Art. 10. Durata dell'Accordo 1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui l'Italia notifichera' per iscritto agli Stati Uniti il completamento delle proprie procedure interne necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo. 2. Ciascuna Parte puo' denunciare il presente Accordo inviandone notifica all'altra Parte per iscritto. La denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data della notifica di denuncia. 3. Le Parti, entro il 31 dicembre 2016, si consultano in buona fede per modificare il presente Accordo come necessario per tener conto dei progressi nell'attuazione degli impegni di cui all'art. 6. In fede, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, in duplice esemplare, in lingua inglese ed italiana, entrambi i testi facenti egualmente fede, il giorno 10 gennaio 2014 Parte di provvedimento in formato grafico