Art. 10 
 
 
     Definizione delle condizioni di concessione della garanzia 
 
  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze cura, tra i  soggetti
che hanno  manifestato  interesse  a  partecipare  alla  Societa'  in
qualita'   di   investitori   garantiti   secondo   quanto   previsto
dall'articolo 2, lo svolgimento di una procedura competitiva volta  a
determinare le migliori condizioni di cui  all'articolo  1,  comma  3
ultimo periodo, e all'articolo 5, comma 2 lettera a),  anche  tenendo
conto del valore delle singole partecipazioni su cui viene  richiesta
la  garanzia,  avendo  riguardo  all'obiettivo   del   raggiungimento
dell'importo minimo di sottoscrizione del capitale garantito  di  cui
all'articolo 3, comma 3. Gli oneri inerenti sono posti a  carico  del
Fondo di cui al comma 8 dell'articolo 15, comunque nel limite di euro
cinquantamila.