Art. 10
Nuove disposizioni in materia di Anagrafe Nazionale della Popolazione
Residente e di carta d'identita' elettronica
1. All'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: "2-bis. L'ANPR
contiene altresi' l'archivio nazionale informatizzato dei registri di
stato civile tenuti dai comuni e fornisce i dati ai fini della tenuta
delle liste di cui all'articolo 1931 del codice dell'ordinamento
militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, secondo
le modalita' definite con uno dei decreti di cui al comma 6, in cui
e' stabilito anche un programma di integrazione da completarsi entro
il 31 dicembre 2018.";
b) i primi due periodi del comma 3 sono sostituiti dai seguenti:
"L'ANPR assicura ai singoli comuni la disponibilita' dei dati, degli
atti e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di
competenza statale attribuite al sindaco ai sensi dell'articolo 54,
comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e mette
a disposizione dei comuni un sistema di controllo, gestione e
interscambio, puntuale e massivo, di dati, servizi e transazioni
necessario ai sistemi locali per lo svolgimento delle funzioni
istituzionali di competenza comunale. Al fine dello svolgimento delle
proprie funzioni, ad eccezione di quelle assicurate dall'ANPR e solo
fino al completamento dell'Anagrafe nazionale, il comune puo'
utilizzare i dati anagrafici eventualmente conservati localmente,
costantemente allineati con l'ANPR.".
2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero dell'interno, in
attuazione dell'articolo 1, comma 306, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, si avvale della societa' di cui all'articolo 83, comma 15,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le attivita' di
implementazione dell'ANPR, ivi incluse quelle di progettazione, sono
curate dal Ministero dell' interno d'intesa con l'Agenzia per
l'Italia digitale.
3. All'articolo 7-vicies ter, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. L'emissione della
carta d'identita' elettronica e' riservata al Ministero dell'interno
che vi provvede nel rispetto delle norme di sicurezza in materia di
carte valori, di documenti di sicurezza della Repubblica e degli
standard internazionali di sicurezza. Con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione ed il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la
protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-citta' autonomie
locali, sono definite le caratteristiche tecniche, le modalita' di
produzione, di emissione, di rilascio della carta d'identita'
elettronica, nonche' di tenuta del relativo archivio informatizzato."
4. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, i
commi 2 e 3 sono abrogati.
5. In attesa dell'attuazione del comma 3 si mantiene il rilascio
della carta d'identita' elettronica di cui all'articolo 7-vicies ter,
comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
6. Per gli oneri derivanti dai commi 1 e 3 del presente articolo e'
autorizzata la spesa per investimenti di 59,5 milioni di euro per
l'anno 2015, di 8 milioni di euro l'anno 2016 e di 62,5 milioni di
euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020 e, per le
attivita' di gestione, di 0,7 milioni di euro a decorrere dall'anno
2016. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto a 59,5
milioni di euro per l'anno 2015, a 8 milioni di euro l'anno 2016 e a
62,5 milioni di euro, ogni cinque anni, a decorrere dall'anno 2020,
mediante corrispondente utilizzo delle risorse, anche in conto
residui, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del decreto-legge 13
maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e, quanto a 0,7 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.