Art. 10 Istruzioni tecnico-operative 1. La Direzione generale per i servizi informativi automatizzati emana le istruzioni tecnico-operative concernenti l'applicazione delle disposizioni di cui al presente decreto. 2. Con le istruzioni sono stabilite, tra l'altro, le specifiche tecniche di dettaglio relative alla dimensione massima dei messaggi, ai formati ammissibili, al contenuto e all'oggetto dei messaggi, alle modalita' di accesso ai messaggi contenenti dati sensibili. 3. Le istruzioni e i successivi aggiornamenti sono pubblicati sul sito Internet della Corte dei conti, con indicazione della relativa decorrenza.