Art. 10 
 
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo  2001,  n.
151,  in  materia  di  congedo  parentale  nei  casi  di  adozione  e
                             affidamento 
 
  1. All'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,
sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al comma 2 le  parole:  «entro  otto  anni  dall'ingresso  del
minore in famiglia» sono sostituite  dalle  seguenti:  «entro  dodici
anni dall'ingresso del minore in famiglia; 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. L'indennita' di cui all'articolo 34, comma 1, e' dovuta, per il
periodo  massimo  complessivo  ivi  previsto,  entro   i   sei   anni
dall'ingresso del minore in famiglia.». 
 
          Note all'art. 10: 
              - Si riporta l'art. 36 del citato  decreto  legislativo
          n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto: 
              «Art. 36 (Adozioni e affidamenti). - (Omissis). 
              2. Il congedo parentale puo' essere fruito dai genitori
          adottivi e affidatari, qualunque  sia  l'eta'  del  minore,
          entro dodici anni dall'ingresso del minore in  famiglia,  e
          comunque non oltre il raggiungimento della maggiore eta'. 
              3. L'indennita' di cui all'art. 34, comma 1, e' dovuta,
          per il periodo massimo complessivo ivi  previsto,  entro  i
          sei anni dall'ingresso del minore in famiglia.».