Art. 10. Disposizioni transitorie e finali 1. Gli operatori di microcredito indicano negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nell'elenco. 2. Gli operatori di microcredito invitano i propri esponenti a eleggere domicilio presso la sede legale dell'intermediario per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni del TUB.