Art. 10 
 
 
                       Norme di coordinamento 
 
  1. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo  2014,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014,  n.
78, dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  sono
abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti
del medesimo art. 4 fra cui, in particolare: 
    a) il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
24 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica
italiana n. 279 del 30 novembre 2007; 
    b) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7; 
    c) i commi 2, 3 e 4 dell'art. 39 della legge 14 agosto  1967,  n.
800; 
    d) il comma 4, dell'art. 10, del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708. 
  2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i  soggetti
di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il  Documento  di
cui all'art. 7 in corso di validita' nelle ipotesi indicate dall'art.
31, commi 4 e 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  e  nell'ipotesi
di cui  al  comma  5  del  medesimo  articolo,  senza  necessita'  di
acquisire un nuovo Documento. 
  3. Il  Documento  di  cui  all'art.  7  soddisfa  il  possesso  del
requisito indicato dall'art. 38, comma 1,  lettera  i),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' assolve all'obbligo della
presentazione della dichiarazione sostitutiva di  cui  agli  articoli
44-bis e 46, comma 1, lettera p), del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovunque prevista. 
  4. Resta ferma in capo ai soggetti di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera b), del decreto del Presidente  della  Repubblica  5  ottobre
2010, n. 207, l'attivazione del procedimento di cui all'art. 4, comma
2, del decreto del Presidente della Repubblica  5  ottobre  2010,  n.
207, e dell'art. 31, comma 3, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
  5. Le disposizioni di cui al presente  decreto  divengono  efficaci
decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale  della
Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni di cui  all'art.  3,
commi 2 e 3, e agli articoli 5 e 8. 
    Roma, 30 gennaio 2015 
 
          Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali 
                               Poletti 
 
 
              Il Ministro dell'economia e delle finanze 
                               Padoan 
 
 
                 Il Ministro per la semplificazione 
                    e la pubblica amministrazione 
                                Madia