Art. 10 
 
 
          Attivazione della garanzia del Fondo di garanzia 
 
  1. L'intermediario aderente, alla maturazione delle condizioni  per
il diritto alla restituzione del finanziamento assistito da garanzia,
notifica al datore di lavoro, la richiesta di  rimborso  della  somma
erogata, al netto dell'importo  eventualmente  gia'  restituito,  con
distinta evidenza della quota capitale e della quota a  servizio  del
prestito, comprensiva degli interessi e di ogni altro onere,  secondo
modalita' e tempistiche definite nell'Accordo quadro  su  indicazione
dell'INPS. 
  2. La predetta comunicazione evidenzia  che,  in  caso  di  mancato
adempimento nel termine di trenta giorni dall'avvenuta  notifica,  il
Fondo di garanzia e' surrogato di diritto all'intermediario  aderente
nel privilegio di cui all'articolo  46  del  decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n.  385,  e  l'INPS  e'  legittimato  ad  operare  la
riscossione del credito non restituito avvalendosi  della  formazione
dell'avviso di addebito con titolo esecutivo di cui  all'articolo  30
del  decreto-legge  31  maggio   2010,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e  di  ogni  altro
strumento di riscossione previsto dalle  disposizioni  di  legge.  La
comunicazione di cui al comma 1  riporta  la  data  di  scadenza  del
rimborso, ancorche' in misura parziale, del  finanziamento  assistito
da garanzia, a decorrere dalla quale, in caso  di  inadempimento,  il
datore di lavoro e' tenuto a  corrispondere,  all'INPS,  le  sanzioni
civili nella misura di cui all'articolo 116,  comma  8,  lettera  a),
della legge 22 dicembre 2000, n. 388. 
  3.  L'intermediario  aderente,  accertato  il   mancato   rimborso,
ancorche' in forma parziale, del finanziamento ai sensi dell'articolo
6, decorsi infruttuosamente 30 giorni dalla data  dell'inadempimento,
notifica all'INPS la richiesta di intervento del Fondo  di  garanzia,
secondo l'apposita modulistica predisposta dall'INPS,  corredata  dei
seguenti elementi informativi: 
  a) copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati  i
beni oggetto del  privilegio  di  cui  all'articolo  46  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  b) copia della richiesta di rimborso di cui al comma  1,  corredata
degli estremi comprovanti l'avvenuta notifica; 
  c) attestazione dei flussi finanziari  afferenti  al  contratto  di
finanziamento, con evidenza della quota  capitale  e  della  quota  a
servizio del prestito. 
  4. L'intermediario aderente, al verificarsi  degli  eventi  di  cui
all'articolo 7, comma 5, avvia le procedure di recupero  del  credito
mediante deposito dell'istanza di ammissione  allo  stato  passivo  o
atto  equivalente.  Entro  i  successivi  sessanta  giorni   notifica
all'INPS la richiesta di intervento del Fondo  di  garanzia,  secondo
l'apposita modulistica predisposta dall'INPS,  corredata  almeno  dei
seguenti elementi informativi: 
  a) copia del contratto di finanziamento nel quale siano indicati  i
beni oggetto del  privilegio  di  cui  all'articolo  46  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 
  b) copia della documentazione comprovante l'avvio  delle  procedure
di recupero; 
  c) attestazione dei flussi finanziari  afferenti  al  contratto  di
finanziamento, con evidenza della quota capitale  e  della  quota  al
servizio del prestito. 
  5. La richiesta di  intervento  del  Fondo  di  garanzia  da  parte
dell'intermediario  aderente  deve  essere  presentata,  a  pena   di
decadenza: 
  a) per i finanziamenti da restituire entro il 30 ottobre 2018,  nel
termine del 31 marzo 2019; 
  b) in relazione alle casistiche di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e
5, nel termine di 6 mesi dalle decorrenze ivi previste, in  relazione
alle specifiche fattispecie. 
  6. Entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta  di  cui  al
comma 3, l'INPS perfeziona il pagamento, all'intermediario  aderente,
del finanziamento assistito da garanzia non rimborsato dal datore  di
lavoro nei limiti di importo di cui all'articolo 9, comma 3. 
  7. Nel caso non risulti completa la documentazione di cui ai  commi
3 e 4, il termine di cui al comma 6 e'  sospeso  fino  alla  data  di
ricezione della documentazione mancante. La garanzia del Fondo decade
qualora la documentazione non pervenga all'INPS entro il  termine  di
90 giorni dalla data della richiesta della documentazione mancante. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385 si veda nelle note all'art. 6. 
              - L'art. 30 del decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78
          (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di competitivita' economica), reca: 
              «Art. 30 (Potenziamento  dei  processi  di  riscossione
          dell'INPS).  -  1.  A  decorrere  dal  1°   gennaio   2011,
          l'attivita' di riscossione relativa al recupero delle somme
          a qualunque titolo dovute  all'INPS,  anche  a  seguito  di
          accertamenti  degli  uffici,  e'  effettuata  mediante   la
          notifica di un avviso di  addebito  con  valore  di  titolo
          esecutivo. 
