Art. 10
Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, in materia di congedo parentale nei casi di adozione e
affidamento
1. All'articolo 36 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 le parole: «entro otto anni dall'ingresso del
minore in famiglia» sono sostituite dalle seguenti: «entro dodici
anni dall'ingresso del minore in famiglia;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'indennita' di cui all'articolo 34, comma 1, e' dovuta, per il
periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i sei anni
dall'ingresso del minore in famiglia.».
Note all'art. 10:
- Si riporta l'art. 36 del citato decreto legislativo
n. 151 del 2001, come modificato dal presente decreto:
«Art. 36 (Adozioni e affidamenti). - (Omissis).
2. Il congedo parentale puo' essere fruito dai genitori
adottivi e affidatari, qualunque sia l'eta' del minore,
entro dodici anni dall'ingresso del minore in famiglia, e
comunque non oltre il raggiungimento della maggiore eta'.
3. L'indennita' di cui all'art. 34, comma 1, e' dovuta,
per il periodo massimo complessivo ivi previsto, entro i
sei anni dall'ingresso del minore in famiglia.».