Art. 10 
 
 
                   Trasmissione delle informazioni 
                e dei piani di risoluzione di gruppo 
 
  1. La capogruppo trasmette  alla  Banca  d'Italia  le  informazioni
richieste in conformita' dell'articolo 9. Le informazioni  riguardano
tutti i soggetti cui il piano di risoluzione si riferisce. 
  2. La Banca d'Italia trasmette le informazioni  acquisite  a  norma
del comma 1 all'ABE, nonche', in caso di gruppo con componenti aventi
sede legale in altri Stati membri: 
    a) alle autorita' di risoluzione delle societa' controllate; 
    b) alle autorita' di risoluzione degli altri Stati membri in  cui
sono stabilite succursali  significative,  per  quanto  attiene  alle
succursali; 
    c) ove rilevanti, alle  autorita'  competenti  rappresentate  nei
collegi delle  autorita'  di  vigilanza  o  con  le  quali  e'  stato
stipulato un accordo di coordinamento e cooperazione; e 
    d) alle autorita' di risoluzione degli altri Stati membri in  cui
hanno sede legale le societa' diverse da una banca  o  una  SIM,  che
controllano una banca. 
  3. Le informazioni trasmesse alle autorita'  di  cui  al  comma  2,
lettere a), b), c), nonche' alle autorita' competenti delle  societa'
controllate comprendono almeno tutte le informazioni  riguardanti  la
societa' controllata o la succursale significativa di loro rispettiva
competenza. Le informazioni  fornite  all'ABE  comprendono  tutte  le
informazioni  d'interesse  dell'ABE  in   relazione   ai   piani   di
risoluzione  di  gruppo.  Le   informazioni   relative   a   societa'
controllate aventi sede legale in Stati terzi sono  trasmesse  previo
consenso dell'autorita' competente o di risoluzione interessata. 
  4. I piani di risoluzione e  i  piani  di  risoluzione  di  gruppo,
nonche' ogni loro eventuale modifica, sono trasmessi  alle  autorita'
competenti interessate. 
  5. Alla banca interessata e' trasmessa una sintesi  degli  elementi
fondamentali del piano.