Art. 10 Obblighi dell'organismo 1. Salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 3, lettera c), l'organismo non puo' assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai gestori della crisi che operano presso di se' o presso altri organismi iscritti nel registro. 2. Il referente distribuisce equamente gli incarichi tra i gestori della crisi, tenuto conto in ogni caso della natura e dell'importanza dell'affare, e prima di conferire ciascun incarico sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulta che l'organismo non si trova in conflitto d'interessi con la procedura. La dichiarazione e' portata a conoscenza del tribunale contestualmente al deposito della proposta di accordo o di piano del consumatore ovvero della domanda di liquidazione. 3. Al momento del conferimento dell'incarico l'organismo deve comunicare al debitore il grado di complessita' dell'opera, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico e deve altresi' indicare i dati della polizza assicurativa di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c). La misura del compenso e' previamente resa nota al debitore con un preventivo, indicando per le singole attivita' tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. 4. L'organismo e' obbligato a portare a conoscenza dei creditori l'accordo concluso con il debitore per la determinazione del compenso. 5. L'organismo e' tenuto ad adottare un regolamento di autodisciplina. Il regolamento deve in ogni caso individuare, secondo criteri di proporzionalita', i casi di decadenza e sospensione dall'attivita' dei gestori che sono privi dei requisiti o hanno violato gli obblighi previsti dal presente decreto e derivanti dagli incarichi ricevuti nonche' la procedura per l'applicazione delle relative sanzioni, e determinare i criteri di sostituzione nell'incarico. 6. Nel caso di violazione degli obblighi dell'organismo previsti dal presente decreto il responsabile dispone la sospensione e, nei casi piu' gravi, la cancellazione dell'organismo dal registro. Allo stesso modo si procede quando l'organismo ha omesso di adottare le misure di sospensione e decadenza nei casi di cui al comma 5.