Art. 10 
 
 
                        Obblighi del gestore 
 
  1. Il  gestore  della  vendita  telematica  non  puo'  partecipare,
neppure per interposta persona, alle operazioni di vendita  dei  beni
oggetto delle  procedure  pendenti  innanzi  agli  uffici  giudiziari
compresi nel distretto di Corte d'appello rispetto al quale e'  stato
iscritto. 
  2. Il legale rappresentante del gestore della vendita telematica, o
un suo procuratore, sottoscrive una dichiarazione dalla quale risulti
che  il  gestore  non  si  trova  in  conflitto  d'interesse  con  la
procedura. La dichiarazione e' portata a conoscenza  del  giudice  al
momento dell'accettazione dell'incarico. 
  3. I gestori della vendita  telematica  si  dotano  di  un  manuale
operativo dei servizi, in  cui  vengono  descritti  le  modalita'  di
esecuzione dei servizi, nonche' i prezzi praticati con indicazione di
eventuali differenziazioni per distretto o circondario. Le  modalita'
di esecuzione  dei  servizi  e  i  relativi  prezzi  dovranno  essere
pubblicati sui siti dei gestori delle vendite telematiche. 
  4. Nel caso di violazione degli obblighi del gestore della  vendita
telematica previsti dal presente decreto il responsabile  dispone  la
sospensione e, nei casi piu' gravi, la cancellazione del gestore  dal
registro.