Art. 10 
 
 
      Riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere 
         di commercio, industria, artigianato e agricoltura 
 
  1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per
la riforma dell'organizzazione, delle funzioni  e  del  finanziamento
delle camere di  commercio,  industria,  artigianato  e  agricoltura,
anche mediante la modifica della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come
modificata dal decreto legislativo 15 febbraio  2010,  n.  23,  e  il
conseguente riordino delle  disposizioni  che  regolano  la  relativa
materia. Il decreto legislativo e' adottato nel rispetto dei seguenti
principi e criteri direttivi: 
    a) determinazione del diritto  annuale  a  carico  delle  imprese
tenuto  conto  delle  disposizioni  di  cui   all'articolo   28   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    b) ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, con riduzione
del numero dalle attuali 105 a non piu' di 60  mediante  accorpamento
di due o piu' camere  di  commercio;  possibilita'  di  mantenere  la
singola camera di commercio non accorpata sulla base  di  una  soglia
dimensionale minima di 75.000 imprese  e  unita'  locali  iscritte  o
annotate nel registro delle imprese, salvaguardando  la  presenza  di
almeno una  camera  di  commercio  in  ogni  regione,  prevedendo  la
istituibilita' di una camera di commercio in ogni provincia  autonoma
e citta' metropolitana  e,  nei  casi  di  comprovata  rispondenza  a
indicatori di efficienza e di  equilibrio  economico,  tenendo  conto
delle   specificita'   geo-economiche   dei   territori    e    delle
circoscrizioni territoriali di  confine,  nonche'  definizione  delle
condizioni in presenza delle quali possono essere istituite le unioni
regionali o interregionali; previsione, fermo  restando  il  predetto
limite massimo di circoscrizioni territoriali,  dei  presupposti  per
l'eventuale mantenimento delle camere  di  commercio  nelle  province
montane di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 7 aprile 2014, n.
56, e, anche in deroga alle soglie dimensionali minime, nei territori
montani delle regioni insulari privi  di  adeguate  infrastrutture  e
collegamenti pubblici stradali e ferroviari; previsione di misure per
assicurare alle camere di commercio accorpate la neutralita'  fiscale
delle operazioni derivanti  dai  processi  di  accorpamento  e  dalla
cessione e dal conferimento  di  immobili  e  di  partecipazioni,  da
realizzare attraverso  l'eventuale  esenzione  da  tutte  le  imposte
indirette, con esclusione dell'imposta sul valore aggiunto; 
    c) ridefinizione dei compiti e delle  funzioni,  con  particolare
riguardo a quelle di pubblicita' legale generale  e  di  settore,  di
semplificazione amministrativa, di tutela del  mercato,  limitando  e
individuando gli ambiti di attivita' nei quali svolgere  la  funzione
di  promozione  del  territorio  e  dell'economia   locale,   nonche'
attribuendo al sistema camerale specifiche competenze, anche delegate
dallo Stato e dalle regioni, eliminando  le  duplicazioni  con  altre
amministrazioni pubbliche, limitando le partecipazioni  societarie  a
quelle necessarie per lo  svolgimento  delle  funzioni  istituzionali
nonche' per lo svolgimento di attivita' in regime di  concorrenza,  a
tal fine esplicitando  criteri  specifici  e  vincolanti,  eliminando
progressivamente  le  partecipazioni  societarie  non  essenziali   e
gestibili secondo criteri di efficienza da soggetti privati; 
    d)   riordino   delle   competenze   relative   alla   tenuta   e
valorizzazione  del  registro  delle  imprese  presso  le  camere  di
commercio, con particolare riguardo alle funzioni di promozione della
trasparenza del  mercato  e  di  pubblicita'  legale  delle  imprese,
garantendo la continuita' operativa del sistema informativo nazionale
e l'unitarieta' di indirizzo applicativo e interpretativo  attraverso
il ruolo di coordinamento del Ministero dello sviluppo economico; 
    e) definizione da parte del Ministero dello  sviluppo  economico,
sentita  l'Unioncamere,  di  standard  nazionali  di  qualita'  delle
prestazioni delle  camere  di  commercio,  in  relazione  a  ciascuna
funzione fondamentale, ai relativi servizi ed  all'utilita'  prodotta
per le imprese, nonche' di un  sistema  di  monitoraggio  di  cui  il
Ministero  dello  sviluppo  economico  si  avvale  per  garantire  il
rispetto degli standard; 
    f) riduzione del numero  dei  componenti  dei  consigli  e  delle
giunte e riordino della  relativa  disciplina,  compresa  quella  sui
criteri di elezione, in modo da assicurare un'adeguata  consultazione
delle  imprese,  e  sul  limite  ai  mandati,  nonche'  delle  unioni
regionali, delle  aziende  speciali  e  delle  societa'  controllate;
individuazione di criteri che garantiscano, in caso di  accorpamento,
la  rappresentanza  equilibrata  negli  organi  camerali  delle  basi
associative  delle  camere  di  commercio  accorpate,  favorendo   il
mantenimento dei servizi sul territorio;  riordino  della  disciplina
dei compensi dei  relativi  organi,  prevedendo  la  gratuita'  degli
incarichi diversi da quelli  nei  collegi  dei  revisori  dei  conti;
definizione  di  limiti  al   trattamento   economico   dei   vertici
amministrativi delle camere di commercio e delle aziende speciali; 
    g) introduzione di una disciplina  transitoria  che  tenga  conto
degli accorpamenti gia' deliberati alla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge; 
    h) introduzione di una disciplina  transitoria  che  assicuri  la
sostenibilita' finanziaria, anche con riguardo ai progetti  in  corso
per  la  promozione  dell'attivita'  economica   all'estero,   e   il
mantenimento  dei  livelli  occupazionali  e  che  contempli   poteri
sostitutivi per garantire la  completa  attuazione  del  processo  di
riforma,  anche  mediante  la  nomina  di  commissari  in   caso   di
inadempienza da parte delle camere di commercio. 
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 e' adottato su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con  il  Ministro
delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione  e  con
il Ministro dell'economia e delle finanze,  previa  acquisizione  del
parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del  parere  del  Consiglio  di
Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla  data
di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale
il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di decreto  legislativo
e' successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri
delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili
finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta  giorni  dalla
data di trasmissione, decorso il quale il  decreto  legislativo  puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il  parere  cade
nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine  previsto  al
comma 1 o successivamente,  la  scadenza  medesima  e'  prorogata  di
novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere  con  le  sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate  dei  necessari
elementi integrativi di informazione e  motivazione.  Le  Commissioni
competenti per materia  possono  esprimersi  sulle  osservazioni  del
Governo entro il termine di  dieci  giorni  dalla  data  della  nuova
trasmissione. Decorso tale termine, il decreto puo'  comunque  essere
adottato. 
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore  del  decreto
legislativo di cui al comma 1, il Governo puo' adottare, nel rispetto
dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente
articolo,  uno  o  piu'  decreti  legislativi  recanti   disposizioni
integrative e correttive. 
 
