
urbanistica e territoriale, fatti  salvi  i  pareri  e  gli  atti  di
assenso comunque denominati, di competenza del Ministero dei  beni  e
delle attivita' culturali e del turismo previsti dal codice dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, da rilasciarsi entro il termine di trenta  giorni  dalla
richiesta,  decorso  inutilmente  il  quale  l'autorita'   procedente
provvede comunque alla conclusione  del  procedimento,  limitatamente
agli interventi individuati negli accordi  di  programma  di  cui  al
comma 1. 
  7. Ai fini delle attivita' di  coordinamento  delle  fasi  relative
alla programmazione e alla realizzazione degli interventi di  cui  al
comma 1, fermo  restando  il  numero  degli  uffici  dirigenziali  di
livello  generale  e  non  generale  vigenti,  l'Ispettorato  di  cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.  26,
e' trasformato in una direzione generale individuata dai  regolamenti
di organizzazione del Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  e,  pertanto,  l'Ispettorato  e'  soppresso.
Conseguentemente, al citato articolo 17, comma 2,  del  decreto-legge
n. 195 del 2009 le parole da: «le proprie strutture  anche  vigilate»
a: «decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto  2009,  n.  140»
sono sostituite dalle seguenti: «una direzione  generale  individuata
dai regolamenti di organizzazione del Ministero  nel  rispetto  della
dotazione  organica  vigente  che  subentra   nelle   funzioni   gia'
esercitate dall'Ispettorato generale». 
  8. Al fine di preordinare un risparmio di spesa,  all'articolo  17,
comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  secondo
periodo, le parole: «almeno uno e'» sono sostituite  dalle  seguenti:
«uno puo' essere». I soggetti titolari dei  corrispondenti  incarichi
alla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  conservano
l'incarico dirigenziale generale fino alla data di  cessazione  dello
stesso. 
  9. Fermo restando  il  termine  del  31  dicembre  2014,  stabilito
dall'articolo 1, comma 111, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, gli
interventi per i quali sono trasferite le relative risorse statali  o
regionali entro il  30  giugno  2014  sono  completati  entro  il  31
dicembre 2015. I Presidenti delle  regioni  provvedono,  con  cadenza
almeno trimestrale, ad aggiornare  i  dati  relativi  allo  stato  di
avanzamento degli interventi secondo modalita' di inserimento  in  un
sistema on line  specificate  dal  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare. 
  10. Al primo periodo del comma 1-bis dell'articolo  9  del  decreto
legislativo 23  febbraio  2010,  n.  49,  dopo  le  parole:  «di  cui
all'articolo 7» sono inserite le seguenti: «comma 3, lettera a)». 
  11. I criteri, le modalita' e l'entita' delle risorse destinate  al
finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del  rischio
idrogeologico sono definiti con decreto del Presidente del  Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, di concerto, per quanto di competenza, con
il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti.  A  tal  fine  la
Presidenza del Consiglio dei  Ministri  puo'  avvalersi  di  apposita
struttura di missione, alle cui attivita'  si  fara'  fronte  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  12. Al decreto-legge 10 dicembre  2013,  n.  136,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1, comma 6, le parole: «da svolgere entro i novanta
giorni  successivi  all'emanazione   del   decreto   medesimo»   sono
sostituite  dalle  seguenti:  «da  svolgere,  secondo   l'ordine   di
priorita' definito nei  medesimi  decreti,  entro  i  novanta  giorni
successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  dei  predetti
decreti per i terreni classificati, sulla base delle indagini,  nelle
classi di rischio piu' elevate, e entro i successivi centottanta  per
i restanti terreni. Con i medesimi  decreti,  puo'  essere  disposto,
nelle more dello svolgimento delle indagini dirette,  il  divieto  di
commercializzazione dei prodotti  derivanti  dai  terreni  rientranti
nelle classi di rischio piu'  elevato,  ai  sensi  del  principio  di
precauzione di cui all'articolo 7 del regolamento  (CE)  n.  178/2002
del 28 gennaio 2002, del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che
stabilisce i principi  e  i  requisiti  generali  della  legislazione
alimentare,  istituisce  l'Autorita'   europea   per   la   sicurezza
alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.»; 
  b) all'articolo 1, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:  «6.1.
Le indagini di cui al presente articolo possono  essere  estese,  nei
limiti  delle  risorse  disponibili  a  legislazione   vigente,   con
direttiva  dei  Ministri  delle  politiche  agricole   alimentari   e
forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  e
della salute, d'intesa con il Presidente della Regione  Campania,  ai
terreni agricoli che non sono stati oggetto di indagine ai sensi  del
comma 5, in quanto coperti da segreto giudiziario, ovvero oggetto  di
sversamenti resi noti successivamente alla chiusura delle indagini di
cui al comma 5.  Nelle  direttive  di  cui  al  presente  comma  sono
indicati i termini per lo svolgimento delle indagini sui  terreni  di
cui al primo periodo e la  presentazione  delle  relative  relazioni.
Entro i quindici giorni  dalla  presentazione  delle  relazioni  sono
emanati i decreti di cui al comma 6.»; 
  c) all'articolo 2, dopo il comma 5-bis, e'  inserito  il  seguente:
«5-ter, Fatto salvo quanto stabilito dalla direttiva  del  Parlamento
europeo e del Consiglio 2000/60/CE del 23 ottobre 2000 che istituisce
un quadro  per  l'azione  comunitaria  in  materia  di  acque,  nella
concessione di contributi  e  finanziamenti  previsti  dai  programmi
comunitari finanziati con fondi strutturali, e' attribuita  priorita'
assoluta agli investimenti in infrastrutture irrigue  e  di  bonifica
finalizzati a privilegiare l'uso collettivo della risorsa idrica,  in
sostituzione del prelievo privato di acque da  falde  superficiali  e
profonde nelle province di Napoli e Caserta.» 
  13. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica.