(Allegato-art. 10)
                              Art. 10. 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    1. Gli operatori di microcredito  indicano  negli  atti  e  nella
corrispondenza il numero di iscrizione nell'elenco. 
    2. Gli operatori di microcredito invitano i  propri  esponenti  a
eleggere domicilio presso la sede legale dell'intermediario per tutti
gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti  delle
disposizioni del TUB.