Art. 10 
 
 
                    Istruzioni tecnico-operative 
 
  1. La Direzione generale per i  servizi  informativi  automatizzati
emana  le  istruzioni  tecnico-operative  concernenti  l'applicazione
delle disposizioni di cui al presente decreto. 
  2. Con le istruzioni sono stabilite,  tra  l'altro,  le  specifiche
tecniche di dettaglio relative alla dimensione massima dei  messaggi,
ai formati ammissibili, al contenuto e all'oggetto dei messaggi, alle
modalita' di accesso ai messaggi contenenti dati sensibili. 
  3. Le istruzioni e i successivi aggiornamenti sono  pubblicati  sul
sito Internet della Corte dei conti, con indicazione  della  relativa
decorrenza.