(Accordo-art. 10)
 
                              Art. 10. 
                         Durata dell'Accordo 
 
  1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data in cui l'Italia
notifichera' per iscritto agli Stati  Uniti  il  completamento  delle
proprie  procedure  interne  necessarie  all'entrata  in  vigore  del
presente Accordo. 
  2. Ciascuna Parte puo' denunciare il  presente  Accordo  inviandone
notifica all'altra Parte per iscritto.  La  denuncia  ha  effetto  il
primo giorno del mese successivo allo scadere di  un  periodo  di  12
mesi a decorrere dalla data della notifica di denuncia. 
  3. Le Parti, entro il 31 dicembre 2016, si consultano in buona fede
per modificare il presente Accordo come necessario  per  tener  conto
dei progressi nell'attuazione degli impegni di cui all'art. 6. 
  In fede, i sottoscritti,  debitamente  autorizzati  dai  rispettivi
Governi, hanno firmato il presente Accordo. 
  Fatto a Roma, in duplice esemplare, in lingua inglese ed  italiana,
entrambi i testi facenti egualmente fede, il giorno 10 gennaio 2014 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico