Art. 10 
 
 
                        Situazioni impeditive 
 
  1. Non possono ricoprire le cariche  di  amministratore,  direttore
generale e sindaco coloro che, almeno per i due  esercizi  precedenti
l'adozione dei  relativi  provvedimenti,  hanno  svolto  funzioni  di
amministrazione, direzione o controllo: 
    a) in imprese sottoposte a fallimento; 
    b) in  imprese  operanti  nel  settore  creditizio,  finanziario,
mobiliare o assicurativo sottoposte alla procedura di amministrazione
straordinaria, di  sospensione  degli  organi  di  amministrazione  e
controllo,  di  revoca  dell'autorizzazione  ai  sensi  dell'articolo
113-ter, t.u.b., o di liquidazione coatta amministrativa; 
    c) in operatori del microcredito  nei  cui  confronti  sia  stata
disposta la cancellazione dall'elenco  ai  sensi  dell'articolo  113,
t.u.b.; 
    d) in imprese nei cui confronti sono state irrogate, in relazione
a  reati  da  questi  commessi,  le  sanzioni  interdittive  indicate
nell'articolo 9, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo  8
giugno 2001, n. 231. 
  2. Gli impedimenti di cui al comma 1,  lettere  a),  b)  e  c)  non
operano se l'interessato dimostra la propria estraneita' ai fatti che
hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la  sua  cancellazione
dall'elenco  generale  o  speciale  degli  intermediari   finanziari.
L'interessato  informa  tempestivamente  la  Banca   d'Italia   delle
situazioni di cui al comma 1, lettere a), b), e  c)  e  comunica  gli
elementi idonei a dimostrare la  propria  estraneita'  ai  fatti  che
hanno determinato la crisi dell'impresa ovvero la sua cancellazione. 
  3. La Banca d'Italia valuta l'idoneita' degli  elementi  comunicati
dall'interessato a dimostrare l'estraneita' dai fatti addebitati.  Ai
fini della valutazione, essa tiene conto, fra gli altri elementi, del
fatto  che,  in  relazione  alla  crisi  dell'impresa  o   alla   sua
cancellazione,   non   siano    stati    adottati    nei    confronti
dell'interessato provvedimenti sanzionatori ai sensi della  normativa
del settore bancario, mobiliare o assicurativo, condanne con sentenza
anche provvisoriamente esecutiva al risarcimento dei danni  in  esito
all'esercizio dell'azione di  responsabilita'  ai  sensi  del  codice
civile, provvedimenti ai sensi del quarto  comma  dell'articolo  2409
del  codice  civile,  ovvero  delibere  di  sostituzione   da   parte
dell'organo competente. 
  4. Entro trenta giorni dalla comunicazione degli elementi da  parte
dell'interessato,  la  Banca  d'Italia  comunica  a  quest'ultimo  la
propria   motivata   decisione    in    merito    alla    sussistenza
dell'impedimento. 
  5.  L'idoneita'  dell'interessato   e'   nuovamente   valutata   se
sopravvengono i fatti previsti al comma 3 ovvero  altri  fatti  nuovi
che  possono  avere  rilievo  per  la  valutazione.  A  questo  scopo
l'interessato  comunica  tempestivamente  tali   fatti   alla   Banca
d'Italia, la quale procede ai sensi del comma 3. 
  6. Gli impedimenti di cui al comma 1 hanno la durata  di  tre  anni
dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo e' ridotto ad un
anno nelle ipotesi in cui il provvedimento di avvio  della  procedura
sia stato adottato su istanza dell'imprenditore, di uno degli  organi
d'impresa o in conseguenza della segnalazione dell'interessato. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 113-ter del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 113-ter (Revoca dell'autorizzazione).  In  vigore
          dal 19 settembre 2010. 
              1.  Fermo  restando   quanto   previsto   dall'articolo
          113-bis,  la  Banca  d'Italia,  puo'  disporre  la   revoca
          dell'autorizzazione  di  cui  all'articolo  107,  comma  1,
          quando: 
                a)  risultino  irregolarita'  eccezionalmente   gravi
          nell'amministrazione,  ovvero  violazioni   eccezionalmente
          gravi  delle  disposizioni  legislative,  amministrative  o
          statutarie che regolano l'attivita' dell'intermediario; 
                b)  siano  previste   perdite   del   patrimonio   di
          eccezionale gravita'; 
                c) la revoca sia richiesta su istanza motivata  degli
          organi amministrativi,  dell'assemblea  straordinaria,  dei
          commissari di cui  all'articolo  113-bis,  comma  1  o  dei
          liquidatori. 
              2.  Il  provvedimento  di  revoca  e'  pubblicato   per
          estratto  nella   Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica
          italiana;   della   intervenuta   revoca    l'intermediario
          finanziario deve dare idonea evidenza  nelle  comunicazioni
          alla clientela e in ogni altra opportuna sede. 
              3. La revoca dell'autorizzazione costituisce  causa  di
          scioglimento della societa'. Entro  sessanta  giorni  dalla
          comunicazione del provvedimento di revoca,  l'intermediario
          finanziario comunica alla Banca d'Italia  il  programma  di
          liquidazione della societa'. L'organo liquidatore trasmette
          alla Banca d'Italia riferimenti periodici  sullo  stato  di
          avanzamento della liquidazione. 
              4.  Agli  intermediari  finanziari  si  applicano   gli
          articoli 96-quinquies e 97. 
              5. Ove la Banca d'Italia accerti la mancata sussistenza
          dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura
          di liquidazione si applica il comma 6. 
              6.  Agli  intermediari  finanziari  che   siano   stati
          autorizzati  all'esercizio  dei  servizi  di   investimento
          ovvero abbiano acquisito fondi con obbligo di rimborso  per
          un ammontare superiore al patrimonio ovvero dei  quali  sia
          stato  accertato  lo   stato   di   insolvenza   ai   sensi
          dell'articolo 82,  comma  1  si  applica  la  procedura  di
          liquidazione coatta amministrativa, ai sensi del titolo IV,
          capo I, sezione III. 
              7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche alle succursali di intermediari  finanziari
          aventi sede legale  all'estero  ammessi  all'esercizio,  in
          Italia, delle attivita' di cui all'articolo 106 comma 1. La
          Banca   d'Italia   comunica   i   provvedimenti    adottati
          all'Autorita' competente. 
              8.   Resta   fermo   quanto   previsto    dall'articolo
          114-terdecies.». 
              - Si riporta il testo  vigente  dell'articolo  113  del
          citato decreto legislativo n. 385 del 1993: 
              «Art. 113 (Controlli sull'elenco previsto dall'articolo
          111). In vigore dal 17 ottobre 2012. 
              1.  La   Banca   d'Italia   tiene   l'elenco   previsto
          dall'articolo 111 e vigila  sul  rispetto  da  parte  degli
          iscritti della disciplina cui essi sono sottoposti anche ai
          sensi dell'articolo 111, comma 5; a tal fine puo'  chiedere
          agli iscritti la comunicazione  di  dati  e  notizie  e  la
          trasmissione di  atti  e  documenti,  fissando  i  relativi
          termini, nonche' effettuare ispezioni. 
              2. La Banca d'Italia  puo'  disporre  la  cancellazione
          dall'elenco: 
                a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; 
                b) qualora risultino gravi  violazioni  di  norme  di
          legge e delle disposizioni emanate ai  sensi  del  presente
          decreto legislativo; 
                c) per l'inattivita' dell'iscritto protrattasi per un
          periodo di tempo non inferiore a un anno. 
              3. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la  Banca
          d'Italia  puo'  imporre  agli  iscritti   il   divieto   di
          intraprendere nuove  operazioni  o  disporre  la  riduzione
          delle attivita' per violazioni di disposizioni  legislative
          o amministrative che ne regolano l'attivita'. 
              4.  Quando  il  numero  di  iscritti   nell'elenco   e'
          sufficiente per consentire la costituzione di un Organismo,
          esso e' costituito con decreto del Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentita la Banca d'Italia; con  il  medesimo
          decreto ne sono nominati i componenti.  L'Organismo  svolge
          ogni attivita'  necessaria  per  la  gestione  dell'elenco;
          determina la misura dei contributi a carico degli iscritti,
          entro il limite del cinque  per  mille  dell'ammontare  dei
          prestiti concessi; riscuote i contributi e le  altre  somme
          dovute per l'iscrizione nell'elenco e vigila  sul  rispetto
          da  parte  degli  iscritti  della   disciplina   cui   sono
          sottoposti anche ai sensi dell'articolo 111, comma  5.  Per
          l'espletamento di tali compiti, i poteri di cui ai commi 1,
          2 e 3 sono attribuiti all'Organismo a far tempo  dall'avvio
          della sua operativita'; la cancellazione dall'elenco potra'
          essere  disposta  dall'Organismo  anche  per   il   mancato
          pagamento del contributo e delle  altre  somme  dovute  per
          l'iscrizione nell'elenco. 
