Art. 10 
 
 
 Copie su supporto informatico di documenti amministrativi analogici 
 
  1. Fatto  salvo  quanto  previsto  all'art.  4,  l'attestazione  di
conformita', di cui all'art. 23-ter, comma 3, del Codice, della copia
informatica di un documento amministrativo analogico,  formato  dalla
pubblica  amministrazione,  ovvero  da  essa  detenuto,  puo'  essere
inserita nel documento informatico contenente la  copia  informatica.
Il documento informatico cosi'  formato  e'  sottoscritto  con  firma
digitale o firma elettronica qualificata del funzionario delegato. 
  2. L'attestazione di conformita' di cui al comma 1, anche nel  caso
di uno o piu' documenti amministrativi  informatici,  effettuata  per
raffronto dei documenti o attraverso certificazione di  processo  nei
casi in  cui  siano  adottate  tecniche  in  grado  di  garantire  la
corrispondenza del  contenuto  dell'originale  e  della  copia,  puo'
essere prodotta come documento  informatico  separato  contenente  un
riferimento temporale  e  l'impronta  di  ogni  copia.  Il  documento
informatico prodotto e' sottoscritto con firma digitale o  con  firma
elettronica qualificata del funzionario delegato.