              2. L'avviso  di  addebito  deve  contenere  a  pena  di
          nullita'  il  codice  fiscale  del   soggetto   tenuto   al
          versamento, il  periodo  di  riferimento  del  credito,  la
          causale del credito, gli importi addebitati  ripartiti  tra
          quota capitale, sanzioni e  interessi  ove  dovuti  nonche'
          l'indicazione dell'agente della riscossione  competente  in
          base al domicilio fiscale presente nell'anagrafe tributaria
          alla  data  di  formazione  dell'avviso.  L'avviso   dovra'
          altresi' contenere l'intimazione ad adempiere l'obbligo  di
          pagamento degli importi  nello  stesso  indicati  entro  il
          termine  di  sessanta   giorni   dalla   notifica   nonche'
          l'indicazione che,  in  mancanza  del  pagamento,  l'agente
          della riscossione indicato nel medesimo  avviso  procedera'
          ad espropriazione forzata, con i poteri, le facolta'  e  le
          modalita' che disciplinano la riscossione  a  mezzo  ruolo.
          L'avviso deve essere  sottoscritto,  anche  mediante  firma
          elettronica, dal responsabile dell'ufficio  che  ha  emesso
          l'atto. Ai fini dell'espropriazione  forzata,  l'esibizione
          dell'estratto dell'avviso di cui al comma 1, come trasmesso
          all'agente della riscossione secondo le modalita'  indicate
          al  comma  5,   tiene   luogo,   a   tutti   gli   effetti,
          dell'esibizione dell'atto stesso in tutti  i  casi  in  cui
          l'agente della riscossione ne attesti la provenienza. 
              3. 
              4.  L'avviso  di  addebito   e'   notificato   in   via
          prioritaria   tramite   posta    elettronica    certificata
          all'indirizzo  risultante  dagli  elenchi  previsti   dalla
          legge, ovvero previa eventuale  convenzione  tra  comune  e
          INPS, dai messi  comunali  o  dagli  agenti  della  polizia
          municipale. La notifica puo' essere eseguita anche mediante
          invio di raccomandata con avviso di ricevimento. 
              5. L'avviso di cui al  comma  2  viene  consegnato,  in
          deroga alle disposizione contenute nel decreto  legislativo
          26 febbraio 1999, n. 46, agli agenti della riscossione  con
          le modalita' e i termini stabiliti dall'Istituto  Nazionale
          della Previdenza Sociale. 
              6. All'atto  dell'affidamento  e,  successivamente,  in
          presenza di  nuovi  elementi,  l'INPS  fornisce,  anche  su
          richiesta  dell'agente   della   riscossione,   tutti   gli
          elementi, utili a  migliorare  l'efficacia  dell'azione  di
          recupero. 
              7. 
              8. 
              9. 
              10. L'art. 25, comma  2,  del  decreto  legislativo  26
          febbraio 1999, n. 46, e' abrogato. 
              11. 
              12. 
              13. In caso di  mancato  o  ritardato  pagamento  delle
          somme richieste con l'avviso di cui al comma 2 le  sanzioni
          e le somme aggiuntive dovute  sono  calcolate,  secondo  le
          disposizioni che le regolano, fino alla data del pagamento.
          All'agente della riscossione spettano l'aggio,  interamente
          a carico del debitore, ed il rimborso delle spese  relative
          alle procedure esecutive, previste dall'art. 17 del decreto
          legislativo 13 aprile 1999, n. 112. 
              14. Ai fini di cui al presente articolo, i  riferimenti
          contenuti in norme vigenti al ruolo, alle somme iscritte  a
          ruolo e alla cartella di pagamento si intendono  effettuati
          ai fini del recupero delle somme dovute a qualunque  titolo
          all'INPS al titolo esecutivo emesso dallo stesso  Istituto,
          costituito dall'avviso di addebito contenente l'intimazione
          ad adempiere l'obbligo di pagamento  delle  medesime  somme
          affidate per il recupero agli agenti della riscossione. 
              15.  I  rapporti  con  gli  agenti  della   riscossione
          continueranno ad essere regolati  secondo  le  disposizioni
          vigenti.». 
              - L'art. 116, comma 8, lettera a), della  citata  legge
          23 dicembre 2000, n. 388 reca: 
              «Art. 116 (Misure per favorire l'emersione  del  lavoro
          irregolare). - (Omissis). 
              8. I soggetti  che  non  provvedono  entro  il  termine
          stabilito al pagamento dei contributi o premi  dovuti  alle
          gestioni  previdenziali   ed   assistenziali,   ovvero   vi
          provvedono  in  misura  inferiore  a  quella  dovuta,  sono
          tenuti: 
                a) nel caso  di  mancato  o  ritardato  pagamento  di
          contributi o premi, il cui ammontare  e'  rilevabile  dalle
          denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una
          sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale
          di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione  civile
          non puo' essere superiore al 40 per cento dell'importo  dei
          contributi o premi non corrisposti  entro  la  scadenza  di
          legge.». 
              - Per il testo dell'art. 46 del decreto legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, vedi note all'art. 6.