Art. 10 
 
                      Certificato di sicurezza 
 
  1. Al fine di garantire il sicuro  e  affidabile  espletamento  dei
servizi ferroviari, il certificato di sicurezza  di  cui  al  decreto
legislativo 10 agosto 2007,  n.  162,  attesta  la  conformita'  alle
normative nazionali ed  europee,  per  quanto  riguarda  i  requisiti
tecnici e operativi specifici per i servizi ferroviari e i  requisiti
di  sicurezza  relativi  al  personale,  al  materiale   rotabile   e
all'organizzazione interna  dell'impresa,  con  particolare  riguardo
agli standard in materia di  sicurezza  della  circolazione  ed  alle
disposizioni e prescrizioni emanate per le  singole  linee  e  per  i
singoli servizi. 
  2. E' facolta' dell'impresa richiedere il rilascio del  certificato
di sicurezza prima del rilascio della licenza. 
  3. La disposizione di cui all'articolo 27,  comma  4,  del  decreto
legislativo 10 agosto 2007, n. 162, si  applica  sino  alla  data  di
entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1, comma 6. Decorso
tale termine, il certificato di sicurezza e' rilasciato  dall'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie. 
 
          Note all'art. 10: 
              Per il decreto legislativo 10 agosto 2007, n.  162,  si
          veda nelle note alle premesse. 
              Il comma 4 dell' art. 27 del decreto legislativo n. 162
          del 2007, gia'  citato  nelle  note  alle  premesse,  cosi'
          recita: 
              "Art. 27. (Disposizioni transitorie e finali) 
              (Omissis). 
              4. Sulle reti regionali non isolate e su quelle isolate
          interessate da  traffico  merci  individuate  dall'art.  1,
          comma 2, del decreto legislativo 8  luglio  2003,  n.  188,
          l'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al   presente
          decreto e' attuata quando risultino completati  sistemi  di
          attrezzaggio  idonei  a  rendere  compatibili   i   livelli
          tecnologici delle medesime reti regionali  a  quelli  della
          rete nazionale per permettere l'unificazione degli standard
          di sicurezza, dei regolamenti  e  delle  procedure  per  il
          rilascio  del  certificato  di  sicurezza.  Con  successivi
          provvedimenti  della  direzione  generale  competente   del
          Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite  le
          regioni interessate, sono fissati i termini entro  i  quali
          le suddette reti regionali devono completare i  sistemi  di
          attrezzaggio compatibili a  quelli  della  rete  nazionale.
          Sulle reti regionali, per le quali non risultano completati
          gli  adeguamenti  tecnologici   di   cui   sopra,   possono
          continuare ad operare senza  certificato  di  sicurezza  le
          imprese     ferroviarie     controllate     dal     gestore
          dell'infrastruttura, o facenti  parte  della  societa'  che
          gestisce l'infrastruttura; in tale  caso  il  direttore  di
          esercizio e' responsabile di tutti gli obblighi di legge di
          cui al decreto del Presidente della  Repubblica  11  luglio
          1980, n. 753 (34). 
              (Omissis).".