Art. 10 
 
 
                       Obblighi dell'organismo 
 
  1. Salvo quanto disposto dall'articolo  4,  comma  3,  lettera  c),
l'organismo non puo' assumere diritti e  obblighi  connessi  con  gli
affari trattati dai gestori della crisi che operano presso di  se'  o
presso altri organismi iscritti nel registro. 
  2. Il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i  gestori
della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza
dell'affare, e prima di conferire ciascun  incarico  sottoscrive  una
dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo  non  si  trova  in
conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione e' portata a
conoscenza del tribunale contestualmente al deposito  della  proposta
di accordo o  di  piano  del  consumatore  ovvero  della  domanda  di
liquidazione. 
  3. Al  momento  del  conferimento  dell'incarico  l'organismo  deve
comunicare al debitore il grado di complessita' dell'opera,  fornendo
tutte le informazioni utili circa gli oneri  ipotizzabili  fino  alla
conclusione dell'incarico e  deve  altresi'  indicare  i  dati  della
polizza assicurativa di cui all'articolo 4, comma 3, lettera  c).  La
misura del compenso e' previamente  resa  nota  al  debitore  con  un
preventivo, indicando per le  singole  attivita'  tutte  le  voci  di
costo, comprensive di spese, oneri e contributi. 
  4. L'organismo e' obbligato a portare a  conoscenza  dei  creditori
l'accordo  concluso  con  il  debitore  per  la  determinazione   del
compenso. 
  5.  L'organismo  e'  tenuto   ad   adottare   un   regolamento   di
autodisciplina. Il regolamento deve in ogni caso individuare, secondo
criteri di  proporzionalita',  i  casi  di  decadenza  e  sospensione
dall'attivita' dei gestori che  sono  privi  dei  requisiti  o  hanno
violato gli obblighi previsti dal presente decreto e derivanti  dagli
incarichi ricevuti nonche'  la  procedura  per  l'applicazione  delle
relative  sanzioni,  e  determinare   i   criteri   di   sostituzione
nell'incarico. 
  6. Nel caso di violazione degli  obblighi  dell'organismo  previsti
dal presente decreto il responsabile dispone la  sospensione  e,  nei
casi piu' gravi, la cancellazione dell'organismo dal  registro.  Allo
stesso modo si procede quando l'organismo ha omesso  di  adottare  le
misure di sospensione e decadenza nei casi di cui al comma 5.