Art. 10 Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria 1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 236: 1) alla rubrica, dopo le parole: «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria»; 2) al primo comma, dopo le parole «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria»; 3) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).»; b) all'articolo 236-bis, primo comma, dopo le parole «182-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «, 182-septies».