              5. Si applica l'articolo  112-bis,  commi  6,  7,  8  e
          8-bis.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'articolo
          9 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina
          della   responsabilita'   amministrativa   delle    persone
          giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive
          di personalita' giuridica, a norma dell'articolo  11  della
          legge 29 settembre 2000, n. 300): 
              «2. Le sanzioni interdittive sono: 
                a) l'interdizione dall'esercizio dell'attivita'; 
                b) la sospensione o la revoca  delle  autorizzazioni,
          licenze   o   concessioni   funzionali   alla   commissione
          dell'illecito; 
                c)  il  divieto  di  contrattare  con   la   pubblica
          amministrazione, salvo che per ottenere le  prestazioni  di
          un pubblico servizio; 
                d)  l'esclusione  da   agevolazioni,   finanziamenti,
          contributi o sussidi e l'eventuale revoca  di  quelli  gia'
          concessi; 
                e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.». 
              - Si riporta il testo vigente  dell'articolo  2409  del
          codice civile: 
              «Art. 2409 (Denunzia al tribunale). - Se vi e'  fondato
          sospetto che gli amministratori,  in  violazione  dei  loro
          doveri, abbiano compiuto gravi irregolarita' nella gestione
          che possono arrecare danno alla societa' o  a  una  o  piu'
          societa' controllate, i soci che  rappresentano  il  decimo
          del capitale sociale o, nelle societa' che fanno ricorso al
          mercato del capitale di rischio, il ventesimo del  capitale
          sociale possono denunziare i fatti al tribunale con ricorso
          notificato anche alla societa'. Lo statuto  puo'  prevedere
          percentuali minori di partecipazione. 
              Il  tribunale,  sentiti  in  camera  di  consiglio  gli
          amministratori  e  i  sindaci,  puo'  ordinare  l'ispezione
          dell'amministrazione  della  societa'  a  spese  dei   soci
          richiedenti, subordinandola, se del caso, alla  prestazione
          di una cauzione. Il provvedimento e' reclamabile. 
              Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende  per  un
          periodo  determinato   il   procedimento   se   l'assemblea
          sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti  di
          adeguata professionalita', che si  attivano  senza  indugio
          per accertare  se  le  violazioni  sussistono  e,  in  caso
          positivo, per  eliminarle,  riferendo  al  tribunale  sugli
          accertamenti e le attivita' compiute. 
              Se le violazioni denunziate sussistono  ovvero  se  gli
          accertamenti e le attivita' compiute  ai  sensi  del  terzo
          comma risultano insufficienti alla  loro  eliminazione,  il
          tribunale  puo'  disporre   gli   opportuni   provvedimenti
          provvisori  e  convocare  l'assemblea  per  le  conseguenti
          deliberazioni.  Nei  casi  piu'  gravi  puo'  revocare  gli
          amministratori ed eventualmente anche i sindaci e  nominare
          un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la
          durata. 
              L'amministratore giudiziario puo' proporre l'azione  di
          responsabilita'  contro  gli  amministratori  [c.c.   2393,
          2393-bis, 2394, 2394-bis] e i sindaci. Si applica  l'ultimo
          comma dell'articolo 2393. 
              Prima della scadenza del suo incarico  l'amministratore
          giudiziario rende conto al tribunale che  lo  ha  nominato;
          convoca e presiede l'assemblea  per  la  nomina  dei  nuovi
          amministratori e sindaci o per proporre, se  del  caso,  la
          messa in liquidazione della societa' o la sua ammissione ad
          una procedura concorsuale. 
              I provvedimenti previsti  da  questo  articolo  possono
          essere adottati anche su richiesta del collegio  sindacale,
          del  consiglio  di  sorveglianza  o  del  comitato  per  il
          controllo sulla gestione, nonche', nelle societa' che fanno
          ricorso al mercato del capitale di  rischio,  del  pubblico
          ministero; in questi casi le spese per l'ispezione  sono  a
          carico della societa'.».