Art. 10 Organi periferici di sicurezza 1. Presso le articolazioni dei Ministeri, delle strutture governative, dello Stato Maggiore della Difesa, delle Forze armate, del Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti, del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, del Comando Generale della Guardia di Finanza o degli enti pubblici legittimati alla trattazione di informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato possono essere istituiti, sia in sede centrale che decentrata, su autorizzazione dell'Organo nazionale di sicurezza, Organi periferici di sicurezza laddove, anche in ragione della collocazione fisica, lo richiedano comprovate ragioni di sicurezza e di correntezza della trattazione e gestione della documentazione classificata. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 1, presso le articolazioni ove e' costituito un Organo periferico la responsabilita' relativa alla sicurezza delle informazioni fa capo alla massima autorita' preposta all'articolazione stessa. 2. All'Organo periferico di sicurezza e' preposto un "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato". 3. In caso di costituzione di un Organo periferico di sicurezza il Funzionario o Ufficiale alla sicurezza dell'Organo centrale di sicurezza, sulla base delle esigenze connesse alla trattazione di informazioni classificate, a diffusione esclusiva o coperte da segreto di Stato, puo', in alternativa: a) rimettere al titolare dell'articolazione amministrativa decentrata (Capo dipartimento, Direttore generale, Ispettore generale, Capo di Rappresentanza Diplomatica, Prefetto, Questore, Comandante militare) o dell'ente la nomina del "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato" e di un suo sostituto. Spetta in tal caso al predetto titolare il compito di nominare, su proposta del "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato", gli altri responsabili della sicurezza di cui alla lettera b), e relativi sostituti; b) nominare il "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato", ed un suo sostituto e, su proposta del predetto "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato", il "Capo della Segreteria di sicurezza" che assume la denominazione di Funzionario o Ufficiale di controllo designato e due suoi sostituti e, quando necessario, il "Funzionario o Ufficiale COMSEC designato", il "Funzionario o Ufficiale CIS designato", il "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza fisica designato", il "Custode del materiale CIFRA", e un sostituto di ciascuno di essi; c) nominare il "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato" ed un suo sostituto, e disporre che il "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato" nomini tutti gli altri responsabili della sicurezza di cui alla lettera b), e relativi sostituti. 4. Per l'effettivo esercizio delle funzioni il "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato" si avvale del capo della Segreteria di sicurezza istituita presso l'Organo periferico, denominato "Funzionario/Ufficiale di controllo designato", coadiuvato da personale esperto nella trattazione e gestione dei documenti classificati. 5. L'Organo periferico di sicurezza e' il complesso costituito dal "Funzionario alla sicurezza designato" o "Ufficiale alla sicurezza designato", dal "Funzionario COMSEC designato" o "Ufficiale COMSEC designato", dal "Funzionario CIS designato" o "Ufficiale CIS designato", dal "Funzionario alla sicurezza fisica designato" o "Ufficiale alla sicurezza fisica designato", dal "Capo della Segreteria di sicurezza", dal "Centro CIFRA", dal "Custode del materiale CIFRA" e dalla stessa Segreteria di sicurezza. 6. Il "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato" munito di adeguata abilitazione di sicurezza, dirige, coordina e controlla tutte le attivita' che riguardano la protezione e la tutela delle informazioni classificate o coperte da segreto di Stato. 7. Gli incarichi di "Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato" e gli altri incarichi previsti al comma 5 non possono essere assolti dalla stessa persona, salvo casi eccezionali connessi ad esigenze organiche o funzionali. 8. Dall'Organo periferico di sicurezza, ove istituito, possono dipendere le Segreterie di sicurezza e i Punti di controllo costituiti ai sensi dell'art. 11 presso piu' sedi decentrate della stessa amministrazione o ente sul territorio nazionale o in un'area territoriale omogenea. 9. L'Organo periferico di sicurezza provvede a segnalare al Funzionario o Ufficiale alla sicurezza i nominativi delle persone, adeguatamente abilitate, che, nell'ambito dell'Organo periferico stesso e delle Segreterie di sicurezza e dei Punti di controllo dipendenti, sono autorizzate dal Funzionario o Ufficiale alla sicurezza designato ad attribuire alle informazioni, ai documenti e ai materiali la classifica di segretezza SEGRETISSIMO, con o senza qualifica di sicurezza, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 giugno 2009, n. 7.