Art. 10 
 
 
Disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri.  Procedura  di
                       infrazione n. 2014/2235 
 
  1. All'articolo 5, comma 7-ter, secondo periodo,  del  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, le  parole:  «L'allontanamento  e'  eseguito»
sono sostituite dalle seguenti: «In  presenza  di  accordi  o  intese
bilaterali con altri Stati  membri  dell'Unione  europea  entrati  in
vigore in data anteriore al  13  gennaio  2009,  l'allontanamento  e'
eseguito». 
 
          Note all'art. 10: 
              Il testo del comma 7-ter dell'articolo  5  del  decreto
          legislativo 25 luglio  1998,  n.  286  (Testo  unico  delle
          disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione  e
          norme sulla condizione dello straniero),  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 18  agosto  1998,  n.  191,  S.O.,  come
          modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 5 (Permesso di soggiorno). - (Omissis). 
              7-ter. Nei confronti dello  straniero  che  ha  violato
          l'intimazione  di  cui  al  comma  7-bis  e'  adottato   il
          provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          comma 2. In presenza di accordi  o  intese  bilaterali  con
          altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in
          data anteriore al  13  gennaio  2009,  l'allontanamento  e'
          eseguito  verso  lo  Stato  membro  che  ha  rilasciato  il
          permesso di soggiorno o altra autorizzazione al  soggiorno.
          Qualora  sussistano  i  presupposti  per   l'adozione   del
          provvedimento di  espulsione  ai  sensi  dell'articolo  13,
          comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge
          27 luglio 2005,  n.  144,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 31 luglio 2005, n.  155,  il  provvedimento  di
          espulsione e' adottato  sentito  lo  Stato  membro  che  ha
          rilasciato il permesso di soggiorno o altra  autorizzazione
          e l'allontanamento e' eseguito con destinazione  fuori  del
          territorio dell'Unione europea. 
              (Omissis).".