          Note all'art. 10: 
              La legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento  delle
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura),
          e' stata pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  11  gennaio
          1994, n. 7. 
              Il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23 (Riforma
          dell'ordinamento  relativo  alle   camere   di   commercio,
          industria,  artigianato  e   agricoltura,   in   attuazione
          dell'articolo 53 della legge 23 luglio  2009,  n.  99),  e'
          stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 febbraio 2010,
          n. 46. 
              Si riporta il testo dell'articolo 28, del Decreto legge
          24 giugno 2014 n. 90  e  successive  modificazioni  (Misure
          urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 giugno 2014, n. 144: 
              «Art. 28.(Riduzione del diritto annuale delle camere di
          commercio e determinazione del criterio  di  calcolo  delle
          tariffe e dei diritti di segreteria).  1.  Nelle  more  del
          riordino del sistema delle camere di commercio,  industria,
          artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di
          cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e
          successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014,
          e' ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento,  per  l'anno
          2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno  2017,  del
          50 per cento. 
              2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma
          1, lettereb),d)ede), della legge 29 dicembre 1993, n.  580,
          e successive modificazioni,  sono  fissati  sulla  base  di
          costi  standard  definiti  dal  Ministero  dello   sviluppo
          economico, sentite la Societa' per  gli  studi  di  settore
          (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri  di  efficienza
          da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti  e
          degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle
          funzioni in forma associata. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.». 
              Si riporta il testo dell'articolo  1,  comma  3,  della
          Legge7  aprile  2014,  n.  56  (Disposizioni  sulle  citta'
          metropolitane, sulle province, sulle unioni  e  fusioni  di
          comuni), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 aprile 2014,
          n. 81: 
              «3. Le province sono enti territoriali  di  area  vasta
          disciplinati ai sensi dei commi da 51 a 100. Alle  province
          con territorio interamente montano e confinanti  con  Paesi
          stranieri sono riconosciute le specificita' di cui ai commi
          da 51 a 57 e da 85 a 97.».